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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza DELLA SENTENZA n° 328/2024 pronunciata in data 21 ottobre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Alessandria, Giudice monocratico dott.ssa Silvia Fioraso notificata in forma esecutiva in data 31 ottobre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la cause di lavoro RG nr. 952 - 980/2022 riunita al n Rg. 952/2022., con cui i ricorrenti hanno domandato al Tribunale di Alessandria che venisse accertato e dichiarato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione, nonché la condanna al pagamento dei contributi annuali non pagati nel corso dei loro lavori a termine. Nello specifico: CINZIA LAISO, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,per l'importo di Euro 2.500,00; CLAUDIA POGGIO, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di Euro 1.000,00

Giustizia amministrativa202503292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 328/2024, relativa al pagamento del contributo annuo per la formazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva accertato il loro diritto a percepire il contributo annuo per la formazione e aveva liquidato le somme dovute per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. In particolare, una ricorrente vantava un credito di euro 2.500,00 per cinque annualità, mentre l'altra vantava un credito di euro 1.000,00 per due annualità. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha corrisposto alla seconda ricorrente le somme dovute; il difensore ha pertanto insistito per l'esecuzione del giudicato limitatamente alla prima ricorrente, chiedendo anche la rifusione delle spese nei confronti di entrambe, in applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della ricorrente già integralmente soddisfatta, poiché il pagamento intervenuto ha eliminato l'interesse alla decisione su quella posizione. Quanto alla seconda posizione ancora insoddisfatta, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Alessandria e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricandolo di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dall'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge, sono state poste a carico del Ministero, ritenuto responsabile di avere eseguito solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso il titolo giudiziale. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione della pretesa azionata relativamente a una delle posizioni dedotte.

  • art. 93 c.p.c.

    È stato applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al titolo giudiziale, il giudice può ordinare l'integrale adempimento delle statuizioni ancora ineseguite, assegnando un termine perentorio o comunque determinato per l'esecuzione.
  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa di uno dei ricorrenti viene integralmente soddisfatta, nei suoi confronti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.
  • In caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché si sostituisca all'amministrazione inadempiente e compia gli atti necessari all'integrale attuazione del titolo.
  • La parziale esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche rispetto alla posizione divenuta nel frattempo soddisfatta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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