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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/125

Regolamento delegato (UE) 2022/125 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro statistico europeo dei conti economici ambientali, modificando gli allegati tecnici del regolamento (UE) n. 691/2011. L’obiettivo è migliorare comparabilità, tempestività e utilità dei dati per le politiche ambientali, climatiche e di sostenibilità dell’Unione. Le modifiche incidono su elenco degli inquinanti, imposte ambientali, flussi di materiali, spese per la protezione dell’ambiente e statistiche sul settore dei beni e servizi ambientali. Vengono anche rivisti i termini di trasmissione, i livelli di dettaglio richiesti e le soglie di esenzione per alcune disaggregazioni.

Modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei, con aggiornamento degli elenchi di dati, delle classificazioni e delle scadenze di trasmissione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della produzione e trasmissione a Eurostat dei conti economici ambientali europei previsti dal regolamento (UE) n. 691/2011. Riguarda in particolare i moduli su emissioni atmosferiche, imposte ambientali, flussi di materiali, spese per la protezione dell’ambiente e settore dei beni e dei servizi ambientali. È un regolamento direttamente applicabile e rilevante anche ai fini SEE; non introduce un sistema autonomo, ma modifica gli allegati tecnici del regolamento base. Le nuove disposizioni si applicano secondo i primi anni di riferimento indicati per ciascun modulo, in prevalenza dal 2020 o 2021, con esclusione dei dati anteriori richiesti solo in via facoltativa oltre le finestre temporali indicate.

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 691/2011 sui conti economici ambientali europei

Il regolamento delegato (UE) 2022/125 aggiorna il sistema europeo dei conti economici ambientali, intervenendo sugli allegati tecnici del regolamento (UE) n. 691/2011. L’intervento è motivato dall’esigenza di disporre di dati più completi, comparabili e tempestivi per le politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima, sostenibilità ed economia circolare.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la necessità di informazioni affidabili per l’esercizio dei propri compiti nei settori ambientale e climatico. In tale quadro, gli elenchi delle caratteristiche statistiche vengono aggiornati per allineare le fonti informative, aumentare la rilevanza per gli utenti e migliorare il monitoraggio dei progressi verso un’economia circolare verde, competitiva e resiliente, nonché verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione.

Emissioni atmosferiche: aggiornamento degli inquinanti e dei raccordi con gli inventari

L’allegato I viene sostituito nella parte relativa alle emissioni atmosferiche. L’elenco degli inquinanti comprende ora, tra gli altri, anidride carbonica esclusa da biomassa, anidride carbonica da biomassa, protossido di azoto, metano, perfluorocarburi, idrofluorocarburi, esafluoruro di zolfo e trifluoruro di azoto, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, monossido di carbonio, particolato PM10 e PM2,5, ossidi di zolfo e ammoniaca.

I dati devono essere prodotti secondo la classificazione NACE Rev.2 (livello A*64), includendo anche le emissioni delle famiglie e gli elementi di raccordo che consentono di confrontare i conti delle emissioni atmosferiche con gli inventari nazionali ufficiali nell’ambito UNFCCC e CLRTAP. È confermato che tutti i dati sono trasmessi con carattere decimale.

Imposte ambientali e imposte sul carbonio

L’allegato II è aggiornato per ampliare le statistiche sulle imposte ambientali. Gli Stati membri devono produrre dati annuali sulle imposte sull’energia, sui trasporti, sull’inquinamento e sulle risorse. In aggiunta, devono essere comunicati separatamente:

  • il gettito fiscale registrato nel sistema europeo dei conti in relazione alla partecipazione al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS);
  • le altre imposte ambientali incluse nelle imposte totali ma gravanti sul tenore di carbonio dei combustibili.

Le statistiche sono trasmesse in milioni di unità monetaria nazionale. Il primo anno di riferimento è il 2020 e la trasmissione deve avvenire entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. A partire da quell’anno, gli Stati membri devono fornire per ciascuna trasmissione i dati relativi agli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, potendo inoltre trasmettere, se disponibili, dati anteriori al 2016.

Conti dei flussi di materiali

L’allegato III viene riformulato per i conti dei flussi di materiali. Sono previste tabelle dettagliate per:

  • estrazione interna;
  • importazioni e esportazioni totali;
  • biomassa, minerali metalliferi, minerali non metalliferi;
  • materiali e vettori energetici fossili;
  • altri prodotti;
  • rifiuti destinati a trattamento e smaltimento definitivo.

Per questo modulo le statistiche sono annuali e vanno trasmesse entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021. Gli Stati membri devono inviare i dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 e n, potendo fornire dati precedenti al 2017.

Spese per la protezione dell’ambiente

L’allegato IV viene modificato in modo sostanziale. Le caratteristiche statistiche comprendono ora:

  • produzione di servizi per la protezione dell’ambiente, distinta tra produzione destinabile alla vendita, non destinabile alla vendita e attività ausiliarie;
  • consumi intermedi di servizi per la protezione dell’ambiente;
  • consumi intermedi di servizi per la protezione dell’ambiente per la produzione di servizi di protezione dell’ambiente;
  • importazioni ed esportazioni di servizi ambientali;
  • IVA e altre imposte nette sui prodotti;
  • formazione lorda di capitale fisso e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte;
  • consumo finale di servizi ambientali;
  • trasferimenti per la protezione dell’ambiente ricevuti e pagati.

