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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2085

Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014

Normativa europea32021R2085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riorganizza il quadro dei partenariati europei istituzionalizzati di Orizzonte Europa creando nove imprese comuni con disciplina unificata su obiettivi, organi, finanziamento, rendicontazione, controlli e chiusura. Definisce una governance standard, rafforza le sinergie con i programmi UE e nazionali, introduce regole su partecipazione, contributi in natura e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La parte seconda contiene regole speciali per ciascuna impresa comune, con obiettivi settoriali e assetti di voto, contributo e organi calibrati sui rispettivi ecosistemi industriali e scientifici. Il regolamento abroga i precedenti regolamenti delle imprese comuni di Orizzonte 2020, mantenendo però la continuità delle azioni e dei rapporti giuridici in corso.

Istituzione di nove imprese comuni dell’UE nell’ambito di Orizzonte Europa, con disciplina comune di governance, finanziamento, partecipazione e controlli, e abrogazione dei precedenti regolamenti istitutivi delle imprese comuni di Orizzonte 2020.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle nove imprese comuni istituite come organismi dell’Unione ai sensi dell’articolo 187 TFUE: Europa biocircolare, Aviazione pulita, Idrogeno pulito, Ferrovie europee, Salute globale EDCTP3, Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute, Tecnologie digitali fondamentali, Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3 e Reti e servizi intelligenti. Si applica ai rapporti tra Unione, Stati partecipanti, membri fondatori, membri associati, membri privati, partner contributori e, a seconda dei casi, organizzazioni internazionali e altri soggetti che partecipano alle azioni indirette finanziate; include la disciplina di sede a Bruxelles, personalità giuridica, durata fino al 31 dicembre 2031, possibilità di pubblicare inviti fino al 31 dicembre 2027 e, in casi giustificati, fino al 31 dicembre 2028. Restano esclusi o soggetti a discipline specifiche i casi espressamente previsti nella parte seconda per singole imprese comuni, nonché le azioni avviate ai sensi dei regolamenti abrogati, che continuano a essere regolate da tali atti fino al completamento; alcune imprese comuni prevedono inoltre limitazioni o deroghe specifiche in materia di partecipazione, finanziamento e back office.

Istituzione delle imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa

Il regolamento istituisce nove imprese comuni ai sensi dell’articolo 187 TFUE per attuare partenariati europei istituzionalizzati nel quadro di Orizzonte Europa. L’atto nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di razionalizzare e rendere più strategico l’uso dei partenariati pubblico-privati e pubblico-pubblici, accrescendo impatto, coerenza, apertura, semplificazione e sinergie con altri strumenti dell’Unione e con le politiche nazionali e regionali.

Le imprese comuni sono concepite come organismi dell’Unione con personalità giuridica, sede a Bruxelles e durata fino al 31 dicembre 2031, con inviti a presentare proposte normalmente entro il 31 dicembre 2027 e, in casi giustificati, entro il 31 dicembre 2028. Il regolamento sostituisce il precedente quadro di Orizzonte 2020 e mira a favorire la transizione verso risultati più misurabili entro il 2030, con particolare attenzione agli obiettivi climatici, digitali, sanitari, industriali e di sicurezza.

Ambito soggettivo e struttura generale

La disciplina comune si applica all’Unione, ai membri fondatori, ai membri associati, agli Stati partecipanti, ai membri privati e, in alcuni casi, ai partner contributori e alle organizzazioni internazionali. La parte prima contiene le regole comuni di costituzione, governance, finanziamento, controllo e scioglimento; la parte seconda contiene le disposizioni specifiche per ciascuna impresa comune, comprese le quote finanziarie, la composizione degli organi, le eventuali deroghe e i temi settoriali prioritari.

La nozione di membro, membro fondatore, membro associato, Stato partecipante, membro privato, entità costitutiva, partner contributore, contributo in natura e attività aggiuntiva è definita in modo puntuale. Questa architettura consente di modulare le regole in base al partenariato: in alcuni casi prevale una forte componente industriale, in altri una cooperazione ampia con Stati membri, paesi associati, organizzazioni internazionali o enti di ricerca.

Obiettivi comuni e compiti delle imprese comuni

Gli obiettivi generali comuni sono tre: rafforzare le capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione e la cooperazione in tutta l’Unione; garantire leadership e resilienza delle catene del valore nelle tecnologie chiave; accelerare l’adozione di soluzioni innovative per clima, ambiente, salute e digitale, contribuendo al Green Deal europeo e alla neutralità climatica entro il 2050.

