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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14390/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari sostenendo violazione dell'art. 627 cod.proc.pen. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe riproposto argomentazioni precedentemente cassate dalla Corte di Cassazione senza eliminare le criticità evidenziate. Petrone ha contestato l'indicazione della sua partecipazione all'associazione mafiosa, sostenendo che l'esclusione dell'ipotesi di intestazione fittizia della societa Raro s.r.l. fa venire meno il fondamento dell'intraneità; ha inoltre rilevato la mancata dimostrazione di un contributo causale del suo commercio di caffè alla vita associativa e ha lamentato la confusione tra figura del concorrente esterno e del partecipe ex art. 416-bis. Ha poi dedotto che non vi erano novità fattuali successive al 2018 a comprovare la perdurante pericolosità e che le intercettazioni già escluse non potevano essere rivalutate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha riconosciuto comunque l'interesse del ricorrente a proporre ricorso in Cassazione ai fini della futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, data la procura speciale conferita dai difensori. Sul merito delle censure, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: ha richiamato il principio per cui il giudice di rinvio, investito dopo annullamento per vizi di motivazione, ha piena facoltà di rivalutare il compendio probatorio e, nel caso, il Tribunale di Bari aveva adeguatamente valorizzato ulteriori elementi (altre intercettazioni) che, unitamente a quelli già acquisiti, delineavano gravi indizi di partecipazione del Petrone al clan Parisi, evidenziando rapporti economici significativi, comportamenti manifestanti "affectio societatis", piani di espansione commerciale avvalendosi dell'egida del sodalizio e frasi indicative di riconoscimento (es. "é compagno a noi"). La Corte ha inoltre ribadito che la gravità indiziaria va valutata nel suo insieme e non in modo atomistico.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure: disciplina i poteri del giudice di rinvio dopo annullamento per motivazione. La Corte osserva che il giudice di rinvio ha ampia facoltà di rinnovata valutazione del compendio probatorio e non è vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso. Nel provvedimento è stata interpretata come parametro per qualificare la partecipazione del ricorrente, richiedendosi elementi che evidenzino "affectio societatis" e la messa a disposizione dell'attività economica per gli scopi dell'organizzazione.

  • art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente mantiene interesse ad impugnare l'ordinanza se intende far valere la futura richiesta di riparazione e deve manifestarlo con procura speciale.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, dopo annullamento per vizi di motivazione, può riesaminare integralmente il compendio probatorio e giungere a conclusioni diverse da quelle del precedente giudice di merito; non è vincolato a limitarsi ai soli rilievi della Cassazione.
  • La gravità indiziaria per misure cautelari va valutata nel suo complesso e non con valutazioni "atomistiche": elementi singoli vanno considerati nella loro portata complessiva e nella congruenza rispetto al tema d'indagine.
  • La differenza tra concorrente esterno e partecipe (membro dell'associazione) è rilevante: per qualificare la partecipazione ex art. 416-bis occorrono indizi di "affectio societatis" e di compenetrazione organica con il sodalizio, non semplici rapporti bilaterali di utilità reciproca.
  • L'utilizzo sistematico dell'attività imprenditoriale per perseguire interessi comuni e l'avvalersi della forza intimidatrice del gruppo per alterare il mercato sono elementi indicativi di contribuzione organica all'associazione mafiosa.
  • Espressioni di riconoscimento nei colloqui (es. "è compagno a noi") e la pianificazione condivisa di iniziative economiche possono assumere rilievo probatorio come sintomi di adesione associativa.
  • Anche se un singolo fatto (es. intestazione fittizia) viene escluso, il quadro indiziario complessivo può comunque sostenere la gravità indiziaria se emergono altri elementi sintomatici della partecipazione.
  • Dal punto di vista processuale, chi intende mantenere l'impugnazione nonostante la remissione in libertà deve dimostrare l'interesse, ad esempio per proporre domanda di riparazione per ingiusta detenzione, con procura speciale nel ricorso.

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