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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1020

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda le operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico il quadro tecnico-operativo per gli elicotteri impiegati nel servizio medico di emergenza, estendendo alcune regole alle operazioni di soccorso non medico svolte in condizioni analoghe. Introduce nuove definizioni, nuovi requisiti di equipaggiamento e addestramento, rafforza le prescrizioni su prestazioni, minimi operativi e gestione del rischio, e disciplina in modo più puntuale le approvazioni per i siti di interesse pubblico. È inoltre previsto un calendario di applicazione differita per alcune disposizioni e l’abrogazione di due vecchi regolamenti sull’aviazione di paesi terzi.

Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per aggiornare e rafforzare le regole sulle operazioni con elicotteri nel servizio medico di emergenza (HEMS), includendo anche talune operazioni di soccorso non medico e nuove prescrizioni su equipaggi, equipaggiamenti, prestazioni e approvazioni operative.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti dell’aviazione civile nell’Unione europea per le operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, con particolare riferimento alle operazioni HEMS, alle operazioni HEMS HEC (trasporto di persone come carico esterno umano), ad alcune operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri e alle operazioni con elicotteri da/verso siti di interesse pubblico (SIP). Incide sia sulle operazioni commerciali sia, per alcuni profili, sulle operazioni specializzate e non commerciali; introduce anche requisiti per equipaggiamento, addestramento, performance, approvazioni e sorveglianza. Prevede applicazione generale dal 25 maggio 2024, con alcune disposizioni differite e con l’abrogazione di due regolamenti precedenti dal 14 giugno 2023. Restano ferme le esclusioni/limitazioni espresse nel testo, come la non applicabilità di talune deroghe a siti diversi da quelli storicamente esistenti o già oggetto di deroga notificata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1020: operazioni con elicotteri nell’ambito del servizio medico di emergenza

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 965/2012 per adeguare la disciplina delle operazioni HEMS alle evoluzioni tecniche e operative del settore. L’intervento mira a rafforzare la sicurezza di missioni particolarmente esposte al rischio, incluse quelle svolte in condizioni meteo avverse, notturne o in ambienti visivi degradati, e a regolare in modo coerente talune operazioni di soccorso non medico svolte in condizioni analoghe.

Finalità e contesto regolatorio

La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di aggiornare i requisiti tecnici e le procedure amministrative sulle operazioni di volo per riflettere lo stato dell’arte e le migliori pratiche. Viene sottolineato che i servizi medici di emergenza con elicotteri costituiscono operazioni tra le più impegnative sotto il profilo della sicurezza, perché spesso effettuate verso siti non previamente ricogniti, in tempi stretti e in qualsiasi condizione meteorologica. Il testo considera inoltre il rischio di collisione presso luoghi di incidente o soccorso e la necessità di mitigarlo mediante equipaggiamenti, procedure e addestramento.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento incide sul sistema delle operazioni di volo dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) n. 965/2012. Si rivolge agli operatori di elicotteri e alle autorità competenti chiamate a rilasciare, modificare e sorvegliare approvazioni operative, con particolare attenzione alle operazioni HEMS, alle operazioni HEMS HEC e ai siti di interesse pubblico (SIP). Le regole si applicano anche, per espressa scelta del legislatore, alle operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri che ricadano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139. Il testo contiene inoltre disposizioni transitorie e limitazioni temporali per diverse misure.

Nuove definizioni e qualificazione degli aeromobili

L’allegato I è modificato per chiarire elementi essenziali del sistema HEMS. È ridefinito il "volo HEMS", che comprende sia il trasporto immediato e rapido per assistenza medica di emergenza sia operazioni in cui una persona è esposta a un rischio per la salute dovuto all’ambiente e deve essere salvata o rifornita, oppure devono essere trasportate persone, animali o attrezzature da e verso il sito operativo HEMS.

