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Direttiva 2014/97

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà

Normativa europea32014L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce le regole applicative per la direttiva 2008/90/CE in materia di registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto, nonché per la creazione di un elenco comune delle varietà a livello dell'Unione. Definisce il contenuto minimo dei registri nazionali, le modalità di notifica da parte dei fornitori e gli obblighi di informazione tra Stati membri e Commissione. Disciplina inoltre le condizioni di registrazione, la durata, il rinnovo e la cancellazione delle varietà, con una specifica attenzione alle varietà geneticamente modificate. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2016 e applicarla dal 1º gennaio 2017.

Modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE per la registrazione dei fornitori, la registrazione delle varietà e la formazione di un elenco comune delle varietà di piante da frutto.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono istituire, aggiornare e rendere disponibile, se del caso, il registro dei fornitori e il registro delle varietà relativi ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Riguarda i fornitori che operano attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, le varietà registrate o da registrare secondo tale direttiva e, per coordinamento, le varietà già registrate ai sensi della direttiva 92/34/CEE. Include anche le varietà geneticamente modificate, ma solo se l'organismo geneticamente modificato è autorizzato alla coltivazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto

La direttiva di esecuzione 2014/97/UE completa la direttiva 2008/90/CE dettando regole operative per i registri nazionali dei fornitori e delle varietà di piante da frutto destinate alla produzione di frutti. L'obiettivo è rafforzare trasparenza, tracciabilità e uniformità applicativa nel mercato dei materiali di moltiplicazione, anche mediante un elenco comune elettronico a livello UE.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene in forza dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/90/CE. Nei considerando si evidenzia la necessità di disciplinare il registro dei fornitori, gli obblighi di notifica, il registro delle varietà e le informazioni da scambiarsi tra Stati membri e Commissione, così da creare una banca dati trasparente e di facile consultazione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli Stati membri e le autorità ufficiali responsabili della tenuta dei registri. Sono coinvolti i fornitori che svolgono attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE, le varietà soggette a registrazione e quelle già incluse in precedenti regimi, in particolare la direttiva 92/34/CEE. Per le varietà geneticamente modificate, la registrazione è subordinata all'autorizzazione alla coltivazione dell'organismo geneticamente modificato di riferimento ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Registro dei fornitori

Gli Stati membri devono tenere e aggiornare un registro dei fornitori. Nel registro devono comparire almeno il nome, l'indirizzo e i contatti del fornitore, le attività esercitate, i locali utilizzati, i generi o le specie interessati e il numero o codice di registrazione. Il registro può essere reso disponibile al pubblico, se lo Stato membro lo ritiene opportuno. Deve inoltre essere cancellato chi non svolge più attività rientranti nell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.

Notifica e aggiornamento dei dati dei fornitori

I fornitori devono notificare le informazioni richieste e ogni loro variazione. Non sono tenuti alla notifica i fornitori riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE. Gli Stati membri devono inoltre informare i fornitori della registrazione e delle modifiche entro un termine fissato dal diritto nazionale, lasciando quindi un margine di discrezionalità sul piano procedurale.

Registro delle varietà

Gli Stati membri devono tenere, aggiornare e pubblicare un registro delle varietà. Oltre alle varietà registrate in base alla presente direttiva, il registro comprende anche quelle registrate prima del 30 settembre 2012 ai sensi della direttiva 92/34/CEE e quelle già registrate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE. Per ciascuna varietà devono essere indicati denominazione, sinonimi, specie, qualificazione della descrizione, data di registrazione o rinnovo e data di scadenza. Deve inoltre essere tenuto un fascicolo per ogni varietà, con la descrizione e una sintesi dei fatti rilevanti.

