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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14976/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (occupante)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di usucapione proposta da un soggetto nei confronti del proprietario di un fabbricato, avente ad oggetto una porzione dell'immobile, in particolare una mansarda che il richiedente aveva costruito e poi ristrutturato e nella quale aveva abitato ininterrottamente dal 1976 con la propria famiglia. Il richiedente sosteneva di aver lavorato, insieme al fratello, nell'impresa del padre e di aver realizzato la mansarda nell'ambito di tale attività; affermava inoltre che, per accordi familiari, gli era stata assegnata la mansarda, al fratello il primo piano e al padre il piano terra. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'immobile fosse stato goduto in forza di comodato gratuito e che la ristrutturazione non valesse quale interversione del possesso. In Cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo lamentava, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1141 e 1144 c.c., contestando l'affermazione che non vi fosse stata interversione del possesso e quindi non fosse maturato il presupposto dell'usucapione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché proposto in presenza di doppia conforme senza dimostrare una diversa motivazione tra primo e secondo grado. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ricordato che l'interversione del possesso non può consistere in un mero atto interno di volontà, ma richiede un fatto esterno, inequivoco, opposto al possessore e idoneo a rendere riconoscibile la cessazione della detenzione nomine alieno e l'inizio del possesso nomine proprio. Ha ritenuto che la costruzione e soprattutto la ristrutturazione dell'immobile, con spese sostenute in esclusiva e pagamento delle imposte, fossero condotte potenzialmente idonee a mutare la detenzione in possesso; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale non aveva compiutamente accertato se tali attività fossero state compiute con consenso, tolleranza o dissenso del proprietario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in ipotesi di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità della motivazione tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta per contestare la qualificazione della detenzione e l'esclusione dell'interversione del possesso.

  • art. 1141 c.c.

    È richiamato in tema di mutamento della detenzione in possesso e di interversione del possesso.

  • art. 1144 c.c.

    È richiamato come norma che esclude l'acquisto del possesso per effetto di atti di mera tolleranza.

Massime di principio

  • L'interversione del possesso non può derivare da un mero atteggiamento soggettivo del detentore, ma deve risultare da un fatto esterno e inequivoco, idoneo a rendere conoscibile al titolare del diritto la cessazione della detenzione per altrui conto e l'inizio del possesso uti dominus.
  • La realizzazione di opere sull'immobile, specie se accompagnata dal sostenimento esclusivo delle spese e dal pagamento delle imposte, può costituire condotta potenzialmente idonea a integrare l'interversione del possesso, ma richiede una verifica concreta della sua opponibilità al proprietario e della mancanza di consenso o tolleranza.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica e dimostra la diversità delle rationes decidendi adottate nei due gradi di merito.
  • Quando il giudice di merito esclude l'usucapione affermando la mera tolleranza o comodato, deve accertare in modo specifico se gli atti materiali compiuti dal detentore siano stati tali da mutare il titolo del godimento e da rendere riconoscibile l'animus possidendi.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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