Direttiva 2014/98
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, fissando requisiti distinti per le categorie pre-base, base, certificati e CAC. Disciplina in modo dettagliato identità varietale, stato fitosanitario, condizioni di conservazione, campionamento, analisi e ispezioni ufficiali. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017, con una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022.
Definizione di requisiti tecnici, fitosanitari e procedurali per la certificazione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencati nella direttiva 2008/90/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, durante la produzione e la commercializzazione nell'Unione. Vincola gli Stati membri a garantire il rispetto delle regole per le categorie pre-base, base, certificati e CAC, nonché dei requisiti per i fornitori e per le ispezioni ufficiali. Sono previste esclusioni o regimi differenziati per la crioconservazione, per alcune deroghe autorizzate dalla Commissione e per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022.
Direttiva di esecuzione 2014/98/UE: materiali di moltiplicazione e piante da frutto
La direttiva attua la direttiva 2008/90/CE stabilendo un sistema tecnico e fitosanitario dettagliato per la produzione, certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencati nell'allegato I della direttiva di base. Il testo mira a garantire, lungo tutta la filiera, identità varietale, qualità e stato fitosanitario, differenziando requisiti e controlli per le categorie pre-base, base, certificati e CAC.
Obiettivi e logica della disciplina
La direttiva adotta un approccio graduale: i materiali di pre-base sono soggetti agli standard più rigorosi, i materiali di base a requisiti analoghi ma con maggiori possibilità di moltiplicazione, i materiali certificati a controlli meno stringenti e i materiali CAC a regole semplificate. La ratio dei considerando è quella di tenere conto dei diversi cicli produttivi dei vari generi e specie, prevenendo la diffusione di organismi nocivi e assicurando una tracciabilità costante del materiale vegetale.
Definizioni chiave
L'articolo 1 chiarisce i concetti essenziali, tra cui:
- pianta madre, candidata pianta madre di pre-base, pianta madre di pre-base, di base e certificata;
- organismo nocivo, ispezione visiva e analisi;
- pianta da frutto;
- categoria dei materiali (pre-base, base, certificati, CAC);
- moltiplicazione, rinnovo, micropropagazione;
- praticamente priva di alterazioni e praticamente esente da organismi nocivi;
- crioconservazione.
Queste definizioni sono funzionali a distinguere il livello di controllo richiesto in ciascuna fase del processo produttivo.
Ambito di applicazione e obblighi generali
L'articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che i materiali e le piante dei generi e specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante produzione e commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva. Inoltre:
- i fornitori devono rispettare gli articoli 28 e 29;
- devono svolgersi ispezioni ufficiali conformi all'articolo 30;
- i materiali di categorie diverse non possono essere mescolati.
Materiali di pre-base: requisiti più rigorosi
Gli articoli 3 e 4 disciplinano la certificazione ufficiale dei materiali di pre-base e dei portainnesti non appartenenti a una varietà. La certificazione richiede che il materiale:
- derivi direttamente da una pianta madre idonea;
- corrisponda alla descrizione della varietà o della specie;
- sia conservato secondo l'articolo 8;
- sia conforme ai requisiti fitosanitari degli articoli 9 e 10;
- rispetti il requisito sul terreno dell'articolo 11, salvo deroga;
- sia praticamente privo di alterazioni ai sensi dell'articolo 12.
Se una pianta madre o un materiale di pre-base non è più conforme, il fornitore deve rimuoverlo dal sito oppure adottare misure correttive per ripristinare la conformità.
Accettazione ufficiale e verifica varietale delle piante madri di pre-base
L'articolo 5 prevede che l'organismo ufficiale responsabile accetti la pianta come pianta madre di pre-base solo se essa è conforme agli articoli da 7 a 12 e se la corrispondenza varietale è accertata mediante osservazione delle caratteristiche della varietà. La base documentale può essere:
- una descrizione ufficiale;
- la descrizione allegata a una domanda di registrazione in uno Stato membro;
- la descrizione allegata a una domanda di privativa per ritrovati vegetali;
- una descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà è iscritta in un registro nazionale.
Se la verifica si fonda sulla domanda di registrazione o di privativa, la pianta madre è accettata solo se esiste già una relazione che attesti che la varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa della registrazione, i materiali prodotti possono essere usati solo per la produzione di materiali di base o certificati, ma non commercializzati come pre-base, base o certificati.
Conservazione, isolamento e crioconservazione
L'articolo 8 prescrive che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base siano conservati:
- in strutture a prova di insetto;
- isolate da infezioni da vettori aerei e altre fonti di contaminazione;
- in vasi con substrato privo di terra o sterilizzato;
- individualmente identificati e tracciati.
È possibile, a condizioni rigorose, una deroga per la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto, purché lo Stato membro ottenga l'autorizzazione e adotti misure adeguate contro le infezioni. È inoltre ammessa la crioconservazione.