Gli obiettivi operativi includono il rafforzamento dell’eccellenza, il sostegno alle PMI e alle start-up, il collegamento con istruzione e altre politiche, l’integrazione della dimensione di genere, la cooperazione internazionale, la diffusione dei risultati, lo sviluppo di un’interfaccia scienza-politica e il supporto alla Commissione in relazione a politiche, standardizzazione e criteri di sostenibilità. Le imprese comuni devono operare mediante inviti aperti, trasparenti e competitivi, salvo eccezioni motivate nel programma di lavoro.

Finanziamento, contributi e contributi in natura

Il finanziamento è condiviso tra Unione, membri diversi dall’Unione e partner contributori. In linea generale il contributo dell’Unione copre costi amministrativi e operativi solo se i membri non UE apportano un contributo almeno equivalente o comunque coerente con i massimali previsti nella parte seconda. In diversi partenariati, i contributi degli Stati partecipanti, dei membri privati, delle loro entità costitutive o affiliate e dei partner contributori possono essere finanziari e/o in natura.

Il regolamento distingue tra contributi in natura alle attività operative e contributi in natura ad attività aggiuntive. Le prime sono legate alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune; le seconde riguardano attività complementari o collegate, che non ricevono finanziamento diretto ma contribuiscono agli obiettivi del partenariato. I membri privati devono rendicontare annualmente tali contributi; in alcuni casi è richiesta la certificazione da un audit indipendente, mentre il consiglio di direzione può ammettere semplificazioni come somme forfettarie o costi unitari.

Governance e controllo

La governance ruota attorno al consiglio di direzione, al direttore esecutivo e, a seconda del partenariato, al gruppo di rappresentanti degli Stati, all’organo consultivo scientifico, al gruppo dei portatori di interessi o a organi settoriali specifici. Il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro, il bilancio, le regole finanziarie, la tabella dell’organico, la strategia di comunicazione e le principali decisioni strategiche; nomina e controlla il direttore esecutivo; approva eventuali attività aggiuntive e, se del caso, limitazioni alla partecipazione ex articolo 22, paragrafo 5, di Orizzonte Europa.

Il direttore esecutivo è il responsabile della gestione quotidiana, dell’esecuzione del bilancio e del coordinamento interno; rappresenta legalmente l’impresa comune e prepara bilancio, programma di lavoro, relazioni annuali e piani di soppressione graduale dei finanziamenti. Il gruppo di rappresentanti degli Stati assicura il raccordo con le politiche nazionali e regionali. Gli organi consultivi forniscono supporto scientifico e di stakeholder engagement, con composizioni bilanciate e procedure aperte di selezione.

Trasparenza, dati, audit e tutela degli interessi finanziari

Le imprese comuni devono operare in modo aperto e trasparente, pubblicando informazioni rilevanti su inviti, partecipazione, risultati, sinergie, contributi e attività aggiuntive, nel rispetto della riservatezza. Si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 per l’accesso ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 per i dati personali.

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione è garantita da controlli interni, audit ex post, accesso della Corte dei conti, dell’OLAF e dell’EPPO, nonché da clausole contrattuali specifiche nelle convenzioni e nei contratti. Gli interessi finanziari dei membri sono protetti anche dal principio di responsabilità limitata ai contributi versati e dall’obbligo di assicurazioni adeguate. Le imprese comuni devono inoltre prevenire e gestire i conflitti di interesse.

Durata, scioglimento e transizione dai vecchi partenariati

Le imprese comuni sono istituite fino al 31 dicembre 2031. È previsto lo scioglimento automatico alla scadenza o se l’Unione o tutti i membri diversi dall’Unione si ritirano. Il regolamento contiene una disciplina transitoria dettagliata: le azioni e gli obblighi finanziari avviati sotto i vecchi regolamenti continuano fino al completamento; i nuovi partenariati succedono in via universale ai precedenti, compresi contratti, convenzioni di sovvenzione, passività e proventi. Sono inoltre previste norme di continuità per il personale, i direttori esecutivi già nominati e gli stanziamenti non utilizzati.

Specialità settoriali della parte seconda

La parte seconda adatta la disciplina generale alle singole imprese comuni. Tra gli elementi più rilevanti:

