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Sentenza

Sentenza del 09/03/2015 n. 895 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Convenzione Italia-Canada - Determinazione imposta netta - Deduzione imposte canadese - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'iscrizione a ruolo è stata ritenuta nulla perché effettuata senza dedurre le imposte pagate in Canada nella misura proporzionale spettante. È stato riconosciuto il diritto del contribuente a detrarre dall'imposta italiana netta le imposte canadesi pagate a titolo definitivo, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana riferibile ai redditi esteri.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'iscrizione a ruolo dell'imposta italiana senza considerare, mediante detrazione dall'imposta netta dovuta, le imposte pagate definitivamente in Canada. Il contribuente sosteneva che tali imposte dovessero essere riconosciute nei limiti della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, secondo il meccanismo volto a evitare la doppia imposizione previsto dalla normativa interna e dalla Convenzione Italia-Canada.

Norme richiamate

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Canada

    La Convenzione impone di coordinare la tassazione italiana con quella canadese per evitare che lo stesso reddito sia assoggettato integralmente a imposta in entrambi gli Stati, riconoscendo il credito per le imposte pagate nello Stato estero secondo i limiti applicabili.

  • Normativa italiana sul credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

    Le imposte estere pagate a titolo definitivo possono essere detratte dall'imposta italiana netta, ma solo fino all'importo corrispondente alla quota di imposta italiana attribuibile ai redditi prodotti all'estero, calcolata in proporzione al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo.

Massime di principio

  • Quando un contribuente residente produce redditi all'estero e vi paga imposte in via definitiva, l'imposta estera può generalmente essere riconosciuta come credito contro l'imposta italiana, per evitare la doppia imposizione.
  • Il credito non è illimitato: non può eccedere la quota dell'imposta italiana riferibile ai redditi prodotti nello Stato estero.
  • Nel determinare l'importo da iscrivere a ruolo, l'Amministrazione deve considerare le detrazioni o i crediti d'imposta spettanti sulla base delle imposte estere definitive e della proporzione tra reddito estero e reddito complessivo.
  • Un'iscrizione a ruolo che ometta tale computo può essere illegittima o nulla, purché il contribuente dimostri l'effettivo pagamento definitivo delle imposte estere e la riferibilità delle stesse ai redditi dichiarati in Italia.
  • La documentazione delle imposte pagate all'estero, della definitività del pagamento e della corrispondenza con i redditi esteri è normalmente essenziale per ottenere il riconoscimento del credito.

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