Cassazione Penale, Sentenza n. 25307/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 322-ter c.p., riguardante la somma di euro 21.908. La ricorrente è indagata per avere ottenuto, tramite dichiarazioni false sui ricavi della propria ditta (dichiarando ricavi per 127.371 euro invece dei 32.003 indicati nella dichiarazione dei redditi), un finanziamento garantito dallo Stato superiore a quanto spettante (illecito ex art. 316-ter c.p.). In appello si deduceva: 1) motivazione apparente o inesistente del Tribunale sul periculum in mora (riferimento agli artt. 321, 125 c.p.p. e 133 c.p.); 2) errata interpretazione delle norme sulla restituzione delle somme sequestrate (artt. 322-bis, 324 c.p.p. e 240 c.p.), sostenendo che il divieto di restituzione previsto dal comma settimo dell'art. 324 c.p.p. riguarderebbe solo le cose soggette a confisca obbligatoria e non le confische previste da normative speciali, per cui la somma sequestrata non sarebbe soggetta al divieto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il difensore della ricorrente ha depositato il 18 maggio 2023 una rinuncia al ricorso. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali sollevate nell'appello, ritenendo la rinuncia idonea a determinare l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen.
Indicato come fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma contestata; la Corte non ha approfondito la questione di merito in conseguenza della inammissibilità del ricorso.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla valutazione del periculum in mora; la Corte non ha esaminato la rilevanza materiale del motivo per effetto della rinuncia.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente in rapporto alla motivazione del provvedimento cautelare; non valutato nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 133 cod. pen.
Cited dalla ricorrente nella critica alla motivazione; la Corte non è entrata nel merito.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sulla natura della confisca e sulla restituzione delle somme; non risolto dalla Corte per sopravvenuta inammissibilità.
art. 324 cod. proc. pen.
Il ricorso eccepiva che il comma settimo (divieto di restituzione) riguarderebbe solo la confisca obbligatoria; la Corte non ha deciso sul punto, ma ha comunque imposto sanzioni per la rinuncia al ricorso.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente nella contestazione sull'ambito delle confische previste dalla legge penale; non valutato nel merito.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 (conv. in l. 176/2020) e d.l. n. 162/2022
Norme richiamate per giustificare il trattamento del ricorso con procedura scritta (misure emergenziali prorogate); applicazione procedurale senza incidenza sulla valutazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la rinuncia al ricorso comporta inammissibilità e che la norma non esclude l'applicazione di condanne per spese e sanzioni pecuniarie anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia, senza distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Citato come riferimento normativo per le ipotesi di inammissibilità; la Corte ha osservato che la rinuncia determina la sopravvenuta carenza di interesse (inammissibilità).
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella comparazione delle tipologie di inammissibilità; la Corte ha seguito il principio per cui l'art. 616 non opera distinzioni rilevanti tra le varie ipotesi ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- La rinuncia espressa del difensore a un ricorso in sede penale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e comportare la declaratoria di inammissibilità, impedendo alla corte di esaminare le questioni di merito.
- Anche in caso di rinuncia che renda il ricorso inammissibile, il giudice può condannare la parte rinunciante al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., poiché la norma non prevede distinzioni in tal senso.
- Le questioni giuridiche sollevate sull'interpretazione normativa (ad es. l'ambito del divieto di restituzione previsto dall'art. 324 c.p.p.) non vengono valutate quando il procedimento d'impugnazione è estinto per sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse.
- Chi intende mantenere la possibilità di ottenere un pronunciamento sulle questioni sostanziali deve evitare la rinuncia formale al ricorso: la rinuncia preclude la decisione nel merito e può comportare sanzioni economiche.
- Le misure procedurali emergenziali (es. procedura scritta introdotta dai d.l. collegati all'emergenza pandemica) regolano modalità processuali ma non incidono sulla valutazione degli effetti della rinuncia o sull'applicabilità delle sanzioni per inammissibilità.
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