Regolamento (UE) 2023/1021
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1021 della Commissione del 24 maggio 2023 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’approvazione è prorogata dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2038, con specifiche condizioni di impiego e ulteriori obblighi informativi a carico del richiedente. Viene inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per aggiornare l’elenco delle sostanze attive approvate. La Commissione introduce misure di mitigazione del rischio, in particolare per operatori, lavoratori e per il periodo minimo tra trattamento e raccolta di colture destinate al consumo fresco.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 e aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito della normativa UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Rileva per gli Stati membri, che devono tener conto delle condizioni e delle misure di attenuazione dei rischi nell’autorizzazione dei prodotti, nonché per il richiedente e gli operatori della filiera che devono fornire ulteriori dati e rispettare le condizioni d’uso. Ha efficacia nell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023; resta fatto salvo il carattere direttamente applicabile negli Stati membri. Non disciplina altre sostanze né autorizzazioni nazionali specifiche, se non per effetto delle valutazioni che gli Stati membri devono svolgere sui prodotti contenenti la sostanza.
Rinnovo dell’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54
Il regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 nell’ambito del sistema UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento discende dall’esito della procedura di rinnovo svolta con il coinvolgimento dello Stato membro relatore, dello Stato membro correlatore, dell’EFSA e della Commissione, che hanno concluso per la sussistenza dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno degli impieghi rappresentativi esaminati.
Ambito e base normativa
La sostanza era già inserita tra le sostanze approvate in quanto richiamata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata anche nel nuovo sistema. L’approvazione precedente, elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sarebbe scaduta il 15 agosto 2024; tuttavia il regolamento interviene prima di tale scadenza, anche alla luce della proroga temporanea disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689.
Esito della procedura di rinnovo
La domanda di rinnovo è stata presentata il 30 aprile 2016 alla Danimarca come Stato membro relatore e ai Paesi Bassi come Stato membro correlatore, nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Dopo l’istruttoria, il progetto di rapporto valutativo è stato trasmesso all’EFSA e alla Commissione il 28 giugno 2019; l’EFSA ha poi comunicato le proprie conclusioni il 2 marzo 2021. La Commissione ha inoltre consultato il richiedente sulle conclusioni dell’Autorità e sulla relazione sul rinnovo, tenendo conto delle osservazioni presentate.
Condizioni di approvazione e misure di mitigazione del rischio
Pur confermando il rinnovo, il regolamento introduce condizioni specifiche ispirate a un approccio precauzionale. In particolare, per le colture commestibili destinate al consumo allo stato fresco deve essere previsto un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta, salvo che i dati disponibili sui residui dimostrino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta. Gli Stati membri, nella valutazione delle domande di autorizzazione, devono prestare particolare attenzione alla tutela di operatori e lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi possono essere sensibilizzanti e richiedendo adeguati dispositivi di protezione individuale.
Ulteriori dati a carico del richiedente
Il regolamento impone al richiedente di fornire informazioni supplementari alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA. Tali dati devono riguardare la riduzione della densità delle spore vitali di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 sulle parti commestibili delle piante dal momento dell’applicazione fino alla raccolta, o fino a quando i livelli riscontrati non siano inferiori a 10^5 CFU/g. Devono inoltre essere forniti dati sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore; i metodi e i protocolli da utilizzare devono essere concordati con lo Stato membro relatore entro il 14 dicembre 2025.
Aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per effetto del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato. La voce 195 nella parte A viene soppressa e una nuova voce viene inserita nella parte B per Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54, con data di approvazione 1° luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2038. Le disposizioni specifiche rinviano alla relazione di esame e alle sue appendici, imponendo agli Stati membri di considerare sia le conclusioni tecniche sia le prescrizioni in materia di protezione di operatori, lavoratori e sicurezza microbiologica.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione di Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54 è rinnovata sulla base dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo opera dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2038, secondo le condizioni stabilite negli allegati del regolamento.
Condizioni specifiche e misure di mitigazione del rischio
Gli Stati membri, nella valutazione delle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, considerando la possibile sensibilizzazione dovuta ai microrganismi e imponendo adeguati dispositivi di protezione individuale. È richiesto inoltre il mantenimento rigoroso delle condizioni ambientali e del controllo qualità in fabbricazione per rispettare i limiti di contaminazione microbiologica. Le condizioni d’impiego devono includere un intervallo minimo di due giorni tra l’applicazione e la raccolta di colture commestibili per consumo fresco, salvo che i dati sui residui mostrino livelli inferiori a 10^5 CFU/g al momento della raccolta.
Obbligo di ulteriori dati
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità ulteriori informazioni sulla riduzione della densità delle spore vitali della sostanza sulle parti edibili delle colture, almeno per una coltura rappresentativa indicata come frutta con nocciolo e pomodori, includendo anche dati sulla stabilità allo stoccaggio dei microrganismi tra campionamento e conteggio delle spore. I metodi e i protocolli pertinenti devono essere concordati tra richiedente e Stato membro relatore entro il 14 dicembre 2025.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 195 nella parte A è soppressa e nella parte B è inserita una nuova voce per Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki PB 54, con approvazione dal 1° luglio 2023 e scadenza il 30 giugno 2038, comprensiva delle specifiche condizioni di cui agli allegati del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2023. È inoltre richiamata la proroga precedente disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/689, ma il presente regolamento si applica anteriormente alla scadenza prorogata poiché la decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale data.
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