Sono introdotte la definizione di "operazione HEMS HEC", riferita al trasporto di persone come carico esterno umano, di "base operativa HEMS" e di "sito operativo HEMS". Viene inoltre ridefinito il "membro d’equipaggio tecnico", rilevante per HEMS, HEMS HEC, HHO e NVIS. Infine, è inserita la definizione di "aeromobile a motore complesso", con soglie diverse per velivoli, elicotteri e rotori basculanti, tra cui, per gli elicotteri, massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, configurazione massima di sedili passeggeri superiore a nove o equipaggio minimo di almeno due piloti.

Siti di interesse pubblico: deroghe, approvazioni e controllo delle modifiche

L’articolo 1 modifica l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 965/2012, prevedendo una deroga fino al 25 maggio 2028 per le operazioni esistenti con elicotteri da o verso un SIP quando le dimensioni del sito, la configurazione degli ostacoli o il tipo di elicottero non consentano di soddisfare i requisiti di prestazione di classe 1. In tali casi gli Stati membri possono stabilire le condizioni operative, che devono però essere comunicate alla Commissione e all’Agenzia.

La norma ARO.OPS.220 è riscritta per disciplinare il rilascio e la modifica dell’approvazione relativa ai SIP. L’approvazione deve elencare i siti e i tipi di elicottero a cui si applica ed è limitata ai SIP istituiti prima del 1° luglio 2002 oppure, in alternativa, ai SIP istituiti prima del 28 ottobre 2014 per i quali una deroga sia stata notificata alla Commissione e all’Agenzia prima del 14 giugno 2023. Se muta la configurazione degli ostacoli, l’autorità competente deve rivalutare la validità dell’approvazione; in caso di impatto fortemente negativo sulla sicurezza, deve limitare i privilegi o escludere il sito. Se i nuovi ostacoli vengono rimossi, l’operatore può chiedere una nuova approvazione. È inoltre escluso il rilascio di approvazione per siti precedentemente utilizzati con prestazioni di classe 1 dopo una modifica della configurazione degli ostacoli.

Prestazioni di volo e operazioni in alta quota

La norma CAT.POL.H.215 viene riscritta per rafforzare i requisiti di performance. Massa e traiettoria del volo, tenendo conto del motore critico inoperativo e delle condizioni meteo previste, devono consentire, a seconda dei casi, un rateo di salita minimo di 50 ft/min fino ad almeno 300 m (1 000 ft), oppure 600 m (2 000 ft) in zone di montagna, oppure una traiettoria che consenta di proseguire fino a un sito di atterraggio conforme a CAT.POL.H.220. È soppressa la precedente lettera c).

Il testo interviene anche sui requisiti di prestazione e ossigeno per missioni in alta quota, con l’intento dichiarato di consentire il soccorso a persone a qualsiasi altitudine, superando i limiti che prima impedivano alcune operazioni in quota.

Equipaggiamenti, ossigeno e dotazioni tecniche

La norma SpA.HEMS.110 introduce requisiti dettagliati sugli equipaggiamenti. L’installazione e le modifiche dell’equipaggiamento medico dedicato devono essere approvate secondo il regolamento (CE) n. 748/2012. Nei voli VFR su rotte con riferimento visivo al suolo, l’elicottero deve disporre di un dispositivo che visualizzi una mappa mobile con la propria posizione e gli ostacoli, con banche dati aggiornate.

Per gli elicotteri complessi non pressurizzati utilizzati in HEMS con MOPSC pari o inferiore a nove, si applica una deroga ai requisiti di ossigeno previsti per i modelli complessi. Inoltre, in presenza di precise condizioni e previa approvazione dell’autorità competente, brevi escursioni sopra 13 000 ft possono avvenire senza ossigeno supplementare di giorno; il regolamento elenca in modo puntuale le condizioni da rispettare, tra cui altitudine massima di 16 000 ft, durata massima di 30 minuti sopra 10 000 ft senza ossigeno e idonea informazione e addestramento sull’ipossia.

