Sentenza n. 2513/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento di euro 1.000 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 629/2023 del Tribunale di Trapani, passata in giudicato il 27 gennaio 2026, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio della carta docente e disposto l’accreditamento di euro 1.000. Ha chiesto anche gli interessi sul capitale, ma ha rinunciato a tale domanda all’udienza camerale. Il Ministero ha dedotto il rilevante numero di analoghe richieste di ottemperanza e la carenza di fondi in bilancio; ha inoltre sostenuto che il titolo giudiziale non contenesse una condanna al pagamento degli interessi. Il ricorrente ha rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 28 dicembre 2023, e ha notificato e depositato il ricorso il 7 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Verificati il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il giudice ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato l’accreditamento della somma di euro 1.000 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La domanda relativa agli interessi non è stata esaminata nel merito poiché il ricorrente vi ha rinunciato. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Le spese, liquidate in euro 500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei casi previsti dal codice del processo amministrativo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, inclusa l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alla nomina del commissario ad acta in altri giudizi aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della carta docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria sia rimasta inadempiente.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un obbligo di pagamento risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La carenza di fondi in bilancio e l’elevato numero di analoghe istanze non giustificano il mancato adempimento di un obbligo pecuniario definitivamente accertato dal giudicato.
- La nomina del commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro può essere disposta applicando per analogia la regola dell’assenza di ulteriore compenso prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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