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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40550/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Fermo, deducendo un vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso mirava dunque a contestare l'omesso rilievo di una possibile causa di proscioglimento, ma la censura è stata ritenuta estranea ai motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ammette solo specifiche violazioni di legge. Il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento resa in data 13 maggio 2025 dal GIP del Tribunale di Fermo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per i casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per violazione di legge relativa alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla motivazione e sull'omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 c.p.p. non rientra in tali ipotesi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro per la possibile declaratoria di proscioglimento, ma la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento se la doglianza attiene alla motivazione e non a una violazione di legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo il controllo di legittimità solo per specifiche violazioni di legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, ma derogato e limitato nel caso della sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre vizi di motivazione fuori da tali ipotesi.
  • Il controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta è limitato a specifiche violazioni di legge e non si estende alla mera insufficienza o omissione motivazionale, salvo che questa si traduca in una delle violazioni tipizzate.
  • La mancata pronuncia sulle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo idoneo a fondare ricorso per cassazione contro il patteggiamento se la censura investe solo la motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per ragioni non consentite dalla legge comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Nei ricorsi inammissibili decisi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. può procedersi in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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