Cassazione Civile, Ordinanza n. 00923/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
Due soci di una società a ristretta base sociale impugnavano un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui i loro redditi personali erano stati rideterminati ai fini IRPEF in proporzione alla quota di partecipazione, per effetto dell’opzione della società per la tassazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917/1986. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, che non potessero essere vincolati da una scelta societaria a loro insaputa e non espressamente accettata; denunciavano inoltre la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi sulla "piccola trasparenza", la violazione delle norme sulla trasparenza fiscale, l’omesso esame di un fatto decisivo circa le percentuali di partecipazione e l’omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione dalle sanzioni per assenza di colpa o dolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, affermando che nelle controversie relative all’accertamento dei redditi imputati per trasparenza a società e soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società. Poiché la società non risultava aver proposto ricorso avverso l’originario avviso, non era possibile procedere alla riunione di tutti i giudizi; pertanto è stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio, cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con il corretto contraddittorio.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 546/1992
integrità del contraddittorio e litisconsorzio necessario
nei giudizi tributari aventi ad oggetto la rettifica dei redditi imputati per trasparenza a società e soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al medesimo giudizio; la mancata partecipazione comporta nullità assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
artt. 115 e 116 d.P.R. 917/1986
regime di trasparenza fiscale
la Corte richiama il regime di imputazione automatica dei redditi sociali ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, quale fondamento dell’unitarietà dell’accertamento e del litisconsorzio necessario.
art. 360 c.p.c.
sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza/processo e omesso esame di fatti decisivi; il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia su domande e questioni dedotte in appello e in primo grado.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione della decisione.
art. 29 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte quale possibile strumento di riunione dei giudizi, ove processualmente praticabile, in presenza di litisconsorti necessari.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sulla rettifica dei redditi di società di persone o di società che abbiano optato per il regime di trasparenza, l’accertamento ha natura unitaria e inscindibile rispetto a società e soci, con conseguente litisconsorzio necessario originario.
- Quando il giudizio viene instaurato o coltivato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
- In presenza di litisconsorzio necessario originario, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; se la riunione dei giudizi non è praticabile per la mancata impugnazione dell’atto da parte di uno dei soggetti necessari, la sentenza va cassata con rinvio al primo giudice.
- Nel regime di trasparenza fiscale, i redditi sociali sono imputati automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione degli utili.
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