Per i voli notturni a pilotaggio singolo, l’elicottero deve essere dotato di un adeguato sistema di aumento della stabilità o di autopilota se il certificato di aeronavigabilità è stato rilasciato prima del 25 maggio 2024; per i nuovi certificati rilasciati da tale data è richiesto l’autopilota. Per i voli HEMS diurni sono richiesti gli strumenti di volo indicati in CAT.IDE.H.130, lettera a), punti 6) e 7). È inoltre imposto un radioaltimetro con allarme acustico sotto una quota prefissata e allarme visivo a quota selezionabile dal pilota. Tutti gli strumenti e gli equipaggiamenti specifici devono essere approvati ai sensi delle norme di aeronavigabilità applicabili, e le informazioni pertinenti devono essere inserite nella lista degli equipaggiamenti minimi.

Minimi meteorologici e gestione del volo in condizioni degradate

La norma SpA.HEMS.120 stabilisce che i voli HEMS in VFR devono rispettare minimi meteorologici specifici sia nella fase di dispatch sia nella crociera. Se in crociera le condizioni scendono sotto i minimi di base delle nubi o visibilità, gli elicotteri certificati solo per VMC devono abbandonare il volo o rientrare alla base; quelli certificati anche per IMC possono invece abbandonare, rientrare o convertire il volo in IFR, se l’equipaggio è qualificato.

I minimi VFR sono quelli del diritto applicabile allo spazio aereo, salvo che, in operazioni a equipaggio plurimo o in operazioni a pilotaggio singolo con membro d’equipaggio tecnico frontale adeguatamente qualificato, possano essere utilizzati ceiling, visibilità e separazioni verticali dagli ostacoli ridotti.

Operazioni HEMS HEC

La nuova norma SpA.HEMS.105 disciplina espressamente le operazioni HEMS HEC. Esse possono essere eseguite con elicottero con verricello, secondo le regole del capitolo I sulle operazioni con verricello, oppure con imbracatura da carico. In quest’ultimo caso l’operatore deve rispettare i requisiti della norma SPO.SPEC.HEC.105, impiegare un gancio di carico doppio o un sistema di gancio approvato, limitare l’operazione alla fase tecnica del volo per il soccorso o il trasporto necessario alla missione, garantire idoneo equipaggiamento, addestramento e controlli del personale tecnico e del crew di condotta, e predisporre procedure operative standard specifiche sulla base della valutazione dei rischi.

Requisiti di performance in ambienti ostili e ad alta quota

La norma SpA.HEMS.125 disciplina le operazioni in prestazioni di classe 3 sopra ambienti ostili. Sono previste varie alternative: siti operativi a oltre 7 000 ft con elicottero certificato categoria A o equivalente; operazioni pianificate che non richiedono il trasporto di personale medico, forniture mediche o persone malate o ferite, con elicottero categoria A o equivalente oppure con ulteriori requisiti tecnici e approvazione CAT.POL.H.420; operazioni in cui almeno un sito operativo sia a 8 000 ft o più, con condizioni aggiuntive su sistemi di alimentazione resistenti agli impatti, cinture con ritenuta del tronco, indisponibilità o inidoneità di elicotteri categoria A e registrazione di tutte le missioni effettuate con mezzi non categoria A.

Per decollo e atterraggio, gli elicotteri che operano verso o da una FATO di ospedale in ambiente ostile congestionato sono soggetti a prestazioni di classe 1, salvo specifiche eccezioni. Per i siti operativi HEMS in ambiente ostile sono richieste prestazioni di classe 2 o, se ricorrono le condizioni di cui sopra, classe 3. Il sito deve garantire adeguata separazione dagli ostacoli e, nelle operazioni notturne, l’illuminazione dell’elicottero deve consentire di illuminare adeguatamente il luogo di atterraggio e gli ostacoli circostanti.

Composizione dell’equipaggio, addestramento e controlli

La norma SpA.HEMS.130 stabilisce i criteri di selezione dei membri dell’equipaggio di condotta, l’addestramento operativo e quello al volo con il solo riferimento agli strumenti, destinato a consentire l’uscita da condizioni IMC indesiderate. Tale addestramento ha validità di sei mesi di calendario.

