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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2036

Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adotta nell’Unione europea l’IFRS 17 sui contratti assicurativi, sostituendo il precedente impianto dell’IFRS 4 e coordinando numerosi altri principi contabili internazionali. La disciplina introduce un modello unitario di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa per i contratti assicurativi, con regole specifiche per portafogli, gruppi, contratti onerosi, contratti di riassicurazione detenuti e contratti con elementi di partecipazione diretta. Viene inoltre prevista, per taluni contratti vita caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari, la possibilità di non applicare il raggruppamento in coorti annuali, con obblighi informativi e riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2027.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 introducendo nell’ordinamento UE l’IFRS 17 Contratti assicurativi e gli adeguamenti correlati ad altri principi contabili internazionali.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS nell’Unione europea, con riferimento ai contratti assicurativi, ai contratti di riassicurazione detenuti e ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali emessi da entità che emettono anche contratti assicurativi. Le modifiche riguardano inoltre, in via conseguenziale, altri principi IFRS/IAS (tra cui IFRS 1, 3, 5, 7, 9, 15, IAS 1, 7, 16, 19, 28, 32, 36, 37, 38, 40 e SIC-27). Sono previste esclusioni e opzioni specifiche, in particolare per talune garanzie finanziarie, componenti di investimento, servizi a tariffa fissa, contratti di carta di credito analoghi e per l’esenzione dal raggruppamento in coorti annuali per specifiche tipologie di contratti vita mutualistici/intergenerazionali e con congruità dei flussi finanziari. L’applicazione decorre, in linea generale, dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata se l’entità applica già l’IFRS 9.

Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione – IFRS 17 Contratti assicurativi

Il regolamento inserisce nell’ordinamento dell’Unione l’IFRS 17, nuovo standard contabile internazionale per i contratti assicurativi, e adegua numerosi altri principi IAS/IFRS per garantire coerenza sistematica. L’intervento risponde all’esigenza di fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni più pertinenti e una rappresentazione fedele degli effetti dei contratti assicurativi su situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico e flussi finanziari. Il regolamento riconosce, al contempo, la necessità di alcune limitate deroghe per specifici contratti vita con mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari.

Finalità e contesto normativo

L’IFRS 17 sostituisce il precedente approccio dell’IFRS 4, ritenuto meno uniforme, e introduce un modello integrato di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa. Il regolamento UE recepisce lo standard IASB dopo il parere favorevole dell’EFRAG sulla conformità ai criteri di adozione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il testo richiama anche l’esigenza di evitare scostamenti dagli IFRS se non in circostanze eccezionali e circoscritte.

Ambito di applicazione

L’IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi emessi, ai contratti di riassicurazione detenuti e, se l’entità emette anche contratti assicurativi, ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Il principio non si applica, tra l’altro, a talune garanzie fornite da produttori/commercianti/rivenditori, a prestazioni da lavoro dipendente, a taluni diritti o obblighi dipendenti dall’uso di elementi non finanziari, ai contratti assicurativi in cui l’entità è l’assicurato e ad altre ipotesi espressamente escluse.

Definizioni rilevanti

L’allegato contiene un nucleo di definizioni centrali per l’operatività del principio: contratto assicurativo, rischio assicurativo, evento assicurato, componente di investimento, contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta, contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali, portafoglio di contratti, gruppo di contratti, flussi finanziari di adempimento, aggiustamento per il rischio non finanziario, margine sui servizi contrattuali, passività per residua copertura e passività per sinistri accaduti. Queste definizioni sono fondamentali perché determinano classificazione, separazione delle componenti e trattamento contabile successivo.

Separazione delle componenti e aggregazione dei contratti

Il principio impone di separare, ove ricorrano le condizioni, i derivati incorporati, le componenti di investimento distinte e gli impegni a trasferire beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi. La contabilizzazione segue, per tali componenti, rispettivamente l’IFRS 9 o l’IFRS 15. Inoltre, i contratti assicurativi devono essere aggregati in portafogli e poi in gruppi omogenei: almeno distinti tra onerosi, non onerosi senza possibilità significativa di diventare onerosi e altri contratti. I contratti emessi a più di un anno di distanza non devono, in linea generale, essere inclusi nello stesso gruppo.

