Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2029

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 della Commissione del 19 novembre 2021 che autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il 3-fucosillattosio (3-FL) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa la sua sicurezza nelle condizioni d’uso proposte. Inserisce quindi il 3-FL nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, fissandone categorie d’uso, livelli massimi, specifiche tecniche ed un requisito di etichettatura per gli integratori alimentari. Prevede inoltre una tutela dei dati scientifici del richiedente per cinque anni, con esclusiva temporanea di commercializzazione per DuPont Nutrition & Biosciences ApS.

Autorizzazione dell’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato dell’Unione del 3-fucosillattosio (3-FL) di fonte microbica, prodotto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12. Riguarda gli operatori che producono o commercializzano alimenti contenenti 3-FL nelle categorie autorizzate e, in particolare, il richiedente iniziale DuPont Nutrition & Biosciences ApS per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Sono previste esclusioni e limitazioni specifiche per lattanti e bambini nella prima infanzia in taluni prodotti, nonché per gli integratori alimentari in relazione al consumo nella stessa giornata di altri alimenti con aggiunta di 3-FL.

3-fucosillattosio (3-FL) come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il 3-FL sicuro alle condizioni d’uso proposte per le popolazioni destinatarie indicate.

Il regolamento modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La domanda è stata presentata da DuPont Nutrition & Biosciences ApS il 1° ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La richiesta riguardava il 3-FL ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K12 MG1655 e contemplava numerose categorie di impiego, tra cui prodotti lattiero-caseari, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari.

Nel corso della procedura il richiedente ha anche accettato di escludere i bambini nella prima infanzia dall’ambito della domanda relativa agli integratori alimentari e ha proposto una specifica avvertenza per il consumo nello stesso giorno di altri alimenti con aggiunta di 3-FL. La Commissione ha quindi chiesto il parere dell’EFSA, adottato il 25 maggio 2021, che ha concluso per la sicurezza del nuovo alimento nelle condizioni proposte.

Tutela dei dati e esclusiva temporanea

Il regolamento riconosce una tutela dei dati a favore del richiedente. La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, poiché gli studi presentati erano necessari per la valutazione di sicurezza del nuovo alimento e non avrebbero potuto essere utilizzati dall’EFSA senza tali informazioni.

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento:

  • solo DuPont Nutrition & Biosciences ApS può immettere sul mercato dell’Unione il 3-FL;
  • gli studi protetti non possono essere utilizzati a vantaggio di una domanda successiva senza consenso del titolare;
  • resta comunque possibile per altri operatori presentare domande di autorizzazione fondate su informazioni ottenute legalmente e non coperte dalla tutela.

L’allegato indica anche che la data finale della tutela dei dati è il 12 dicembre 2026.

Condizioni d’uso e categorie alimentari autorizzate

L’allegato inserisce il 3-FL nella tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470 con i relativi livelli massimi. Le principali categorie autorizzate sono:

  • prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, anche UHT, a base di latte: 0,85 g/l;
  • prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente: 0,5 g/l per le bevande e 5,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari: 0,85 g/l per le bevande e 8,5 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • bevande aromatizzate, bevande energetiche e bevande per gli sportivi: 1,0 g/l;
  • barrette ai cereali: 30,0 g/kg;
  • formule per lattanti e formule di proseguimento, come definite dal regolamento (UE) n. 609/2013: 0,85 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito;
  • bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 0,85 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo o ricostituito;
  • alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: 0,3 g/l per le bevande e 3,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 2,0 g/l per le bevande e 30,0 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati;
  • integratori alimentari, esclusi quelli destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia: 5,0 g/giorno.

Etichettatura

Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL è richiesto un avvertimento specifico in etichetta: il prodotto non dovrebbe essere assunto se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di 3-FL. Inoltre, l’etichetta deve indicare che tali integratori non dovrebbero essere assunti da lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni.

In generale, la denominazione da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è “3-fucosillattosio”.

Specifiche del nuovo alimento

La tabella 2 dell’allegato definisce il 3-FL come polvere purificata di colore bianco-biancastro prodotta mediante fermentazione microbica, con livelli limitati di D-lattosio, L-fucosio, D-galattosio e D-glucosio. La fonte è un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12.

Sono inoltre riportati:

  • formula chimica: C18H32O15;
  • denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)[-α-L-fucopiranosil-(1→3)]-D-glucopiranosio;
  • massa molecolare: 488,44 Da;
  • numero CAS: 41312-47-4.

L’allegato stabilisce criteri di composizione, purezza, contaminanti e microbiologia, tra cui:

  • 3-FL almeno al 90,0% della sostanza secca;
  • limiti per lattosio, fucosio, altri carboidrati, umidità, proteine residue e ceneri;
  • limiti per arsenico, cadmio, piombo, mercurio, aflatossine, endotossine residue;
  • criteri microbiologici per carica totale, enterobatteriacee, Salmonella, Cronobacter sakazakii, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, lieviti e muffe.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del 3-FL come nuovo alimento

L’articolo 1 inserisce il 3-fucosillattosio (3-FL) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con rinvio alle condizioni e ai requisiti dell’allegato.

Esclusiva temporanea e tutela dei dati

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo DuPont Nutrition & Biosciences ApS è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il 3-FL, salvo autorizzazione successiva fondata su dati non protetti o con il consenso del richiedente. Gli studi indicati come protetti da proprietà industriale non possono essere usati a vantaggio di domande successive nello stesso periodo senza consenso del titolare.

Condizioni d’uso e limiti quantitativi

L’allegato fissa i livelli massimi del 3-FL per diverse categorie di alimenti, tra cui prodotti lattiero-caseari, bevande, barrette ai cereali, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. Sono previste anche limitazioni specifiche per lattanti e bambini nella prima infanzia in alcune categorie.

Requisito di etichettatura per gli integratori alimentari

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 3-FL deve indicare che tali prodotti non dovrebbero essere assunti se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di 3-FL e non dovrebbero essere assunti da lattanti e bambini di età inferiore ai tre anni.

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione e specifiche tecniche

L’allegato modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 inserendo la voce relativa al 3-FL nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche), con descrizione del prodotto, origine, definizione chimica, criteri di purezza, limiti per contaminanti e criteri microbiologici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentaretutela dei datiautorizzazioni e immissione sul mercato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.