Direttiva 2014/96
Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014 , relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/96/UE fissa regole uniformi per l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Introduce inoltre un documento di accompagnamento opzionale per alcuni lotti e un documento del fornitore per i materiali CAC. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017.
Prescrizioni UE su etichettatura, chiusura, imballaggio e documentazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono garantire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, rientranti nella direttiva 2008/90/CE, siano commercializzati solo se conformi alle prescrizioni su etichettatura, chiusura e imballaggio previste dalla direttiva. Riguarda in particolare i materiali ufficialmente certificati come pre-base, base o certificati, nonché i materiali e le piante qualificati come materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis). Sono previste possibili facoltà nazionali per l’uso di un documento di accompagnamento, per l’autorizzazione al fornitore a redigere/apporre l’etichetta sotto supervisione e per l’etichettatura individuale delle piante da frutto di un anno o più.
Prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto
La direttiva di esecuzione 2014/96/UE attua l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE, fissando regole tecniche uniformi per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. L’obiettivo è garantire conformità, tracciabilità e controlli lungo la catena di commercializzazione, distinguendo tra materiali ufficialmente certificati e materiali CAC.
Obiettivi e finalità
La direttiva mira a rendere omogenee nell’Unione le prescrizioni relative a:
- etichettatura dei materiali certificati;
- chiusura e imballaggio dei lotti;
- eventuale documento di accompagnamento per lotti misti;
- documento del fornitore per i materiali CAC. I considerando chiariscono che le misure servono a garantire una commercializzazione conforme alla direttiva 2008/90/CE e a migliorare l’informazione degli utilizzatori, la tracciabilità e i controlli.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nella direttiva 2008/90/CE. In particolare riguardano:
- materiali di pre-base, materiali di base e materiali certificati ufficialmente certificati;
- piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati;
- materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis). La direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta sulla possibilità di prevedere il documento di accompagnamento e sull’autorizzazione al fornitore a redigere/apporre l’etichetta sotto supervisione dell’organismo ufficiale responsabile.
Etichettatura dei materiali ufficialmente certificati
L’articolo 2 disciplina l’etichetta per materiali di pre-base, di base e certificati. L’etichetta deve essere redatta e apposta dall’organismo ufficiale responsabile; lo Stato membro può consentire che tale compito sia svolto dal fornitore sotto supervisione. La forma grafica dell’etichetta resta comunque definita dall’organismo ufficiale responsabile nel rispetto dei requisiti della direttiva.
L’etichetta deve contenere almeno:
- la dicitura "norme e regole UE";
- lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
- l’organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
- il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione;
- il numero di riferimento dell’imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
- la denominazione botanica;
- la categoria e, per i materiali di base, il numero di generazione;
- la denominazione della varietà e, se del caso, del clone; per i portainnesti non appartenenti a una varietà, la specie o l’ibrido interspecifico; per le piante da frutto innestate, le informazioni devono essere date sia per portainnesto sia per nesto;
- per varietà con domanda di registrazione ufficiale o di privativa per ritrovati vegetali pendente, le diciture "denominazione proposta" e "domanda in sospeso";
- la dicitura "varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta", se applicabile;
- la quantità;
- il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
- l’anno di emissione;
- se l’etichetta originale è sostituita, anche l’anno di emissione dell’etichetta originale.
L’etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile, in una lingua ufficiale dell’Unione, ed essere chiaramente visibile e leggibile. Sono inoltre previsti colori distintivi quando l’etichetta è colorata:
- bianco con tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base;
- bianco per i materiali di base;
- blu per i materiali certificati.
È ammessa un’etichetta unica per materiali o piante facenti parte dello stesso lotto, purché siano nello stesso imballaggio, mazzo o contenitore. Per le piante da frutto di un anno o più, gli Stati membri possono prevedere l’etichettatura individuale, anche in campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente; in quest’ultimo caso, le piante devono essere sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti fino all’etichettatura.
Documento di accompagnamento
L’articolo 3 consente agli Stati membri di prevedere, per lotti di varietà o tipi diversi di materiali di pre-base, di base o certificati commercializzati insieme, un documento di accompagnamento in aggiunta all’etichetta. Il documento può essere redatto dall’organismo ufficiale responsabile oppure dal fornitore sotto la supervisione di quest’ultimo.
Il documento di accompagnamento deve:
- riprodurre le informazioni dell’etichetta;
- essere redatto in una lingua ufficiale dell’Unione;
- essere consegnato almeno in duplice copia, per fornitore e destinatario;
- accompagnare i materiali dalla sede del fornitore a quella del destinatario;
- indicare nome e indirizzo del destinatario;
- riportare la data di rilascio;
- includere, se del caso, informazioni supplementari pertinenti.
In caso di discordanza tra documento di accompagnamento ed etichetta, prevalgono le informazioni riportate sull’etichetta.
Chiusura e imballaggio
L’articolo 4 stabilisce che i lotti di due o più piante o parti di piante commercializzati come pre-base, base o certificati debbano essere sufficientemente omogenei. Tali lotti devono essere:
- in un imballaggio o contenitore chiuso, oppure
- in un mazzo chiuso.
