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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14299/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, con deliberazione del 3 novembre 2016, aveva radiato uno psicologo per violazione delle regole deontologiche, tra cui i doveri di adeguata preparazione e aggiornamento e di verifica scientifica delle metodologie e degli strumenti impiegati. L’addebito traeva origine dalla segnalazione di una psicologa secondo cui il professionista avrebbe sollecitato una paziente a lasciare lavoro e famiglia e a trasferirsi in Africa, presentandola come reincarnazione di una donna africana; il professionista riferì di aver utilizzato un trasmutatore energetico, non un magnete. Nel procedimento disciplinare emersero inoltre la divulgazione delle teorie delle “cinque leggi di Hamer” e l’utilizzo di tali metodi anche con pazienti oncologici. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 37 del 29 settembre 2017, respinse il ricorso contro la radiazione; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1191 del 18 aprile-28 maggio 2018, rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese. In Cassazione il professionista formulò sei motivi: (1) violazione delle regole sull’imparzialità e sull’astensione, sostenendo che il presidente dell’Ordine avrebbe dovuto astenersi per precedenti dichiarazioni critiche sulle teorie di Hamer e perché la contestazione relativa a tali teorie era stata formulata d’ufficio; contestò inoltre la tardività dell’eccezione; (2) prescrizione quinquennale degli illeciti, assumendo che i video utilizzati per la contestazione risalissero a conferenze del 2010 e che la permanenza in rete non prolungasse l’illecito; contestò anche la valutazione di tardività dell’eccezione; (3) insussistenza di violazioni deontologiche, affermando di non aderire integralmente alle teorie di Hamer, di non aver confuso diagnosi e terapia e di non aver dato indicazioni terapeutiche; (4) asserita esistenza di riferimenti e test scientifici a sostegno del trasmutatore energetico e uso prudente dello strumento; (5) omessa o erronea valutazione della documentazione prodotta a prova della preparazione e dell’aggiornamento professionale; (6) genericità e non gravità degli addebiti, assenza di danni o pericoli e sproporzione della radiazione, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha confermato che l’eccezione relativa alla mancata astensione del presidente era stata tardivamente proposta e che il ricorrente non aveva dimostrato l’incolpevolezza della tardiva conoscenza delle dichiarazioni; inoltre, l’espressione di un parere generale sulle teorie di Hamer non integrava, secondo l’interpretazione restrittiva della disposizione regolamentare, una presa di posizione sulle specifiche vicende disciplinari. Ha ritenuto infondata anche la prescrizione: la condotta disciplinare aveva carattere permanente, poiché la situazione antigiuridica perdurava almeno in correlazione all’impiego di metodi e strumenti non verificati e non supportati scientificamente; per l’illecito permanente il termine decorre dalla cessazione della permanenza, sicché l’eccezione era comunque infondata e diventava irrilevante discutere della sua tempestività. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto, pur prospettati come violazioni di legge, censuravano in sostanza l’accertamento e la valutazione dei fatti e delle prove. La Corte ha rilevato che le decisioni di primo e secondo grado erano conformi e che, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non era consentito denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza indicare ragioni di fatto divergenti tra le due decisioni; ha inoltre escluso anomalie motivazionali rilevanti e l’omesso esame di un fatto decisivo. Le doglianze sulla prova testimoniale non erano specifiche e autosufficienti; quelle sull’omessa pronuncia riguardavano argomentazioni difensive; le contestazioni sull’apprezzamento delle prove non erano, in quanto tali, sindacabili in cassazione. La Corte ha altresì richiamato la valutazione della Corte d’appello sulla proporzione tra gli addebiti e la radiazione, considerate la contrarietà dei fatti alla dignità e al decoro professionale e la loro risonanza. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.c.

    qualora non sia stata proposta, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedotto quale motivo di nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c.

    La violazione dell’obbligo di astensione, quando non sia stata tempestivamente fatta valere mediante istanza di ricusazione, non può essere successivamente dedotta come causa di nullità della sentenza.

  • art. 158 c.p.c.

    qualora non sia stata proposta, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., istanza di ricusazione, il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedotto quale motivo di nullità della sentenza ex art. 158 c.p.c.

    La nullità relativa alla costituzione del giudice per violazione dell’obbligo di astensione non può essere invocata come motivo di nullità della sentenza se non è stata previamente proposta istanza di ricusazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, sancendo, come ha affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), che – in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti – non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità – terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione;

    La garanzia costituzionale di imparzialità e terzietà del giudice è attuata attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, secondo la disciplina stabilita dal legislatore.

  • art. 2, comma 5, del regolamento disciplinare dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, approvato con Delib. G/687 11 ottobre 2008

    il termine di prescrizione della sanzione disciplinare, da irrogarsi per un illecito deontologico di carattere permanente, decorre dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.

    Per l’illecito deontologico permanente, il termine di prescrizione della sanzione decorre dalla cessazione della condotta antigiuridica, non dal suo primo manifestarsi.

  • art. 158 c.p.

    il termine di prescrizione della sanzione disciplinare, da irrogarsi per un illecito deontologico di carattere permanente, decorre dal giorno in cui cessa la permanenza, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.

    La regola di decorrenza della prescrizione dal momento della cessazione della permanenza è applicata analogicamente all’illecito deontologico permanente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

    Nel caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

    Il motivo di ricorso previsto dal n. 5 riguarda l’accertamento dei fatti decisivi, ma è precluso contro una sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado, nei termini stabiliti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

    Il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è autonomamente censurabile in cassazione; il rinvio all’art. 132, n. 4, rileva solo per anomalie motivazionali che assumano consistenza di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • L. 18 febbraio 1989, n. 56, art. 26

    La corte distrettuale ha dato conto dell’indubbia proporzione tra gli addebiti contestati e l’irrogata sanzione (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 – 10). Segnatamente ha specificato che i fatti ascritti all’appellante erano di certo contrari alla dignità ed al decoro professionale e che, in considerazione della risonanza che avevano avuto, erano stati valutati con la dovuta severità.

    Nel caso concreto la censura sulla gravità e proporzionalità della sanzione è stata respinta perché la valutazione di merito aveva motivato la severità della radiazione in relazione alla contrarietà dei fatti alla dignità e al decoro professionale e alla loro risonanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

    Il comma 1-bis individua l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo menzionato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • L’illecito deontologico permanente permane finché dura la situazione antigiuridica in cui si sostanzia; la prescrizione della sanzione decorre dal giorno in cui cessa la permanenza, secondo l’applicazione analogica dell’art. 158 c.p.
  • La doglianza per violazione dell’obbligo di astensione non può essere fatta valere come motivo di nullità della sentenza se non è stata previamente proposta istanza di ricusazione; l’asserita tardiva conoscenza delle circostanze rilevanti richiede la dimostrazione della sua incolpevolezza.
  • Le ipotesi di astensione e ricusazione, in quanto derogatorie rispetto al principio del giudice naturale, sono soggette a interpretazione restrittiva; dichiarazioni generali su una teoria non equivalgono necessariamente a un parere sulla specifica vicenda disciplinare.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che intenda denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse.
  • Il mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non integra un vizio denunciabile in cassazione; le censure devono confrontarsi con i limiti legali del sindacato di legittimità e indicare un’anomalia motivazionale rilevante o un fatto decisivo non esaminato.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il solo mancato esame espresso di argomentazioni difensive o questioni processuali quando la decisione adottata comporti comunque il rigetto della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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