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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1031

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1031 della Commissione del 24 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32023R1031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi di alcuni prodotti del settore uova e pollame e dell’ovoalbumina. La modifica si basa sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine. La misura è resa immediatamente applicabile con entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 mediante aggiornamento dei prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame e dell’ovoalbumina soggetti al regime dei dazi addizionali all’importazione disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (UE) n. 510/2014. L’intervento riguarda in particolare la fissazione/aggiornamento dei prezzi rappresentativi per talune merci, con riferimento all’origine dei prodotti indicata nell’allegato; nel testo fornito è espressamente menzionata l’origine BR per i pezzi disossati di pollame Gallus domesticus congelati. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo.

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1031 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché dell’ovoalbumina. La Commissione richiama il controllo periodico dei dati di mercato alla base dei prezzi rappresentativi e rileva la necessità di aggiornarli in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

Base giuridica e finalità della modifica

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare tempestivamente i prezzi rappresentativi utilizzati nel meccanismo dei dazi addizionali, così da rispecchiare i dati aggiornati di mercato e garantire l’efficacia immediata della misura.

Ambito materiale dell’intervento

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. In concreto, vengono aggiornati i prezzi rappresentativi e i corrispondenti importi di cauzione per i prodotti interessati dal regime, con riferimento anche all’origine delle merci.

Dato aggiornato contenuto nell’allegato

Nel testo fornito compare una specifica voce per il codice NC 0207 14 10, relativa a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati. Per tale prodotto è indicato un prezzo rappresentativo di 258,9 EUR/100 kg e una cauzione di 12 EUR/100 kg, con origine BR.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto pratico è la revisione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per le merci interessate.

Prezzo rappresentativo per un prodotto specifico

Nell’allegato è indicato, per il codice NC 0207 14 10 (pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati), un prezzo rappresentativo pari a 258,9 EUR/100 kg e una cauzione di 12 EUR/100 kg, con origine BR.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiscambi internazionalidazi all’importazione

Testo integrale

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