Rilevazione iniziale e valutazione

Alla rilevazione iniziale il gruppo di contratti è valutato al valore dei flussi finanziari di adempimento più il margine sui servizi contrattuali. I flussi di adempimento comprendono stime dei flussi futuri, attualizzazione e aggiustamento per il rischio non finanziario. Il margine sui servizi contrattuali rappresenta l’utile non ancora realizzato che sarà riconosciuto lungo la durata dei servizi assicurativi. Per i contratti onerosi, la perdita è rilevata immediatamente a conto economico e il margine sui servizi contrattuali si azzera.

Valutazione successiva e contratti onerosi

Alla fine di ciascun periodo il valore contabile del gruppo riflette la passività per residua copertura e la passività per sinistri accaduti. Il margine sui servizi contrattuali è aggiornato per nuovi contratti, interesse, variazioni dei flussi di adempimento, differenze cambio e quota di margine rilasciata a conto economico in funzione delle unità di copertura prestate. Se un gruppo diventa oneroso in una fase successiva, la perdita è rilevata nell’utile o perdita d’esercizio e attribuita alla componente di perdita della passività per residua copertura.

Metodo dell’allocazione dei premi

Per taluni contratti con profilo di rischio e durata tali da rendere la semplificazione ragionevole, l’entità può applicare il metodo dell’allocazione dei premi. Il metodo è ammesso, in particolare, se la valutazione semplificata non differisce significativamente dal modello generale o se il periodo di copertura di ciascun contratto non supera un anno. In tale ambito, il principio prevede specifiche regole per premi, costi di acquisizione, rettifiche per componente di finanziamento significativa, sinistri accaduti e verifica di onerosità.

Contratti di riassicurazione detenuti

I contratti di riassicurazione detenuti seguono regole adattate: i gruppi sono individuati con riferimento ai contratti in utile netto anziché ai contratti onerosi; la rilevazione iniziale può essere differita nei casi di copertura proporzionata; il margine sui servizi contrattuali riflette il costo netto della riassicurazione; e le perdite dei contratti assicurativi sottostanti possono dar luogo a una componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura. I contratti di riassicurazione detenuti non possono essere onerosi in senso tecnico IFRS 17.

Contratti con elementi di partecipazione diretta e opzione di attenuazione del rischio

Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, il margine sui servizi contrattuali è rettificato secondo la variazione della quota di pertinenza dell’entità del fair value degli elementi sottostanti e delle variazioni dei flussi di adempimento. Il principio consente inoltre, in presenza di condizioni specifiche e di strategie di copertura documentate, di non rilevare talune variazioni del margine sui servizi contrattuali per attenuare gli effetti del rischio finanziario utilizzando derivati, strumenti non derivati valutati al fair value rilevato a conto economico o riassicurazione detenuta.

Modifiche contrattuali ed eliminazione contabile

Se i termini del contratto cambiano in modo rilevante, il contratto originario è eliminato e uno nuovo è rilevato solo in presenza delle condizioni tassativamente indicate dal principio, tra cui mutamento dell’ambito, separazione di componenti, modifiche del limite contrattuale, passaggio tra contratti con o senza partecipazione diretta o perdita dei requisiti per il metodo dell’allocazione dei premi. In mancanza, le variazioni dei flussi finanziari sono trattate come cambiamenti di stima. L’eliminazione contabile interviene anche a estinzione del contratto, trasferimento a terzi o altre ipotesi previste.

Presentazione e informativa

La disciplina di presentazione richiede la separazione tra contratti assicurativi emessi e riassicurazione detenuta, sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico. L’informativa è particolarmente articolata: riconciliazioni dei saldi, analisi dei ricavi assicurativi, informazioni sulla composizione e movimentazione del margine sui servizi contrattuali, importi transitori, giudizi rilevanti, tecniche di stima, tassi di attualizzazione, intervallo di confidenza per l’aggiustamento per il rischio non finanziario e analisi dei rischi assicurativi, finanziari, di credito e di liquidità.