  • Europa biocircolare: focus su bioinnovazione, circolarità, sostenibilità e coinvolgimento della bioindustria e del settore primario.
  • Aviazione pulita: obiettivi climatici molto ambiziosi, sviluppo di tecnologie aeronatiche a basse emissioni, forte ruolo di AESA, comitato tecnico e organo consultivo scientifico dedicato.
  • Idrogeno pulito: sviluppo della catena del valore dell’idrogeno, forte integrazione con l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito e con le iniziative internazionali, con gruppo dei portatori di interessi e forum annuale.
  • Ferrovie europee: centralità del piano generale, del pilastro Sistema e della stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
  • Salute globale EDCTP3: partenariato con l’Africa subsahariana per diagnosi, trattamenti e vaccini contro malattie infettive, con forte attenzione a etica, accessibilità e capacità di ricerca locale.
  • Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute: partenariato precompetitivo intersettoriale per innovazioni sanitarie integrate, accessibili e centrate sulla persona.
  • Tecnologie digitali fondamentali: supporto a componenti e sistemi elettronici, autonomia strategica, governance tripartita tra Commissione, Stati e membri privati, e regole speciali sui voti.
  • Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3: prosecuzione del progetto SESAR, sviluppo del cielo europeo digitale e del piano di modernizzazione ATM, con forte ruolo di Eurocontrol e dell’AESA.
  • Reti e servizi intelligenti: sostegno a 5G e 6G, collegamento con CEF2 digitale, Europa digitale e InvestEU, e attenzione a sicurezza, cibersicurezza ed efficienza energetica.

Nel complesso, il regolamento crea una cornice unitaria ma flessibile per grandi partenariati strategici dell’Unione, con forte integrazione tra ricerca, innovazione, dimostrazione, diffusione industriale e obiettivi di policy pubblica.

Disposizioni principali

Istituzione delle nove imprese comuni

L’articolo 3 costituisce, per il periodo che termina il 31 dicembre 2031 e nell’ambito del QFP 2021-2027, nove imprese comuni come organismi dell’Unione. Le imprese comuni sono finanziate tramite Orizzonte Europa e, in linea generale, gli inviti a presentare proposte devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2027, con possibilità di proroga motivata fino al 31 dicembre 2028. Le imprese comuni hanno personalità giuridica e sede a Bruxelles.

Obiettivi comuni e compiti generali

Gli articoli 4 e 5 fissano obiettivi generali e operativi comuni: rafforzamento delle capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione; leadership e resilienza delle catene del valore; accelerazione delle transizioni verde e digitale; sostegno alle PMI, alle start-up e all’innovazione collaborativa; promozione della cooperazione internazionale; diffusione e sfruttamento dei risultati; supporto tecnico alla Commissione; contributo alla scienza aperta e ai criteri di sostenibilità, inclusi, ove pertinenti, il principio DNSH e i criteri del regolamento (UE) 2020/852. Tra i compiti figurano inviti aperti e competitivi, sinergie con altri partenariati e programmi, supporto alla pianificazione, al monitoraggio e alla comunicazione, nonché eventuali compiti aggiuntivi finanziati in modo cumulativo o combinato.

Membri, membri associati e partner contributori

L’Unione è sempre membro; gli altri membri variano a seconda dell’impresa comune e possono essere Stati partecipanti, membri fondatori o membri associati. L’articolo 7 disciplina la selezione dei membri associati tramite inviti aperti e trasparenti; l’articolo 8 regola cessazione e modifiche dell’adesione, inclusi i casi di fusione, acquisizione e mutamenti significativi di proprietà o controllo, con possibile cessazione entro sei mesi. L’articolo 9 disciplina i partner contributori, che non hanno diritto di voto e partecipano sulla base di una lettera di approvazione.

Contributo finanziario dell’Unione e dei membri diversi dall’Unione

Gli articoli 10, 11, 28 e, per i singoli partenariati, le norme settoriali della parte seconda disciplinano i massimali e la composizione dei contributi. Il contributo dell’Unione copre costi amministrativi e operativi, in genere solo se e nella misura in cui sia corrisposto un contributo almeno equivalente dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate; possono aggiungersi fondi di paesi terzi associati. I membri diversi dall’Unione devono garantire contributi finanziari e/o in natura, con obblighi di rendicontazione annuale; in caso di inadempimento la Commissione può ridurre, sospendere o cessare il contributo UE e avviare lo scioglimento. Sono previste regole speciali per i contributi degli Stati partecipanti ai costi nazionali e per la possibilità di considerare alcuni fondi UE e nazionali come contributi rilevanti.

Contributi in natura e attività aggiuntive

L’articolo 11 distingue tra contributi in natura alle attività operative e contributi in natura ad attività aggiuntive; questi ultimi devono essere approvati dal consiglio di direzione. Le attività aggiuntive sono attività senza sostegno finanziario dell’impresa comune ma collegate ai suoi obiettivi e ai risultati di progetti o iniziative precedenti. Per varie imprese comuni la parte seconda precisa quali attività possono essere contabilizzate come aggiuntive, i limiti di ammissibilità e, in alcuni casi, la necessità di certificazione da parte di un audit indipendente.

