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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31002/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente cinque cartelle di pagamento per crediti erariali IRPEF riferiti a diversi anni d'imposta. Il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo deducendo l'illegittimità delle notifiche delle cartelle; il ricorso era stato respinto in primo grado, ma la sentenza era stata riformata in appello. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973 e falsa applicazione dell'art. 7 l. 890/1982, nonché degli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalida la notificazione della cartella eseguita nelle mani del portiere senza successivo invio della raccomandata informativa. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito del motivo, poiché ha rilevato che nel fascicolo non risultava allegato all'originale del ricorso notificato al contribuente l'avviso di ricevimento della raccomandata, ma solo la prova della consegna del plico all'ufficio postale; inoltre ha escluso che la notifica eseguita all'Agenzia delle Entrate potesse sanare tale mancanza, trattandosi di parte soccombente e sostanzialmente in posizione analoga al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente della riscossione per difetto di prova della rituale notificazione del ricorso al contribuente intimato: mancava infatti l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione. La Corte ha anche precisato che la notificazione eseguita all'Agenzia delle Entrate non valeva come conservazione dell'impugnazione. È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite in tema di processo tributario con pluralità di parti, secondo cui permangono le categorie delle cause inscindibili, scindibili e dipendenti e, nelle cause scindibili, non vi è obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973

    È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la Corte non ne esamina il merito, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione dell'impugnazione.

  • art. 7, l. 890/1982

    È invocato per contestare la validità della notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la Corte non decide sul punto di merito.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato nel motivo come norma sulla fede privilegiata dell'atto pubblico o della relata; la Corte non affronta il motivo nel merito.

  • art. 221 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso; dal testo non emerge una specifica applicazione da parte della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo per violazione/falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte, richiamando le Sezioni Unite, afferma che nel processo tributario con pluralità di parti non viene meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, con applicazione delle regole codicistiche.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    In base a tali norme, nelle cause scindibili non sussiste l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti di primo grado il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rituale instaurazione del contraddittorio verso la parte intimata deve risultare dagli atti; la mancanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata di notificazione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La notificazione del ricorso a una diversa parte del processo non sana il difetto di notifica nei confronti della parte destinataria dell'impugnazione, se tale diversa parte ha una posizione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente e non è idonea a conservare il mezzo di impugnazione.
  • Nel processo tributario con pluralità di parti continuano ad applicarsi, anche in appello, le categorie delle cause inscindibili, scindibili e dipendenti; nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio verso le parti il cui interesse alla partecipazione al gravame sia cessato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale originario, la Corte non affronta il merito delle censure relative alla validità dell'atto presupposto o della notificazione della cartella.
  • La verifica della prova della notificazione dell'atto di impugnazione è preliminare e assorbente rispetto a qualunque questione di diritto sostanziale o processuale dedotta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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