Disposizioni transitorie e data di efficacia

L’IFRS 17 si applica agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata se l’entità applica già l’IFRS 9. In via generale, è prevista l’applicazione retroattiva; se non possibile, l’entità usa il metodo retroattivo modificato o il fair value. Sono disciplinati anche il trattamento dei bilanci intermedi, la comparabilità delle informazioni e la possibilità di ridesignazione di talune attività finanziarie alla data di applicazione iniziale, con obblighi informativi specifici. Il precedente IFRS 4 è sostituito.

Disposizioni principali

Inserimento dell’IFRS 17 nel corpus UE

L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 inserendo l’IFRS 17 Contratti assicurativi e aggiornando, in modo coerente, altri principi/interpetazioni collegati (IFRS 1, 3, 5, 7, 9, 15; IAS 1, 7, 16, 19, 28, 32, 36, 37, 38, 40; SIC-27).

Decorrenza dell’applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, le imprese applicano la modifica al più tardi a partire dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2023 o successivamente. È quindi ammessa anche l’applicazione anticipata, nei limiti previsti dall’IFRS 17 e dal rinvio all’IFRS 9.

Esenzione dal raggruppamento in coorti annuali

L’articolo 2, paragrafo 2, consente alle imprese di non applicare l’obbligo di cui al paragrafo 22 dell’IFRS 17 a: (i) gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali aventi flussi che influenzano o sono influenzati da flussi destinati ad altri assicurati; (ii) gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni che soddisfano l’articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e per i quali è stata ottenuta l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’aggiustamento di congruità. L’impresa che si avvale dell’esenzione deve indicarlo nelle note al bilancio come principio contabile rilevante e fornire informazioni esplicative, ad esempio sui portafogli interessati.

Riesame dell’esenzione

L’articolo 3 impone alla Commissione di riesaminare entro il 31 dicembre 2027 la possibilità di esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e, se del caso, proporre la modifica o la cessazione della stessa.

Struttura e contenuto dell’IFRS 17

L’allegato del regolamento recepisce l’IFRS 17, che disciplina obiettivo, ambito di applicazione, separazione delle componenti contrattuali, aggregazione in portafogli e gruppi, rilevazione iniziale, valutazione successiva, trattamento dei contratti onerosi, metodo dell’allocazione dei premi, regole per i contratti di riassicurazione detenuti e per i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali.

Presentazione in bilancio e conto economico

L’IFRS 17 impone la presentazione separata, nello stato patrimoniale, dei portafogli di contratti assicurativi emessi e di riassicurazione detenuti che costituiscono attività o passività. Nel risultato economico richiede la distinzione tra risultato dei servizi assicurativi e ricavi/costi finanziari di assicurazione, con regole specifiche per l’eventuale imputazione all’OCI in base alla scelta contabile dell’entità.

Informativa estesa

Il principio introduce un articolato set di informazioni quantitative e qualitative su importi rilevati, giudizi significativi e rischi. Sono richieste riconciliazioni tra saldi iniziali e finali, analisi dei ricavi assicurativi, informazioni su transizione, sensitività, sviluppo sinistri, rischio di credito e rischio di liquidità.

Entrata in vigore dell’IFRS 17 e disciplina transitoria

L’IFRS 17 si applica agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o dopo tale data. Le disposizioni transitorie prevedono, in linea generale, l’applicazione retroattiva; in alternativa, se non praticabile, il metodo retroattivo modificato o il fair value. Sono previste regole specifiche per i bilanci intermedi, le informazioni comparative e la ridesignazione di talune attività finanziarie alla data di applicazione iniziale.

Come è indicizzato

Materiecontabilitàbilancioassicurazioniriassicurazioneinformativa finanziaria

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