Sentenza n. 318/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1445/2024 depositata in data 20.03.2024 emessa dal Tribunale di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero ad attribuirgli il beneficio economico di 500 euro annui, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il giudizio non comprendeva le spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, essendo state distratte in favore del difensore e non essendo stata esperita l'azione di ottemperanza con riferimento a esse. Il ricorrente aveva inoltre richiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese di lite sono state compensate, poiché il ricorrente aveva depositato le copie asseverate del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato soltanto dopo un ordine di regolarizzazione documentale, contribuendo alla dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio deve decorrere prima che possa essere azionata l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice; una volta decorso, l'inadempimento dell'amministrazione può essere fatto valere con il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione che non abbia effettuato il pagamento.
- Quando l'amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non contesta né l'an né il quantum del credito riconosciuto dal titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto pagamento, il giudice può ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, individuando sin dalla sentenza il soggetto incaricato e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, in relazione al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- L'ottemperanza a una pronuncia che abbia disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore non si estende automaticamente a tali spese se esse non sono comprese nella domanda di ottemperanza.
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