Quanto alla composizione minima dell’equipaggio, di giorno è richiesto o due piloti o un pilota con membro d’equipaggio tecnico HEMS; la riduzione a un solo pilota è ammessa solo in casi tassativi e, una volta ridotta la composizione, il comandante può operare verso o da siti operativi HEMS solo dopo aver effettuato una ricognizione in volo con due membri dell’equipaggio nella stessa missione. Di notte la regola generale richiede due piloti o un pilota con membro d’equipaggio tecnico HEMS; un solo pilota è ammesso solo se il passeggero medico richiede l’assistenza del membro tecnico durante il volo e né partenza né destinazione sono siti operativi HEMS. L’operatore deve mantenere la continuità del concetto di equipaggio per tutta la missione.

Per addestramento e controlli, il regolamento richiede personale qualificato e un programma dettagliato nel manuale delle operazioni approvato dall’autorità competente. I programmi devono migliorare le conoscenze dell’equipaggio sull’ambiente HEMS e sulle apparecchiature, rafforzare il coordinamento e includere misure per ridurre i rischi del transito in bassa visibilità, della selezione dei siti e dei profili di avvicinamento e partenza. Tali elementi sono verificati nei controlli di professionalità e nei controlli in linea, entrambi con validità di 12 mesi di calendario.

Gestione del rischio, documentazione e monitoraggio della missione

La norma SpA.HEMS.140 richiede un processo di analisi e gestione dei rischi specifico per l’ambiente HEMS. L’operatore deve descrivere le misure di mitigazione, comprese le procedure operative, nel manuale delle operazioni e assicurare che il comandante valuti i rischi specifici della missione. Se la missione comprende un volo da o verso un sito operativo HEMS senza preventiva ricognizione, non è necessario completare un piano di volo operativo in deroga alla norma CAT.OP.MPA.175. Gli estratti pertinenti del manuale delle operazioni devono essere resi disponibili all’organizzazione per la quale si esegue il servizio.

È inoltre introdotta la norma SpA.HEMS.151, che impone all’operatore di istituire e mantenere un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni HEMS per l’intera durata della missione.

Modifiche ad altre parti del regolamento 965/2012

La norma SpA.NVIS.110 viene aggiornata per richiedere che tutti gli NVG impiegati in un volo NVIS siano della stessa classe di filtro e forniscano un’acutezza visiva sufficientemente equivalente. La norma SpA.PINS-VFR.100 viene invece riformulata per consentire minimi VFR ridotti solo quando l’operazione non è HEMS e l’operatore ha ottenuto l’approvazione dell’autorità competente.

Sono inoltre modificati gli allegati VII e VIII per gli elicotteri con massimo sei posti passeggeri, imponendo un ELT di sopravvivenza, oppure un PLB trasportato da membro dell’equipaggio o passeggero, oppure un ELT automatico.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento abroga i regolamenti (CE) n. 768/2006 e (CE) n. 351/2008 a decorrere dal 14 giugno 2023. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 maggio 2024.

Sono previste diverse decorrenze speciali: il punto 5, lettera b), dell’allegato si applica dal 25 maggio 2026; il punto 5, lettera d), e alcune disposizioni del punto 5, lettere f) e g), si applicano dal 25 maggio 2028; i punti 6 e 7 dell’allegato si applicano dal 14 giugno 2023. Infine, gli Stati membri possono usare il modulo di cui all’appendice II del regolamento (UE) n. 965/2012, come modificata, solo al rilascio di nuovi COA o in caso di modifica di certificati esistenti secondo le procedure ARO.GEN.310 o ARO.GEN.330.

Disposizioni principali

Aggiornamento del quadro HEMS e obiettivi di sicurezza

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo allo stato dell’arte e alle migliori pratiche nelle operazioni di volo. La motivazione centrale è la riduzione dei rischi legati a missioni ad alta criticità, in particolare voli verso siti non ricogniti, operazioni notturne, condizioni meteorologiche avverse, ambienti visivi degradati e rischio di collisione presso luoghi di incidente o soccorso.

Estensione a talune operazioni di soccorso non medico

Le operazioni di soccorso di emergenza non medico con elicotteri, comprese le operazioni di soccorso in montagna ma non la ricerca e soccorso di velivoli in difficoltà, sono disciplinate allo stesso modo dei servizi medici di emergenza con elicotteri quando rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2018/1139.

