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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22359/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le quattro parti private avevano chiesto alla Corte di appello, in sede di equa riparazione ex l. n. 89/2001, un indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare conclusasi con la chiusura del fallimento di una società poi cancellata dal registro imprese. Il magistrato monocratico aveva liquidato solo una parte delle somme richieste; le istanti avevano proposto opposizione ai decreti ingiuntivi ex art. 5-ter l. n. 89/2001 sostenendo che l’indennizzo dovesse essere parametrato al valore della domanda di insinuazione al passivo e non alla somma effettivamente ricavata in riparto. La Corte di appello aveva respinto le opposizioni, confermando nel quantum i decreti opposti, ma aveva comunque posto a carico del Ministero un terzo delle spese del grado, compensandone i restanti due terzi. Il Ministero ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato il Ministero alle spese della fase di opposizione nonostante il rigetto integrale delle opposizioni, che avrebbero dovuto seguire il criterio della soccombenza a carico delle opponenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione ai decreti di liquidazione dell’equa riparazione, la liquidazione delle spese deve essere effettuata tenendo conto dell’esito finale dell’opposizione; solo se l’opposizione è accolta, totalmente o parzialmente, si guarda al risultato complessivo ai fini delle spese. Nel caso concreto, poiché l’opposizione era stata respinta integralmente e i decreti monocratici erano stati confermati nel loro importo, le spese del procedimento di opposizione dovevano essere poste a carico delle parti opponenti soccombenti, salvo eventuale compensazione motivata, ma in nessun caso poteva essere condannato il Ministero al pagamento di una quota delle spese. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • l. 24 marzo 2001, n. 89

    La fase di opposizione ai decreti di liquidazione dell’equa riparazione è parte dell’unitario giudizio Pinto e le spese vanno regolate in relazione all’esito dell’opposizione stessa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; in caso di rigetto dell’opposizione, la parte opponente soccombente deve sopportare le spese, salvo compensazione motivata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è possibile solo in presenza di idonee e giustificate ragioni, ma non consente di addossare al vittorioso una quota di spese quando l’opposizione sia stata integralmente respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione ai decreti di liquidazione dell’equa riparazione, la regolazione delle spese va effettuata avendo riguardo all’esito della sola fase di opposizione: se questa è respinta, le spese seguono la soccombenza delle opponenti.
  • L’eventuale compensazione delle spese non può trasformarsi in una condanna del soggetto risultato vittorioso al pagamento di una quota delle spese, quando l’opposizione sia stata integralmente rigettata.
  • Il principio di soccombenza opera, nella fase di opposizione ex l. n. 89/2001, a favore della parte che ottenga la conferma del decreto impugnato; solo in caso di accoglimento dell’opposizione si può guardare all’esito complessivo del giudizio ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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