Condizioni di registrazione delle varietà

La registrazione come varietà con descrizione ufficiale richiede che la varietà sia distinguibile, omogenea e stabile, che sia disponibile un campione e, per le varietà geneticamente modificate, che l'OGM costitutivo sia autorizzato alla coltivazione. La direttiva definisce in modo tecnico le nozioni di distinguibilità, omogeneità e stabilità, collegandole alle caratteristiche espresse dal genotipo e alla loro persistenza nel tempo o nei cicli di micropropagazione.

Domanda e istruttoria tecnica

La registrazione richiede una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile. Alla domanda vanno allegati i dati richiesti dai questionari tecnici UCVV, in mancanza dalle linee guida UPOV e, in ultima istanza, dalle norme nazionali; devono essere inoltre indicati eventuali registri o domande pendenti in altri Stati membri, la denominazione proposta e, per le varietà GM, la prova dell'autorizzazione alla coltivazione dell'OGM. L'esame prevede normalmente prove di coltivazione, salvo che il richiedente produca una descrizione ufficiale di un altro Stato membro e questa sia ritenuta sufficiente. Le prove possono essere svolte dall'autorità ricevente, da un'altra autorità di uno Stato membro o da una persona giuridica autorizzata; se si svolgono in imprese private, devono essere adottate misure che evitino interferenze con l'esame ufficiale. Le prove seguono prioritariamente i protocolli UCVV, poi le linee guida UPOV e, in mancanza, le disposizioni nazionali.

Durata, rinnovo e cancellazione

La registrazione ha una durata massima di 30 anni. Per le varietà geneticamente modificate, la validità e il rinnovo sono limitati al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato. Il rinnovo può avvenire per altri periodi massimi di 30 anni se i materiali della varietà sono ancora disponibili; in via eccezionale, lo Stato membro può rinnovare anche in assenza di domanda scritta per tutelare la diversità genetica, la produzione sostenibile o altro interesse generale. La cancellazione è obbligatoria se vengono meno le condizioni di registrazione o se la registrazione si basa su dati falsi o fraudolenti.

Notifiche tra Stati membri e elenco comune

Gli Stati membri devono condividere con gli altri Stati membri e con la Commissione le informazioni necessarie per accedere ai rispettivi registri. Devono inoltre comunicare tempestivamente ogni nuova iscrizione e ogni modifica. Su richiesta, devono fornire descrizioni ufficiali, risultati degli esami, informazioni sulle varietà iscritte o cancellate e l'elenco delle domande pendenti. Sulla base di tali notifiche, la Commissione elabora e pubblica un elenco comune elettronico delle varietà iscritte nei registri nazionali.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2016 e applicare le misure dal 1º gennaio 2017. Le disposizioni nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza e devono contenere un rinvio alla direttiva al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva 93/79/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2017. La direttiva 2014/97/UE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Disposizioni principali

Registro dei fornitori

Gli Stati membri devono tenere e aggiornare un registro dei fornitori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE. Nel registro devono figurare, oltre ai fornitori registrati secondo la presente direttiva, anche i fornitori riconosciuti ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE. Il registro contiene almeno nome, indirizzo e contatti del fornitore, attività svolte, indirizzo dei locali utilizzati, principali generi o specie interessati e numero o codice di registrazione; può essere reso disponibile al pubblico se lo Stato membro lo ritiene opportuno. L'organismo ufficiale responsabile deve cancellare dal registro chi non esercita più attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2008/90/CE.

Obblighi di notifica dei fornitori

I fornitori devono notificare le informazioni relative a identità e attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), nonché ogni loro variazione. La notifica non è richiesta per i fornitori riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/34/CEE. Gli Stati membri devono inoltre informare i fornitori dell'avvenuta registrazione e delle modifiche intervenute entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale.