La nozione di chiusura è definita in modo funzionale: l’imballaggio o contenitore deve essere chiuso in modo da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura; il mazzo deve essere legato in modo che le piante o parti di piante non possano essere separate senza danneggiare i legacci. Inoltre, l’etichettatura deve essere tale che la rimozione dell’etichetta ne annulli la validità.
Documento del fornitore per i materiali CAC
L’articolo 5 disciplina i materiali CAC, che devono essere commercializzati con un documento del fornitore. Tale documento deve essere chiaramente distinto dall’etichetta prevista per i materiali certificati e dal documento di accompagnamento, per evitare confusione.
Il documento del fornitore deve contenere almeno:
- la dicitura "norme e regole UE";
- lo Stato membro in cui è stato redatto o il relativo codice;
- l’organismo ufficiale responsabile o il relativo codice;
- il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione;
- il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita;
- la denominazione botanica;
- l’indicazione "materiali CAC";
- la denominazione della varietà e, se del caso, del clone; per portainnesti non varietali, la specie o l’ibrido interspecifico; per le piante innestate, le informazioni devono riguardare sia portainnesto sia nesto;
- per varietà con domanda pendente, le diciture "denominazione proposta" e "domanda in sospeso";
- la quantità;
- il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di redazione;
- la data di emissione.
Anche il documento del fornitore deve essere stampato con inchiostro indelebile, in una lingua ufficiale dell’Unione, ed essere visibile e leggibile.
Recepimento, applicazione e obblighi procedurali
L’articolo 6 fissa il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2016 e applicarle dal 1° gennaio 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione:
- il testo delle disposizioni di recepimento;
- il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Revisione e vigore
La Commissione è tenuta a riesaminare l’articolo 2, paragrafo 4, entro il 1° gennaio 2019. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obbligo di commercializzazione conforme alle prescrizioni UE
L’articolo 1 impone agli Stati membri di consentire la commercializzazione solo dei materiali di moltiplicazione ufficialmente certificati come pre-base, base o certificati, e delle piante da frutto ufficialmente certificate come materiali certificati, se conformi alle prescrizioni degli articoli 2 e 4. Per i materiali e le piante CAC, la commercializzazione è subordinata al documento del fornitore di cui all’articolo 5. Il documento di accompagnamento di cui all’articolo 3 può integrare l’etichetta, se previsto dallo Stato membro.
Etichettatura dei materiali pre-base, base e certificati
L’articolo 2 stabilisce che l’etichetta debba essere redatta e apposta dall’organismo ufficiale responsabile, con facoltà per lo Stato membro di autorizzare il fornitore ad agire sotto supervisione. L’etichetta deve riportare, tra l’altro, dicitura "norme e regole UE", Stato membro o codice, organismo responsabile o codice, identificazione del fornitore, numero di lotto/serie, denominazione botanica, categoria e, per i materiali di base, numero di generazione, varietà e clone, indicazioni specifiche per portainnesti e innesti, eventuale "varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta", quantità, paese di produzione se diverso, anno di emissione ed eventuale anno dell’etichetta originale sostituita. Sono previste regole su lingua, leggibilità, inchiostro indelebile e colori distintivi delle etichette (bianco con tratto diagonale violetto per pre-base, bianco per base, blu per certificati).
Documento di accompagnamento per lotti misti di materiali certificati
L’articolo 3 consente agli Stati membri di prevedere, per lotti di varietà o tipi diversi di materiali pre-base, base o certificati commercializzati insieme, un documento di accompagnamento redatto dall’organismo ufficiale responsabile o dal fornitore sotto la sua supervisione. Il documento deve replicare le informazioni dell’etichetta, essere redatto in una lingua ufficiale UE, consegnato in duplice copia, accompagnare i materiali dal fornitore al destinatario, indicare il nome e indirizzo del destinatario, la data di rilascio e, se del caso, informazioni supplementari. In caso di contrasto, prevale l’etichetta.
Prescrizioni di chiusura e imballaggio
L’articolo 4 richiede che i lotti di due o più piante o parti di piante commercializzati come pre-base, base o certificati siano sufficientemente omogenei e siano collocati in un imballaggio o contenitore chiuso, oppure in un mazzo chiuso. La chiusura deve impedire l’apertura o la separazione senza danneggiare rispettivamente la chiusura o i legacci; inoltre l’imballaggio, contenitore o mazzo deve essere etichettato in modo che la rimozione dell’etichetta ne annulli la validità.
Documento del fornitore per i materiali CAC
L’articolo 5 impone che i materiali CAC siano commercializzati con un documento redatto dal fornitore, che non deve essere confondibile con l’etichetta dell’articolo 2 o con il documento di accompagnamento dell’articolo 3. Il documento deve contenere almeno dicitura "norme e regole UE", Stato membro o codice, organismo responsabile o codice, dati del fornitore, identificazione del lotto/serie, denominazione botanica, indicazione "materiali CAC", varietà e clone se applicabile, quantità, paese di produzione se diverso e data di emissione. Deve inoltre essere stampato con inchiostro indelebile, in una lingua ufficiale dell’Unione, visibile e leggibile.
Recepimento e applicazione
L’articolo 6 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2016 e le applichino dal 1° gennaio 2017. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Clausola di revisione e entrata in vigore
L’articolo 7 impone alla Commissione di rivedere l’articolo 2, paragrafo 4, entro il 1° gennaio 2019. L’articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 9 indica gli Stati membri come destinatari.
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