Cassazione Civile, Ordinanza n. 30916/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano presentato istanze di rimborso IRPEF per gli anni d’imposta dal 2002 al 2010, lamentando di non aver fruito dei benefici fiscali previsti dall’art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 per i redditi prodotti da immobili ubicati in Firenze e asseritamente soggetti a vincolo storico-archeologico. L’Ufficio aveva emesso un diniego espresso; dopo una prima fase processuale e una revocazione proposta dall’Ufficio avverso la sentenza di appello che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, la CTR, in sede rescindente e rescissoria, aveva poi rigettato l’appello dei contribuenti. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: 1) errore di fatto e violazione delle norme sulla revocazione, sostenendo che il rimborso era stato effettivamente erogato; 2) nullità/inesistenza della notificazione del ricorso per revocazione, perché effettuata via PEC senza Ufficiale giudiziario; 3) vizio della decisione di merito perché la CTR avrebbe dovuto limitarsi a esaminare la competenza dell’ufficio che aveva emesso il diniego, non il diritto al rimborso; 4) erronea esclusione del beneficio fiscale, assumendo che gli immobili nel centro storico di Firenze fossero beni culturali ope legis e quindi non necessitassero di un atto amministrativo specifico di vincolo; 5) violazione della disciplina dei beni culturali, deducendo che la tutela risultasse comunque da vincoli e annotazioni comunali e da elementi artistici sugli immobili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché l’accertamento sull’avvenuto rimborso è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che al tempo della notificazione del ricorso per revocazione era già consentita la notifica diretta via PEC nel processo tributario; ha respinto il terzo motivo, chiarendo che nel giudizio di rimborso il contribuente è attore sostanziale e il giudice può decidere sul diritto al rimborso a prescindere dal contenuto del diniego; ha rigettato congiuntamente il quarto e il quinto motivo, affermando che il beneficio fiscale per gli immobili di interesse storico richiede un vincolo storico dichiarato e trascritto e che le norme agevolative vanno interpretate tassativamente, non estensivamente. Ne è conseguito il rigetto integrale del ricorso. Nessuna regolazione delle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina della revocazione nel processo tributario; il motivo fondato sulla sua violazione è stato ritenuto inammissibile perché riguardava un accertamento di fatto e mancava di specificità.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte esclude che ricorressero i presupposti dell’errore di fatto revocatorio, trattandosi invece di un giudizio di fatto sul quale non è ammesso sindacato di legittimità.
artt. 16 e 16-bis d.lgs. n. 546/1992
Consentivano, nel periodo rilevante e nel processo tributario telematico, la notificazione diretta a mezzo PEC del ricorso per revocazione.
art. 137 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la notifica; la Corte ha ritenuto legittima la notifica diretta via PEC nel processo tributario, senza necessità di Ufficiale giudiziario.
artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel motivo sul perimetro del giudizio di rimborso; la Corte ha ribadito che l’azione di rimborso ha natura impugnatoria solo per l’accesso alla giurisdizione, mentre nel merito il contribuente è attore sostanziale con onere di prova.
art. 2, comma 2-bis e art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla competenza dell’ufficio e alla validità del diniego; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice poteva esaminare il diritto al rimborso.
artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973
Norme sul rimborso d’imposta richiamate nel motivo; la Corte ha confermato che il giudizio verte sul diritto sostanziale al rimborso.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo; non ha impedito alla Corte di affermare la possibilità di scrutinare il merito della pretesa restitutoria.
art. 11, comma 2, l. n. 413/1991
Agevolazione fiscale di carattere eccezionale per redditi di immobili di interesse storico o artistico; la Corte ha affermato che richiede un vincolo storico dichiarato e trascritto.
art. 3 l. n. 1089/1939
Il vincolo di interesse storico deve risultare dichiarato e trascritto; in mancanza non spetta il beneficio fiscale invocato.
art. 129, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
Richiamato per sostenere la continuità normativa; la Corte lo ha letto in continuità con la disciplina precedente, nel senso della necessità del vincolo dichiarato e trascritto.
artt. 3, 10, 11 e 128 d.lgs. n. 42/2004
Richiamati per fondare l’esistenza di una tutela ope legis; la Corte ha escluso che ciò basti a estendere il beneficio fiscale in assenza di specifico vincolo dichiarato e trascritto.
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l’accertamento del giudice di merito; la Corte ha ritenuto insindacabile l’accertamento di fatto sulla mancanza di vincoli trascritti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito, specie se il ricorso non indica con precisione gli atti e i documenti decisivi asseritamente trascurati.
- Nel processo tributario, quando si contesta un diniego di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; l’amministrazione può difendersi anche ampliando il thema decidendum rispetto alle ragioni poste a base del diniego.
- La notificazione diretta a mezzo PEC del ricorso per revocazione è valida, ove la disciplina processuale vigente la consenta, senza necessità di intermediazione dell’Ufficiale giudiziario.
- Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva: i benefici spettano solo quando risultino integrati tutti i presupposti espressamente richiesti dalla norma.
- Quando la norma agevolativa collega il beneficio a un vincolo storico o culturale, la mancanza di un vincolo dichiarato e trascritto impedisce il riconoscimento dell’agevolazione, anche se il bene presenti elementi di interesse storico o sia collocato in un contesto urbanistico-culturalmente rilevante.
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