Siti di interesse pubblico e deroghe ai criteri di prestazione

L’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 965/2012 è sostituito: fino al 25 maggio 2028, le attuali operazioni con elicotteri da o verso un sito di interesse pubblico possono essere effettuate alle condizioni stabilite dagli Stati membri quando dimensioni del SIP, configurazione degli ostacoli o tipo di elicottero non consentono di soddisfare i requisiti della prestazione di classe 1. Gli Stati membri devono comunicare tali condizioni alla Commissione e all’Agenzia.

Nuove regole di approvazione per i SIP

La norma ARO.OPS.220 viene riscritta: l’autorità competente valuta la richiesta di approvazione o modifica per operazioni da/verso SIP; l’approvazione include l’elenco dei SIP e dei tipi di elicotteri; è limitata ai SIP istituiti prima del 1° luglio 2002 o, in alternativa, prima del 28 ottobre 2014 se per essi è stata notificata una deroga prima del 14 giugno 2023. Se cambiano in modo rilevante e permanente gli ostacoli, l’autorità può limitare o revocare i privilegi e il sito non può più ottenere l’approvazione; se gli ostacoli vengono rimossi, può essere chiesta una nuova approvazione.

Nuove definizioni operative e di aeronave complessa

L’allegato I introduce o modifica varie definizioni: volo HEMS, operazione HEMS HEC, base operativa HEMS, sito operativo HEMS, membro d’equipaggio tecnico e aeromobile a motore complesso. Quest’ultimo include velivoli, elicotteri e rotori basculanti che superano determinati limiti di massa, configurazione passeggeri o requisito di equipaggio minimo.

Requisiti di addestramento e controlli per il personale tecnico

La norma ORO.TC.110 richiede, dopo addestramento iniziale, conversione e differenze, un controllo di competenza per i membri d’equipaggio tecnico, da completare prima dell’impiego in operazioni HEMS, HHO o NVIS; la validità del controllo è di 12 mesi. La norma ORO.TC.130 è modificata sui voli di familiarizzazione quando l’addestramento di conversione non include addestramento su aeromobile/FSTD.

Prestazioni di volo e requisiti di rotta per elicotteri

La norma CAT.POL.H.215 è riscritta imponendo che massa e traiettoria consentano, a seconda dei casi, un rateo di salita minimo di 50 ft/min a 300 m (o 600 m in montagna), oppure una traiettoria che consenta di proseguire il volo fino a un sito dove possa avvenire un atterraggio conforme a CAT.POL.H.220, con margine verticale minimo lungo la rotta. La precedente lettera c) è soppressa.

Requisiti specifici per equipaggiamento HEMS

La norma SpA.HEMS.110 introduce obblighi su equipaggiamento medico approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 748/2012, mappe mobili con ostacoli per VFR su rotte con riferimento visivo al suolo, requisiti in materia di ossigeno per elicotteri complessi non pressurizzati con MOPSC ≤ 9, deroghe limitate per brevi escursioni sopra 13 000 ft senza ossigeno supplementare, autopilota o sistemi di aumento della stabilità per voli notturni a pilotaggio singolo, strumenti di volo diurni specifici, radioaltimetro con allarmi acustico e visivo, e necessità che le informazioni pertinenti siano inserite nella lista degli equipaggiamenti minimi.

Minimi operativi HEMS e gestione delle condizioni meteorologiche

La norma SpA.HEMS.120 impone minimi meteorologici specifici per dispatch e crociera nei voli HEMS in VFR. Se in crociera le condizioni scendono sotto i minimi, gli elicotteri solo VMC devono abbandonare il volo o rientrare alla base; quelli abilitati IMC possono abbandonare, rientrare o convertire in IFR se l’equipaggio è qualificato. Sono ammessi minimi VFR ridotti solo in operazioni a equipaggio plurimo o a pilotaggio singolo con membro d’equipaggio tecnico anteriore, qualificato e incaricato di mitigare il rischio aggiuntivo.

