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Ordinanza

Ordinanza n. 339/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie n. -OMISSIS--OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza ex art 33, comma 5 Legge 104/92 presentata dal ricorrente, volta ad ottenere il trasferimento dalla Questura di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS-, ovvero presso i Commissariati distaccati di quella provincia, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.1.2026: del nuovo provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente volta a ottenere il trasferimento ai sensi della Legge n. 104/1992 dalla Questura di -OMISSIS- a quella di -OMISSIS-, adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 19.1.2026 all’esito di riesame.

Giustizia amministrativa202503966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato all'esito del riesame, dell'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo decreto del Ministero dell'Interno che aveva respinto la sua istanza di trasferimento dalla Questura di una provincia a quella di un'altra provincia, o presso commissariati distaccati della medesima provincia, presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 per esigenze di assistenza a un familiare con disabilità. Con motivi aggiunti ha impugnato il nuovo diniego adottato il 19 gennaio 2026 all'esito del riesame. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Il testo non specifica analiticamente le singole censure di legittimità, limitandosi a riferire che la fondatezza delle doglianze richiede un approfondimento nella fase di merito. In sede cautelare, la questione centrale ha riguardato la sussistenza del danno grave e irreparabile e del periculum in mora, anche considerando la presenza del fratello del ricorrente, più vicino al disabile, e l'assenza di elementi comprovati che gli impedissero di prestare assistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure, ritenendo insussistente allo stato il danno grave e irreparabile necessario per la sospensione. Anche dopo la rinnovata istruttoria amministrativa non erano emerse circostanze specifiche tali da rendere infungibile la presenza del ricorrente per soddisfare le esigenze assistenziali del familiare disabile. La maggiore prossimità del fratello del ricorrente e l'assenza di comprovati impedimenti a suo carico sono state ritenute idonee a escludere il periculum in mora. Il giudice ha precisato che la mera esistenza di altri congiunti non è, da sola, sufficiente a fondare il diniego del trasferimento, ma può contribuire a circostanziare la situazione di fatto rilevante per la decisione amministrativa e può assumere rilievo autonomo nella valutazione cautelare del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di trasferimento del dipendente pubblico per esigenze di assistenza a un familiare con disabilità; l'ordinanza chiarisce che la presenza di altri congiunti non determina automaticamente il rigetto, ma può rilevare nella concreta valutazione amministrativa e cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la sospensione richiede, tra l'altro, la sussistenza di un danno grave e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare contro il diniego di trasferimento richiesto da un dipendente pubblico per assistere un familiare con disabilità, la sospensione presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile e di un periculum in mora concreto, non desumibile dalla sola esigenza astratta di prestare assistenza.
  • La presenza di altri congiunti del familiare disabile non è, da sola, sufficiente a giustificare il diniego del trasferimento, ma può concorrere a motivare la decisione quando consenta di circostanziare concretamente la situazione assistenziale.
  • La maggiore prossimità di altro congiunto al familiare disabile e l'assenza di comprovati impedimenti di quest'ultimo a prestare assistenza possono escludere, in sede cautelare, l'infungibilità della presenza del richiedente e quindi il danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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