Requisiti fitosanitari del pre-base
Gli articoli 9 e 10 richiedono che candidate piante madri di pre-base, piante madri di pre-base e materiali di pre-base siano esenti dagli organismi nocivi indicati negli allegati I e II, con tolleranze limitate per quelli dell'allegato I, parte B. Le verifiche includono ispezioni visive e, se necessario, campionamento e analisi secondo l'allegato IV.
Per il campionamento e l'analisi gli Stati membri devono utilizzare:
- protocolli EPPO;
- altri protocolli riconosciuti a livello internazionale;
- in mancanza, protocolli nazionali pertinenti messi a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.
Per i virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi delle candidate piante madri di pre-base, l'analisi deve avvenire mediante saggio biologico su piante indicatrici, salvo metodi alternativi scientificamente validati.
Requisiti del terreno per il pre-base
L'articolo 11 impone che il terreno sia esente dagli organismi nocivi dell'allegato III che ospitano virus pertinenti per il genere o la specie. L'assenza è accertata tramite campionamento e analisi, salvo due ipotesi di esenzione:
- nessuna coltivazione di piante ospiti nel terreno per almeno cinque anni senza dubbi sull'assenza dei parassiti;
- esito di ispezione ufficiale che confermi l'assenza dei parassiti pertinenti.
Moltiplicazione, rinnovo e micropropagazione del pre-base
Gli articoli 13 e 14 consentono la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base, anche mediante micropropagazione, purché secondo protocolli EPPO o equivalenti internazionali, oppure protocolli nazionali in assenza di quelli internazionali. I protocolli devono essere già stati verificati per il genere o la specie in questione per un periodo ritenuto sufficiente a validare il fenotipo e la corrispondenza varietale.
Materiali di base: continuità del sistema con maggiore flessibilità produttiva
Gli articoli 15-19 disciplinano i materiali di base. Essi devono derivare da materiali di pre-base o da piante madri di base moltiplicate conformemente alla direttiva e rispettare requisiti di identità varietale, fitosanità, terreno, conservazione e condizioni di moltiplicazione. La norma consente moltiplicazioni in più generazioni, ma entro limiti fissati dall'allegato V per ciascun genere o specie.
Le piante madri di base e i materiali di base devono:
- restare separati per generazione;
- essere identificabili durante tutto il processo;
- essere conservati in campi isolati da potenziali fonti di infezione.
Se i requisiti vengono meno, il fornitore deve rimuovere il materiale oppure adottare misure per ristabilire la conformità.
Requisiti fitosanitari e del terreno per il base
Gli articoli 16 e 17 riprendono il modello del pre-base, con riferimento agli organismi nocivi degli allegati I, parte A, II e III e alle relative tolleranze. Anche qui si richiedono ispezioni visive e, se necessario, campionamento e analisi secondo l'allegato IV e protocolli EPPO o equivalenti. Le deroghe per il terreno seguono la stessa logica del pre-base.
Materiali certificati
Gli articoli 20-22 stabiliscono che i materiali certificati devono derivare da piante madri certificate coltivate a partire da materiali di pre-base o di base. Devono rispettare i requisiti di identità varietale, alterazioni, fitosanità e terreno. L'impianto analitico è analogo a quello delle categorie superiori, ma con alcune semplificazioni, come l'assenza dell'obbligo di campionamento del terreno per le piante da frutto certificate.
Se il materiale non è più conforme, il fornitore deve rimuoverlo oppure correggerlo. Anche per i portainnesti non appartenenti a una varietà valgono criteri specifici.
Materiali CAC
La sezione 4 introduce requisiti meno rigorosi per i materiali CAC. Gli articoli 23-27 prevedono che tali materiali:
- derivino da una fonte identificata di materiali registrata dal fornitore;
- corrispondano alla descrizione varietale o di specie;
- siano praticamente esenti dagli organismi nocivi rilevanti;
- siano praticamente privi di alterazioni.
Per Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. sono previsti requisiti aggiuntivi di fonte e di assenza di determinati organismi nocivi. Anche per i materiali CAC il fornitore deve intervenire in caso di perdita della conformità.
Obblighi organizzativi dei fornitori
Gli articoli 28 e 29 introducono obblighi di tipo procedurale e documentale. I fornitori devono disporre di un piano appropriato per individuare e controllare i punti critici del processo produttivo, almeno in relazione a:
- ubicazione e numero di piante;
- tempi di coltivazione;
- operazioni di moltiplicazione;
- imballaggio, immagazzinamento e trasporto.
Devono inoltre conservare le registrazioni del controllo dei punti critici e quelle relative a ispezioni in campo, campionamento e analisi per almeno tre anni e per tutto il periodo in cui i materiali restano sotto il loro controllo.