Prestazioni di classe 3, operazioni in ambiente ostile e decollo/atterraggio

La norma SpA.HEMS.125 disciplina l’uso di prestazioni di classe 3 sopra ambienti ostili e in alta quota. Sono previste condizioni specifiche per siti operativi a 7 000 ft e 8 000 ft o più, inclusi requisiti su categoria A o equivalente, sistemi di alimentazione resistenti agli impatti, cinture con ritenuta del tronco, procedure, registrazione delle missioni e approvazione CAT.POL.H.420. Per gli ospedali in ambiente ostile congestionato e per i siti operativi HEMS ostili sono fissate regole distinte di prestazione e di separazione dagli ostacoli, con specifiche prescrizioni per le operazioni notturne.

Requisiti per equipaggio, composizione e continuità del concetto di crew

La norma SpA.HEMS.130 richiede criteri di selezione, addestramento operativo, addestramento al volo con solo riferimento agli strumenti per mitigare condizioni IMC indesiderate, e disciplina la composizione minima dell’equipaggio di giorno e di notte. In determinate circostanze è consentita la riduzione a un solo pilota, con condizioni stringenti e previa ricognizione in volo con due membri dell’equipaggio nella stessa missione; l’operatore deve garantire la continuità del concetto di equipaggio per tutta la missione HEMS.

Gestione del rischio, documentazione e monitoring

La norma SpA.HEMS.140 richiede che l’operatore valuti, attenui e minimizzi i rischi dell’ambiente HEMS, descrivendo le misure nel manuale delle operazioni, che il comandante valuti i rischi specifici della missione, che non sia necessario il piano di volo operativo per missioni da/verso siti HEMS senza preventiva ricognizione, e che estratti rilevanti del manuale siano messi a disposizione dell’organizzazione per la quale si opera. È inserita la nuova norma SpA.HEMS.151, che impone un sistema di monitoraggio degli aeromobili per l’intera durata della missione HEMS.

Operazioni HEMS HEC

La nuova norma SpA.HEMS.105 consente le operazioni HEMS HEC con elicottero con verricello o con imbracatura da carico. In quest’ultimo caso l’operatore deve rispettare i requisiti SPO.SPEC.HEC.105, usare un gancio di carico doppio o un sistema approvato, limitare le operazioni alla fase tecnica del volo per il soccorso o trasporto necessario alla missione, attrezzare e addestrare adeguatamente il personale, predisporre procedure operative standard specifiche e garantire esperienza, addestramento e controlli del crew di condotta coinvolto.

Modifica dei requisiti per NVIS e minimi VFR ridotti

La norma SpA.NVIS.110 è aggiornata sul requisito di uniformità degli NVG richiesti nel volo NVIS. La norma SpA.PINS-VFR.100 è riscritta per consentire minimi operativi VFR ridotti solo se l’operazione non è HEMS e l’operatore ha ottenuto un’approvazione dell’autorità competente.

Equipaggiamento ELT/PLB per elicotteri di piccole dimensioni

Gli allegati VII e VIII sono modificati: per gli elicotteri con configurazione massima di sedili passeggeri pari o inferiore a sei è richiesto un ELT di sopravvivenza (ELT(S)), oppure un PLB trasportato da membro d’equipaggio o passeggero, oppure un ELT automatico.

Abrogazione di regolamenti precedenti e decorrenze

I regolamenti (CE) n. 768/2006 e (CE) n. 351/2008 sono abrogati dal 14 giugno 2023. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica dal 25 maggio 2024, con differimenti specifici: punto 5, lettera b), dal 25 maggio 2026; punto 5, lettera d), e alcune disposizioni HEMS di cui ai punti 5, lettere f) e g), dal 25 maggio 2028; punti 6 e 7 dal 14 giugno 2023. È inoltre prevista una facoltà degli Stati membri di usare il nuovo modulo dell’appendice II solo in caso di nuovi COA o modifiche ai certificati esistenti.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereatrasporto sanitario d’emergenzaoperazioni specializzate con elicottericertificazione e sorveglianza aeronautica

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