Gestione dei contributi degli Stati partecipanti

L’articolo 12 richiede a ciascuno Stato partecipante un impegno indicativo prima dell’adozione del programma di lavoro, consente il diritto di veto sull’utilizzo dei contributi nazionali per i richiedenti stabiliti nel relativo Stato e prevede accordi amministrativi con l’impresa comune per il coordinamento di pagamenti, rendicontazione e audit. Lo Stato partecipante può affidare all’impresa comune il pagamento ai beneficiari e le autorità di audit nazionali possono controllare i rispettivi contributi.

Sistema di back office e funzioni comuni

L’articolo 13 impone, salvo eccezioni, l’operatività entro un anno di un sistema di back office tra imprese comuni, mediante accordi sul livello dei servizi. Il sistema copre almeno risorse umane, assistenza legale, ICT, contabilità, comunicazione, logistica ed audit/antifrode. Il personale delle funzioni trasferite può essere riassegnato o trasferito, con mantenimento di contratto, gruppo di funzioni e grado. L’impresa comune SESAR 3 e, per espressa deroga, Eurocontrol, sono soggette a regole speciali in materia.

Organi di governance

Gli articoli 14-22 disciplinano gli organi: consiglio di direzione, direttore esecutivo, gruppo di rappresentanti degli Stati, organo consultivo scientifico e gruppo dei portatori di interessi, oltre a eventuali organi specifici della parte seconda. Il consiglio di direzione è l’organo decisionale, adotta programma di lavoro, bilancio, regole finanziarie, organigramma, strategia di comunicazione, lista delle azioni finanziabili, eventuali limitazioni di partecipazione ex articolo 22, paragrafo 5, Orizzonte Europa, e il piano di soppressione graduale dei finanziamenti UE entro fine 2023. Il direttore esecutivo gestisce l’operatività quotidiana, rappresenta legalmente l’impresa comune e presiede all’esecuzione del bilancio. Il gruppo di rappresentanti degli Stati e gli organi consultivi forniscono pareri, coordinamento e feedback strategico.

Regole di partecipazione, trasparenza e accesso alle informazioni

Gli articoli 23-24 assicurano coerenza con le limitazioni alla partecipazione previste da Orizzonte Europa e stabiliscono che le azioni finanziate dalle imprese comuni sono soggette a quel regolamento, salvo disposizioni specifiche della parte seconda. L’articolo 34 applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 alla trasparenza documentale; l’articolo 35 richiama il regolamento (UE) 2018/1725 per i dati personali. L’articolo 36 garantisce a istituzioni, organi e organismi UE, e in certi casi alle autorità degli Stati partecipanti, l’accesso alle informazioni sulle azioni indirette, con limiti di uso non commerciale e non competitivo.

Controlli, audit e tutela degli interessi finanziari

Gli articoli 30-32 e 41-42 disciplinano audit, OLAF, EPPO, Corte dei conti e audit interno. Le imprese comuni devono consentire accesso a siti, locali e documenti per audit; OLAF può svolgere indagini amministrative e la Procura europea può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Sono previste norme per audit ex post, controllo interno e prevenzione dei conflitti di interesse. La responsabilità finanziaria dei membri è limitata ai contributi versati; le imprese comuni devono inoltre sottoscrivere assicurazioni adeguate.

Durata, scioglimento, successione e transitorie

L’articolo 45 prevede scioglimento alla scadenza della durata o automaticamente se l’Unione o tutti gli altri membri si ritirano. L’articolo 174 abroga i regolamenti istitutivi delle imprese comuni di Orizzonte 2020 (tra cui SESAR, Clean Sky 2, Shift2Rail, Bioindustrie, ECSEL, IMI2 e Fuel Cells and Hydrogen 2), ma mantiene in vita le azioni avviate e gli obblighi finanziari fino al completamento. Le nuove imprese comuni sono successori legali e universali delle precedenti corrispondenti. Sono previste anche disposizioni sulla continuità del personale, dei direttori esecutivi e delle decisioni già adottate.

Obiettivi e regole specifiche per ciascuna impresa comune

La parte seconda attribuisce a ciascuna impresa comune obiettivi settoriali, massimali di contributo, composizione degli organi e regole speciali di partecipazione e governance. Sono disciplinate in modo dettagliato: Europa biocircolare, Aviazione pulita, Idrogeno pulito, Ferrovie europee, Salute globale EDCTP3, Iniziativa per l’innovazione nel settore della salute, Tecnologie digitali fondamentali, Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3 e Reti e servizi intelligenti. Per ciascuna sono definiti anche i requisiti su attività aggiuntive, rappresentanza degli stakeholder, ruoli di comitati tecnici o scientifici, sinergie con altri programmi UE e, in diversi casi, soglie minime di partecipazione o di contributi in natura.

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