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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2030

Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il REACH introducendo una nuova voce nell’allegato XVII per limitare la N,N-dimetilformammide, sostanza classificata come tossica per la riproduzione e pericolosa per i lavoratori. La disciplina vieta, a determinate condizioni e dal 12 dicembre 2023, l’immissione sul mercato, la produzione e l’uso della sostanza sopra lo 0,3%, salvo che siano rispettati specifici DNEL e misure di gestione del rischio. Sono previste proroghe settoriali fino al 12 dicembre 2024 e 12 dicembre 2025 per alcuni usi industriali particolarmente esposti.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH introducendo una restrizione all’immissione sul mercato e all’uso della N,N-dimetilformammide (DMF).

Ambito di applicazione

Si applica a fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e, sul piano dell’immissione sul mercato, agli operatori che commercializzano N,N-dimetilformammide in quanto tale, come componente di altre sostanze o in miscele. La restrizione riguarda la DMF con numero CAS 68-12-2 e CE 200-679-5 quando presente in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, nell’ambito del territorio dell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Sono previste esclusioni temporali/transitorie per specifici impieghi industriali (rivestimenti e membrane in poliuretano; fibre sintetiche) con date di applicazione differenziate.

Restrizione della N,N-dimetilformammide nel quadro REACH

Il regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per introdurre una restrizione specifica sulla N,N-dimetilformammide (DMF), sostanza classificata come tossica per la riproduzione e pericolosa per i lavoratori. La Commissione interviene sulla base del fascicolo presentato dall’Italia ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, e dei pareri del RAC e del SEAC, che hanno confermato la necessità di una misura armonizzata a livello dell’Unione per ridurre il rischio di esposizione professionale.

Contesto tecnico e valutazione del rischio

Nei considerando si afferma che la DMF è un solvente organico ampiamente utilizzato in numerosi ambienti industriali e professionali. La valutazione dei rischi si è concentrata sugli effetti sistemici della sostanza, con definizione di livelli derivati senza effetto (DNEL) per l’esposizione dei lavoratori. Il RAC ha ritenuto appropriati un DNEL per inalazione a lungo termine pari a 6 mg/m3 e un DNEL per esposizione cutanea a lungo termine pari a 1,1 mg/kg/giorno; tali valori sono stati assunti come base della restrizione finale.

Ambito materiale della restrizione

La nuova voce 76 dell’allegato XVII si riferisce alla N,N-dimetilformammide, identificata con CAS 68-12-2 e CE 200-679-5. La restrizione riguarda la sostanza in quanto tale, nonché la sua presenza come componente di altre sostanze o in miscele, quando la concentrazione è pari o superiore allo 0,3%. Il regolamento chiarisce che la formulazione si applica anche quando la DMF sia presente come componente principale, impurità o stabilizzante, coerentemente con l’intento di coprire i diversi scenari di esposizione considerati nel fascicolo.

Obblighi per immissione sul mercato, produzione e uso

Dal 12 dicembre 2023 la DMF non può essere immessa sul mercato sopra la soglia dello 0,3% se non a condizione che le relazioni sulla sicurezza chimica e le schede di dati di sicurezza riportino i DNEL lavoratori previsti. Parallelamente, la sostanza non può essere prodotta o utilizzata sopra la medesima soglia, salvo che fabbricanti e utilizzatori a valle adottino misure di gestione del rischio appropriate e condizioni operative adeguate tali da mantenere l’esposizione dei lavoratori al di sotto dei DNEL. La logica della restrizione è quindi quella di consentire l’uso della sostanza solo in presenza di un controllo effettivo dell’esposizione professionale.

Deroghe temporali per settori specifici

Il regolamento prevede periodi transitori più lunghi per due settori industriali considerati particolarmente complessi dal punto di vista della sostituzione e dell’adeguamento tecnico. Per i rivestimenti e le membrane in poliuretano, quando la DMF è usata come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento di materiali tessili o cartacei o per la produzione di membrane di poliuretano, l’obbligo decorre dal 12 dicembre 2024. Per la produzione di fibre sintetiche, in cui la DMF è usata come solvente nei processi di filatura a secco e a umido, l’obbligo decorre dal 12 dicembre 2025.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con efficacia anche ai fini dello SEE.

Disposizioni principali

Inquadramento e modifica del REACH

Il regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, sulla base dell’articolo 68, paragrafo 1, per introdurre una restrizione specifica per la N,N-dimetilformammide. Il provvedimento si fonda sul fascicolo presentato dall’Italia e sui pareri del RAC e del SEAC, che hanno ritenuto la restrizione la misura più adeguata a livello UE per proteggere la salute dei lavoratori.

Restrizione generale di immissione sul mercato e uso

Dal 12 dicembre 2023 la N,N-dimetilformammide non può essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale, come componente di altre sostanze o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,3%, salvo che fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i DNEL lavoratori pari a 6 mg/m3 per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per esposizione cutanea. Nello stesso termine, la sostanza non può essere prodotta o utilizzata sopra lo 0,3% salvo adozione di misure di gestione dei rischi e condizioni operative adeguate tali da garantire esposizione inferiore ai DNEL indicati.

Deroghe e termini transitori settoriali

In deroga alla disciplina generale, per l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o per l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, l’obbligo si applica dal 12 dicembre 2024. Per l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o per l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche, l’obbligo si applica dal 12 dicembre 2025.

Parametri tossicologici e DNEL di riferimento

Nei considerando si precisa che il RAC ha raccomandato DNEL armonizzati per i lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’inalazione a lungo termine e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea a lungo termine, valori utilizzati come base normativa della restrizione. La Commissione evidenzia che tali valori devono essere inseriti nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimichesalute e sicurezza sul lavororestrizioni reachindustria chimica

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