Cassazione Penale, Ordinanza n. 06962/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, denunciando una difforme quantificazione della pena pecuniaria tra motivazione e dispositivo. In particolare, sosteneva che vi fosse una discrasia nel calcolo della pena pecuniaria irrogata. Dall'esame del provvedimento e del verbale di udienza, tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato che la pena pecuniaria era stata correttamente determinata in euro 1.066,66, risultante dalla riduzione per la scelta del rito di una pena complessiva di euro 1.600 per tutti i reati contestati, e che nella motivazione era stato compiuto solo un arrotondamento per difetto di euro 0,66, privo di incidenza sulla legittimità della decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la dedotta difformità tra motivazione e dispositivo non integrasse un vizio rilevante, poiché la pena era stata correttamente determinata e il lieve scostamento di euro 0,66 nella motivazione era trascurabile e non incideva sulla validità della sentenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera divergenza meramente materiale o di minimo rilievo tra motivazione e dispositivo sulla quantificazione della pena non determina, di per sé, l'illegittimità della decisione quando dal complesso degli atti risulti comunque chiara e corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Un arrotondamento irrisorio nella motivazione, se non incide sul contenuto sostanziale del dispositivo e sulla pena effettivamente irrogata, non integra un vizio idoneo a fondare l'annullamento della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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