La trasmissione è annuale, entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con applicazione a decorrere dal 2020 e primo anno di riferimento 2020. Gli Stati membri devono trasmettere i dati per gli anni n-2, n-1 e n, potendo fornire dati anteriori al 2018.

Disaggregazioni CEPA e NACE e soglia dell’1 %

Per il modulo sulle spese per la protezione dell’ambiente, i dati devono essere ripartiti secondo la tipologia di produttori/consumatori e secondo le classi CEPA, in particolare CEPA 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la somma di CEPA 7, 8 e 9. Per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell’ambiente sono richieste specifiche disaggregazioni NACE Rev.2, con dettaglio per alcuni comparti manifatturieri.

È introdotta una semplificazione: se, in uno Stato membro, l’importo totale del fatturato o il numero di persone occupate in una o più delle disaggregazioni NACE considerate rappresenta meno dell’1 % del totale dell’Unione, lo Stato membro non è tenuto a fornire quei dati.

Settore dei beni e dei servizi ambientali

L’allegato V aggiorna il modulo sul settore dei beni e dei servizi ambientali. Le statistiche devono riguardare non solo le attività di natura commerciale, ma l’intero settore, con riferimento a:

  • produzione complessiva e produzione delle attività commerciali;
  • esportazioni complessive;
  • valore aggiunto complessivo e delle attività commerciali;
  • occupazione complessiva e delle attività commerciali.

I dati sono espressi in milioni di unità monetaria nazionale, salvo l’occupazione, che è espressa in equivalenti a tempo pieno. La trasmissione è annuale, entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con primo anno di riferimento 2020 e facoltà di fornire dati precedenti al 2018. La ripartizione incrociata avviene secondo NACE Rev.2 e secondo classi CEPA e CReMA, includendo le principali categorie di gestione delle risorse.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 691/2011

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a V del regolamento (UE) n. 691/2011 conformemente all’allegato del regolamento delegato.

Emissioni atmosferiche e raccordo con gli inventari nazionali

Nell’allegato I, sezione 3, l’elenco degli inquinanti è aggiornato includendo, tra gli altri, CO2 da biomassa, N2O, CH4, PFC, HFC, SF6/NF3, NOX, COVNM, CO, PM10, PM2,5, SOX e NH3, con unità di misura armonizzate. Nella sezione 5 è confermato l’obbligo di dati per NACE Rev.2 A*64, per le emissioni delle famiglie e per gli elementi di raccordo con gli inventari UNFCCC/CLRTAP.

Imposte ambientali e imposte sul carbonio

Nell’allegato II, sezione 3, sono previste statistiche annuali sulle imposte sull’energia, sui trasporti, sull’inquinamento e sulle risorse, oltre a due nuove componenti distinte: il gettito registrato in relazione all’EU ETS e le altre imposte sul carbonio. La trasmissione è in milioni di unità monetaria nazionale; i dati sono trasmessi annualmente entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, a decorrere dal 2020, con primo anno di riferimento 2020.

Flussi di materiali e conti di materiali

Nell’allegato III sono introdotte tabelle dettagliate per l’estrazione interna, le importazioni e le esportazioni di scambi totali, con classificazione in biomassa, minerali metalliferi, minerali non metalliferi, materiali e vettori energetici fossili, altri prodotti e rifiuti per trattamento e smaltimento definitivo. Per questa sezione, i dati sono annuali, trasmessi entro 16 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con primo anno di riferimento 2021 e dati retroattivi richiesti per gli anni n-4 fino a n; è consentita la trasmissione facoltativa di dati precedenti al 2017.

Spese per la protezione dell’ambiente

Nell’allegato IV sono aggiornate le caratteristiche dei conti delle spese per la protezione dell’ambiente: produzione di servizi ambientali, consumi intermedi, consumi intermedi per la produzione di servizi ambientali, import/export di servizi ambientali, IVA e altre imposte nette, formazione lorda di capitale fisso e acquisizioni/cessioni di attività non finanziarie non prodotte, consumo finale e trasferimenti ambientali. La trasmissione è annuale, entro 24 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con decorrenza dal 2020 e primo anno di riferimento 2020.

Dettaglio CEPA, NACE e soglia dell’1 %

Sempre nell’allegato IV, i dati devono essere ripartiti per tipologia di produttori/consumatori, per classi CEPA e per specifiche disaggregazioni NACE nella produzione ausiliaria di servizi ambientali. È introdotta una soglia di esenzione: gli Stati membri in cui l’importo totale del fatturato o il numero di occupati in una o più disaggregazioni NACE rappresenta meno dell’1 % del totale dell’Unione non devono fornire quei dati.

Settore dei beni e dei servizi ambientali

Nell’allegato V, la statistica non riguarda più solo la quota commerciale, ma il settore nel suo complesso e le attività di natura commerciale per produzione, esportazioni, valore aggiunto e occupazione. I dati sono annuali, trasmessi entro 22 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con primo anno di riferimento 2020 e possibilità di fornire dati precedenti al 2018. Le ripartizioni comprendono NACE Rev.2 e classi CEPA e CReMA.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientestatisticaclimaeconomia circolarefiscalità ambientale

Testo integrale

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