Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/564

Regolamento delegato (UE) 2022/564 della Commissione del 19 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune

Normativa europea32022R0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco unionale dei progetti di interesse comune previsto dal regolamento (UE) n. 347/2013, sostituendo l’allegato VII con un nuovo elenco articolato per corridoi prioritari e aree tematiche. La revisione tiene conto delle valutazioni dei gruppi regionali, dei pareri di ACER e delle approvazioni degli Stati membri interessati, oltre che degli obiettivi climatici e di neutralità carbonica dell’Unione. L’atto precisa anche criteri di raggruppamento dei progetti, il trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione, nonché l’elenco dei progetti non più considerati PIC o integrati in altri PIC.

Modifica l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC) di cui al regolamento (UE) n. 347/2013, aggiornando l’allegato VII con il nuovo elenco dei progetti energetici e di CO2.

Ambito di applicazione

Si applica ai progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee, incluse reti elettriche, gas, petrolio, reti intelligenti, autostrade elettriche e infrastrutture transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio. Incide sui progetti inseriti nell’elenco unionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013, e riguarda promotori di progetto, Stati membri interessati, gruppi regionali e ACER. Non altera, tuttavia, l’esito delle procedure di valutazione d’impatto ambientale e di autorizzazione, né si applica come approvazione sostanziale dei singoli progetti.

Regolamento delegato (UE) 2022/564: aggiornamento dell’elenco unionale dei progetti di interesse comune

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 limitatamente all’allegato VII, che contiene l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC). L’atto recepisce la revisione biennale dell’elenco, sulla base delle valutazioni dei gruppi regionali, dei pareri di ACER e delle approvazioni degli Stati membri interessati, in un contesto segnato dagli obiettivi climatici e di neutralità carbonica dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (UE) n. 347/2013 definisce il quadro per l’individuazione, la pianificazione e l’attuazione dei PIC necessari allo sviluppo delle infrastrutture energetiche transeuropee nei settori dell’energia elettrica, del gas, del petrolio, delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti per il trasporto di biossido di carbonio. Il nuovo regolamento delegato sostituisce l’elenco precedente, adottato nel 2019 ed entrato in vigore nel 2020, che doveva essere aggiornato secondo la cadenza biennale prevista.

Modalità di aggiornamento dell’elenco

L’elenco unionale viene riorganizzato secondo i corridoi prioritari e le aree tematiche già previsti dal regolamento quadro. I progetti sono presentati come singoli PIC oppure come componenti di cluster, quando interdipendenti, potenzialmente concorrenziali o concorrenziali; il criterio del cluster serve a riflettere la relazione funzionale tra i progetti e la necessità, in alcuni casi, di realizzazione congiunta o alternativa. L’allegato chiarisce che tutti i PIC inseriti nell’elenco beneficiano degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

Trattamento di componenti accessorie e infrastrutture collegate

Il testo disciplina in modo espresso le sottostazioni, le stazioni back-to-back per l’energia elettrica e le stazioni di compressione per il gas. Se tali infrastrutture sono localizzate lungo le linee di trasmissione o trasporto, sono considerate parte del PIC principale; se invece hanno una collocazione geografica distinta, sono trattate come PIC autonomi e devono essere indicati separatamente nell’elenco unionale.

Progetti esclusi, sostituiti o confluiti in altri PIC

Per esigenze di trasparenza, l’allegato elenca anche i progetti che non sono più considerati PIC. Le ragioni indicate comprendono: messa in servizio già avvenuta o prevista entro marzo 2022; perdita dei criteri generali alla luce di nuovi dati; mancata ripresentazione da parte del promotore; mancata approvazione di uno Stato membro interessato; punteggio inferiore rispetto ad altri progetti candidati. Una parte dei progetti del passato è inoltre confluita in altri PIC e viene quindi riportata come componente di un progetto più ampio.

Elenco dei progetti per corridoi prioritari

Il nuovo allegato VII include progetti relativi ai principali corridoi e aree tematiche: rete offshore nei mari del Nord, interconnessioni elettriche nord-sud nell’Europa occidentale e nell’Europa centrorientale e sudorientale, piano BEMIP per l’elettricità, interconnessioni gas nord-sud, corridoio meridionale del gas, piano BEMIP per il gas, reti intelligenti, rete transfrontaliera per il trasporto di CO2. Tra i progetti menzionati figurano, ad esempio, Celtic Interconnector, SACOI 3, Ultranet, Suedlink, Harmony Link, IGB, IBS, ROHU/BRUA, Baltic Pipe, ACON, Danube InGrid, Carmen, Gabreta, Green Switch, e diversi progetti di infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 come CO2 TransPorts, Northern Lights, Athos, Aramis, Dartagnan e l’interconnettore CCS UE per la Polonia.

Settore petrolifero

Per il corridoio prioritario relativo alle connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centrorientale non risultano progetti presentati per l’elenco unionale. L’assenza di nuovi PIC in questo settore è richiamata anche nel contesto delle priorità climatiche dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato VII del regolamento 347/2013

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato, aggiornando l’elenco unionale dei PIC.

Criteri di formazione dell’elenco unionale

L’allegato stabilisce i principi applicati nella redazione dell’elenco, inclusi i cluster di PIC interdipendenti, potenzialmente concorrenziali e concorrenziali. In tali casi i progetti possono essere raggruppati in funzione delle strozzature infrastrutturali comuni e dei benefici di sistema, e tutti i PIC restano soggetti agli stessi diritti e obblighi del regolamento (UE) n. 347/2013.

Trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica, nonché le stazioni di compressione per il gas, sono considerate parte del PIC se ubicate lungo le linee di trasmissione o trasporto; se ubicate altrove, sono considerate PIC autonomi e devono essere espressamente indicati nell’elenco.

Progetti non più considerati PIC e progetti integrati in altri PIC

Sono elencati separatamente i progetti già presenti in precedenti elenchi che non sono più PIC, per ragioni come entrata in servizio, mancanza di nuovi dati conformi ai criteri, mancata ripresentazione, mancata approvazione dello Stato membro interessato o punteggio inferiore rispetto ad altri candidati. Sono altresì indicati i progetti divenuti parte integrante di altri PIC, per ragioni di trasparenza e chiarezza.

Elenco dei nuovi PIC per corridoi e aree prioritarie

Il nuovo allegato VII elenca i PIC per ciascun corridoio prioritario e per ciascuna area tematica: reti offshore nei mari del Nord, interconnessioni elettriche nord-sud nell’Europa occidentale e centrorientale/sudorientale, BEMIP elettricità e gas, interconnessioni gas nord-sud, corridoio meridionale del gas, connessioni petrolifere, reti intelligenti, autostrade elettriche e rete transfrontaliera per il trasporto di CO2.

Esclusione del settore petrolifero

Per il corridoio prioritario relativo alle connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centrorientale non sono stati presentati progetti nell’elenco dei PIC, in coerenza con gli obiettivi climatici e la neutralità carbonica dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinfrastrutture energeticheenergia elettricagasambientecattura e trasporto della co2

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.