Ispezioni ufficiali
L'articolo 30 richiede ispezioni ufficiali composte da ispezione visiva e, se necessario, campionamento e analisi. L'organismo ufficiale responsabile deve verificare in particolare:
- l'idoneità dei metodi del fornitore per il controllo dei punti critici;
- la competenza del personale del fornitore.
Devono essere conservate le registrazioni delle date e dei risultati di tutte le ispezioni e analisi effettuate.
Allegati tecnici: organismi nocivi, frequenze e generazioni
Gli allegati I, II e III contengono gli elenchi degli organismi nocivi la cui assenza è richiesta o la cui presenza è soggetta a tolleranze, nonché degli organismi presenti nel terreno che ospitano virus pertinenti. L'allegato IV dettaglia per genere/specie e categoria la frequenza delle ispezioni visive e dei campionamenti/analisi. L'allegato V fissa il numero massimo di generazioni in campo non a prova di insetto e la durata massima di vita delle piante madri di base per specie, con regole specifiche per alcuni portainnesti.
Recepimento, transizione e abrogazioni
L'articolo 31 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2016 e l'applicazione dal 1° gennaio 2017. L'articolo 32 consente una fase transitoria fino al 31 dicembre 2022 per la commercializzazione, nel territorio dello Stato membro, di materiali prodotti da piante madri o materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, se certificati o qualificabili come CAC entro il 31 dicembre 2022; l'etichetta e il documento devono recare il riferimento all'articolo 32.
L'articolo 33 abroga le direttive 93/48/CEE e 93/64/CEE. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura della disciplina
La direttiva detta le modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate sulle ispezioni ufficiali. L'impianto normativo è articolato per categorie di materiale (pre-base, base, certificato, CAC) e per singole specie o generi.
Definizioni essenziali
L'articolo 1 definisce, tra l'altro, pianta madre, candidata pianta madre di pre-base, pianta madre di pre-base, di base e certificata, organismo nocivo, ispezione visiva, analisi, pianta da frutto, categoria, moltiplicazione, rinnovo, micropropagazione, praticamente priva di alterazioni, praticamente esente da organismi nocivi, laboratorio e crioconservazione.
Regole generali di applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di garantire che i materiali e le piante dei generi e specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante produzione e commercializzazione, agli articoli da 3 a 27; che i fornitori rispettino gli articoli 28 e 29; e che siano svolte ispezioni ufficiali ai sensi dell'articolo 30. È vietata la commistione tra materiali di categorie diverse.
Requisiti per i materiali di pre-base
Gli articoli 3 e 4 prevedono la certificazione ufficiale dei materiali di pre-base e dei portainnesti non appartenenti a una varietà, su richiesta, solo se moltiplicati direttamente da una pianta madre idonea, corrispondenti alla descrizione varietale o di specie, conservati secondo l'articolo 8, conformi ai requisiti fitosanitari degli articoli 9 e 10, al requisito sul terreno dell'articolo 11 e ai requisiti sulle alterazioni dell'articolo 12. Se i requisiti vengono meno, il fornitore deve rimuovere i materiali oppure adottare misure correttive.
Accettazione e verifica delle piante madri di pre-base
L'articolo 5 disciplina l'accettazione ufficiale della pianta madre di pre-base da parte dell'organismo ufficiale responsabile, sulla base di ispezione ufficiale, analisi, registrazioni e procedure di cui all'articolo 30. La corrispondenza alla descrizione varietale può basarsi su descrizione ufficiale, descrizione allegata alla domanda di registrazione o di privativa, oppure descrizione ufficialmente riconosciuta, purché la varietà sia iscritta in un registro nazionale se si tratta di descrizione riconosciuta. In alcuni casi la commercializzazione dei materiali è rinviata fino al completamento della registrazione varietale.
Conservazione dei materiali di pre-base
L'articolo 8 impone la conservazione in strutture a prova di insetto e fisicamente isolate, con materiali individualmente identificati e coltivati o prodotti in vasi con substrato privo di terra o sterilizzato. È consentita, in deroga e a determinate condizioni, la produzione in campo in condizioni non a prova di insetto, previa autorizzazione concessa allo Stato membro e con misure adeguate di prevenzione. È ammessa la crioconservazione. Le piante madri di pre-base possono essere utilizzate solo per un periodo limitato in funzione della stabilità varietale e delle condizioni ambientali.
Requisiti fitosanitari e analitici per il pre-base
Gli articoli 9 e 10 richiedono l'assenza, o la sostanziale assenza entro tolleranze fissate, degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II, con ispezioni visive, campionamento e analisi secondo l'allegato IV e, per i test, protocolli EPPO o altri protocolli internazionali; in mancanza, protocolli nazionali. L'articolo 11 richiede un terreno esente dagli organismi nocivi dell'allegato III che ospitano virus pertinenti, salvo esenzioni legate alla mancata coltivazione di piante ospiti per almeno cinque anni o a esito di ispezione ufficiale.
