Regolamento (UE) 2021/2031
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2031 della Commissione del 19 novembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene con urgenza per aggiornare le liste UE delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La Commissione recepisce la situazione epidemiologica notificata dal Regno Unito e le misure di contenimento adottate, ritenendo non più autorizzabile l’ingresso dalle aree sottoposte a restrizione. L’atto modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo tre nuove zone (GB-2.20, GB-2.21 e GB-2.22) con delimitazione geografica e date di applicazione specifiche.
Modifica gli elenchi UE di zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Regno Unito di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Incide sugli operatori e sulle autorità competenti che utilizzano gli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’effetto è territoriale limitato alle nuove zone soggette a restrizione istituite in Inghilterra attorno a Frinton-on-Sea, Leeming Bar e Salwick; non modifica in generale l’ammissibilità di tutto il Regno Unito, ma esclude le zone specificamente individuate. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi UE per le importazioni dal Regno Unito di pollame e carni avicole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2031 della Commissione aggiorna con urgenza gli elenchi UE delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione per determinate partite avicole e per carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento segue la notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Inghilterra e mira a escludere dalle autorizzazioni le aree soggette a restrizione individuate dalle autorità britanniche.
Contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale nell’Unione e subordina l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla presenza del paese, territorio, zona o compartimento negli elenchi autorizzativi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Sono richiamati anche il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti da cui l’ingresso è ammesso.
Focolai notificati e valutazione della Commissione
I considerando indicano che il Regno Unito ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame il 12 novembre 2021 presso Frinton-on-Sea, Tendring, Essex, e il 14 novembre 2021 presso Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, e Salwick, Fylde, Lancashire. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato una politica di abbattimento totale. Alla luce delle informazioni fornite e della loro valutazione, la Commissione ritiene che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non debba più essere autorizzato.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale
L’articolo 1 modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2021/404, inserendo nella parte 1, sotto la voce Regno Unito, tre nuove zone: GB-2.20, GB-2.21 e GB-2.22. Tali zone coprono le categorie di:
- pollame riproduttore e pollame da reddito, diversi dai ratiti;
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
- pollame destinato alla macellazione e ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno, inclusi quelli di ratiti;
- partite di meno di 20 capi di pollame;
- uova da cova di pollame e di ratiti.
Per GB-2.20 la data di riferimento è il 12 novembre 2021; per GB-2.21 e GB-2.22 la data è il 14 novembre 2021.
Delimitazione geografica delle nuove zone
La parte 2 dell’allegato V precisa che le nuove zone corrispondono ad aree di 10 km di raggio:
- GB-2.20: area attorno a Frinton-on-Sea, Tendring, Essex, con centro alle coordinate WGS84 N51.84 e W1.22;
- GB-2.21: area attorno a Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, con centro alle coordinate WGS84 N54.30 e W1.50;
- GB-2.22: area attorno a Salwick, Fylde, Lancashire, con centro alle coordinate WGS84 N53.79 e W2.80.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Il regolamento apporta una modifica parallela anche all’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404, inserendo le stesse zone GB-2.20, GB-2.21 e GB-2.22 nella parte 1 della voce relativa al Regno Unito. Le categorie interessate sono:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Anche qui le date di riferimento sono differenziate: 12 novembre 2021 per GB-2.20 e 14 novembre 2021 per GB-2.21 e GB-2.22.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea il carattere urgente in ragione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito.
Disposizioni principali
Base giuridica e coordinamento con la normativa veterinaria UE
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e si colloca nel sistema delle norme UE che subordinano l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla presenza del paese, territorio, zona o compartimento nei relativi elenchi autorizzativi. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che stabiliscono rispettivamente i requisiti sanitari e gli elenchi dei paesi/zone autorizzati.
Aggiornamento degli elenchi per il Regno Unito dopo nuovi focolai
A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito il 12 e il 14 novembre 2021, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie britanniche non deve più essere autorizzato. Le misure britanniche richiamate comprendono una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e la politica di abbattimento totale.
Modifica dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Nell’allegato V, parte 1, sono inserite tre nuove zone del Regno Unito, GB-2.20, GB-2.21 e GB-2.22, per le partite di pollame e materiale germinale di pollame. Le zone riguardano categorie quali pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova e partite di meno di 20 capi, sia per specie diverse dai ratiti sia per i ratiti, con date di riferimento 12 novembre 2021 per GB-2.20 e 14 novembre 2021 per GB-2.21 e GB-2.22.
Delimitazione geografica delle zone restrittive
L’allegato V, parte 2, descrive le nuove zone soggette a restrizione: GB-2.20 attorno a Frinton-on-Sea, Tendring, Essex; GB-2.21 attorno a Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire; GB-2.22 attorno a Salwick, Fylde, Lancashire. Ciascuna zona corrisponde a un’area entro un raggio di 10 km dal centro indicato con coordinate WGS84 specifiche.
Modifica dell’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Nell’allegato XIV, parte 1, sono inserite le medesime tre zone GB-2.20, GB-2.21 e GB-2.22 per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le date di riferimento sono 12 novembre 2021 per GB-2.20 e 14 novembre 2021 per GB-2.21 e GB-2.22.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne giustifica l’adozione urgente con l’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
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