Registro delle varietà e contenuto minimo

Gli Stati membri devono tenere, aggiornare e pubblicare un registro delle varietà. Il registro include, oltre alle varietà registrate in conformità alla presente direttiva, anche quelle registrate prima del 30 settembre 2012 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/34/CEE e quelle registrate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, della direttiva 2008/90/CE. Per ciascuna varietà vanno indicati denominazione e sinonimi, specie di appartenenza, qualifica della descrizione come "descrizione ufficiale" o "descrizione ufficialmente riconosciuta", data di registrazione o rinnovo e data di scadenza. Per ogni varietà deve essere tenuto un fascicolo con descrizione e sintesi dei fatti pertinenti alla registrazione.

Condizioni per la registrazione delle varietà

Una varietà può essere registrata come avente una descrizione ufficiale se è distinguibile, omogenea e stabile, se è disponibile un campione della varietà e, per le varietà geneticamente modificate, se l'organismo geneticamente modificato è autorizzato alla coltivazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. La direttiva precisa le nozioni di distinguibilità, omogeneità e stabilità, rinviando alla possibilità di valutare la varietà rispetto alle caratteristiche derivanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi.

Domanda di registrazione ed esame tecnico

Per ottenere la registrazione come varietà avente una descrizione ufficiale è richiesta una domanda scritta all'organismo ufficiale responsabile. La domanda deve essere accompagnata dalle informazioni previste dai questionari tecnici dei protocolli UCVV, in mancanza dalle linee guida UPOV e, in ultima istanza, dalle disposizioni nazionali; deve indicare se la varietà è già registrata o oggetto di domanda in un altro Stato membro, contenere una denominazione proposta e, per le varietà geneticamente modificate, la prova dell'autorizzazione alla coltivazione dell'organismo geneticamente modificato. L'esame prevede normalmente prove di coltivazione, salvo che le informazioni già fornite da un altro Stato membro siano sufficienti; tali prove possono essere svolte dall'organismo ricevente, da un organismo di un altro Stato membro che abbia accettato, oppure da una persona giuridica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE. Le prove seguono almeno i protocolli UCVV, in assenza le linee guida UPOV, e in mancanza le disposizioni nazionali.

Registrazione, durata e rinnovo

Se la varietà soddisfa le condizioni richieste, l'organismo ufficiale responsabile stabilisce una descrizione ufficiale e iscrive la varietà nel registro. La durata massima della registrazione è di 30 anni; per le varietà geneticamente modificate, la durata è limitata al periodo di autorizzazione dell'organismo geneticamente modificato. La registrazione può essere rinnovata per ulteriori periodi massimi di 30 anni, purché i materiali della varietà siano ancora disponibili e, per le varietà geneticamente modificate, permanga l'autorizzazione alla coltivazione dell'organismo geneticamente modificato. Il rinnovo richiede di regola una domanda scritta con prova delle condizioni, ma lo Stato membro può rinnovare anche senza domanda se ciò serve a preservare la diversità genetica, la produzione sostenibile o altro interesse generale.

Cancellazione dal registro

Gli Stati membri devono cancellare una varietà dal registro quando non sono più soddisfatte le condizioni di registrazione di cui all'articolo 4 oppure quando, al momento della domanda o durante l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente sui fatti su cui si è fondata la registrazione.

Notifiche tra Stati membri e Commissione

Ogni Stato membro deve notificare agli organismi ufficiali responsabili degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie per accedere al proprio registro delle varietà. Deve inoltre comunicare quanto prima alla Commissione l'iscrizione di una varietà e ogni successiva modifica. Su richiesta, lo Stato membro deve fornire la descrizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, i risultati degli esami delle domande, ogni altra informazione disponibile sulle varietà iscritte o cancellate e l'elenco delle domande di registrazione pendenti.

Elenco comune delle varietà

Sulla base delle notifiche ricevute, la Commissione deve stabilire, aggiornare regolarmente e pubblicare in formato elettronico un elenco comune delle varietà iscritte nei registri nazionali, con finalità di trasparenza e facile consultazione del mercato.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1º gennaio 2017, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. La direttiva 93/79/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2017. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiali di moltiplicazionemercato internobiotecnologieregistri e notifiche amministrative

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