Moltiplicazione, rinnovo e micropropagazione
Gli articoli 13 e 14 consentono la moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di pre-base secondo protocolli EPPO o equivalenti internazionali, o protocolli nazionali in mancanza. I protocolli devono essere verificati per il genere o la specie per un periodo adeguato a convalidare il fenotipo e la corrispondenza varietale.
Requisiti per i materiali di base
Gli articoli 15-19 disciplinano la certificazione dei materiali di base: derivazione da materiale di pre-base o da pianta madre di base moltiplicata conformemente alla direttiva, rispetto dei requisiti di identità varietale, stato fitosanitario, terreno, conservazione e condizioni di moltiplicazione. Le piante madri di base possono essere moltiplicate in più generazioni entro i limiti massimi fissati nell'allegato V; le generazioni devono restare separate e identificabili. I materiali non conformi devono essere rimossi o resi nuovamente conformi.
Requisiti fitosanitari e del terreno per il base
Gli articoli 16 e 17 replicano il modello del pre-base: assenza degli organismi nocivi degli allegati I, parte A, e II, rispetto delle tolleranze dell'allegato I, parte B, ispezioni e analisi secondo allegato IV, protocolli EPPO o equivalenti, e divieto di coltivazione in terreni con organismi nocivi dell'allegato III che ospitano virus pertinenti, salvo esenzioni.
Conservazione e generazioni del materiale di base
L'articolo 18 richiede campi isolati da possibili fonti di infezione; l'articolo 19 fissa il numero massimo di generazioni e la durata massima delle piante madri di base in campo non a prova di insetto secondo l'allegato V, variando per specie e includendo regole particolari per i portainnesti.
Requisiti per i materiali certificati
Gli articoli 20-22 prevedono la certificazione dei materiali certificati se derivano da piante madri certificate coltivate a partire da materiali di pre-base o di base e rispettano gli stessi requisiti di identità varietale, alterazioni, fitosanità e terreno. Anche qui si applicano controlli, tolleranze e protocolli di analisi analoghi a quelli delle categorie superiori; per le piante da frutto certificate il campionamento del terreno non è richiesto.
Requisiti per i materiali CAC
Gli articoli 23-27 stabiliscono requisiti meno rigorosi per i materiali CAC: essi devono essere moltiplicati da una fonte identificata registrata dal fornitore, corrispondere alla descrizione varietale o di specie, essere praticamente esenti da organismi nocivi e praticamente privi di alterazioni. Per Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf. sono previsti requisiti fitosanitari aggiuntivi, inclusa la verifica della fonte e dell'assenza di specifici organismi nocivi. I fornitori devono intervenire se i materiali non sono più conformi.
Obblighi specifici dei fornitori
Gli articoli 28 e 29 impongono ai fornitori un piano per individuare e controllare i punti critici del processo produttivo, riguardante almeno ubicazione e numero di piante, tempi di coltivazione, operazioni di moltiplicazione, imballaggio, immagazzinamento e trasporto. Devono inoltre conservare e rendere disponibili le registrazioni del controllo dei punti critici, delle ispezioni in campo, del campionamento e delle analisi per almeno tre anni, e per tutto il periodo in cui i materiali restano sotto il loro controllo.
Ispezioni ufficiali
L'articolo 30 prevede che le ispezioni ufficiali consistano in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi. L'organismo ufficiale responsabile deve prestare attenzione all'idoneità e all'effettivo impiego dei metodi del fornitore e alla competenza del personale, e conservare le registrazioni dei risultati e delle date di tutte le ispezioni e analisi svolte.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 31 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2016 e di applicarle dal 1° gennaio 2017. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Misure transitorie
L'articolo 32 consente agli Stati membri, fino al 31 dicembre 2022, di autorizzare la commercializzazione nel proprio territorio di materiali prodotti da piante madri o materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, purché ufficialmente certificati o idonei come CAC entro il 31 dicembre 2022. Tali materiali devono essere identificati con riferimento all'articolo 32 su etichetta e documento.
Abrogazione e decorrenza
L'articolo 33 abroga le direttive 93/48/CEE e 93/64/CEE. L'articolo 34 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 35 indica gli Stati membri come destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 15 ott 2014Direttiva 2014/96
- direttiva · 15 ott 2014Direttiva 2014/97
- direttiva · 10 ott 2014Direttiva 2014/109
- direttiva · 21 ott 2014Direttiva 2014/99
- direttiva · 22 ott 2014Direttiva 2014/95
- direttiva · 22 ott 2014Direttiva 2014/94
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →