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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32897/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto da alcuni ex soci di una cooperativa edilizia per il rimborso delle somme da essi versate alla cooperativa dopo la loro esclusione dal sodalizio, esclusione disposta nel 2001 per il rifiuto di corrispondere contributi stabiliti dagli organi sociali. La cooperativa propose opposizione e il Tribunale accolse l'opposizione ritenendo prescritto il diritto di credito; la Corte d'appello confermò, ritenendo pacifico e comunque coperto da giudicato il decorso della prescrizione, escludendo che una e-mail del presidente potesse valere come rinuncia alla prescrizione o come atto interruttivo, e negando rilievo interruttivo anche all'iscrizione in bilancio di una voce riferita a crediti verso gli attuali soci. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre hanno denunciato nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la loro riammissione in cooperativa dal 30 gennaio 2012, conseguente a un provvedimento amministrativo che aveva dichiarato inesistente la delibera di espulsione, con effetti sul decorso della prescrizione; hanno inoltre contestato che la questione fosse coperta da giudicato e che la controeccezione fosse rilevabile d'ufficio. Con il quarto motivo hanno censurato la qualificazione della e-mail del 31 ottobre 2012 come proposta transattiva e non come riconoscimento di debito o rinuncia alla prescrizione, nonché la ritenuta insussistenza del potere del presidente di formulare o impegnare la cooperativa in tal senso. Con il quinto motivo hanno sostenuto che i bilanci sociali, oltre a non integrare rinuncia tacita, avrebbero dovuto essere valutati come atti idonei a interrompere la prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza, osservando che non era stato riprodotto il contenuto del motivo di appello e che il generico richiamo alle difese di primo grado non bastava a dimostrare la rituale devoluzione della questione; ha inoltre affermato che, in presenza di giudicato interno, la rilevabilità d'ufficio è preclusa al giudice dell'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché volto a contestare un accertamento di fatto e una qualificazione della e-mail come proposta transattiva, svolta sulla base del contenuto complessivo del messaggio; ha ricordato che i criteri ermeneutici dei contratti si applicano, in quanto compatibili, anche ai negozi unilaterali, ma che resta ferma la valutazione complessiva dell'atto. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla prescrizione fossero inammissibili per mancanza di autosufficienza e per formazione di giudicato interno sulla questione non ritualmente devoluta; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla e-mail del presidente perché diretta a sovvertire un accertamento di fatto e la qualificazione della comunicazione come proposta transattiva, compiuti dalla Corte territoriale sulla base del testo complessivo dell'atto. Il quinto motivo, relativo ai bilanci sociali, è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come vizio per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 113 c.p.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate

  • art. 115 c.p.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate

  • art. 1162 c.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate in relazione all'interpretazione dell'atto

  • art. 1362 c.c.

    i criteri ermeneutici contrattuali richiamati come applicabili, in quanto compatibili, anche ai negozi unilaterali

  • art. 1363 c.c.

    il giudice richiama l'interpretazione complessiva dell'atto

  • art. 1324 c.c.

    giustifica l'applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto agli atti unilaterali, nei limiti della compatibilità

  • art. 2384 c.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate in tema di poteri del presidente

  • art. 2907 c.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate

  • art. 2937 c.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate in tema di rinuncia alla prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    è evocato tra le norme asseritamente violate in tema di riconoscimento del diritto e interruzione della prescrizione

  • art. 22 dello Statuto della Cooperativa

    è richiamato per contestare la legittimazione del presidente a impegnare la cooperativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di violazione di legge deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo specifico dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti difensivi precedenti.
  • Se una questione non è stata ritualmente devoluta in appello e sulla relativa statuizione si è formato giudicato interno, il giudice dell'impugnazione non può rilevarla d'ufficio, neppure quando si tratti di profili che altrimenti sarebbero rilevabili officiosamente.
  • La qualificazione di una comunicazione come proposta transattiva, riconoscimento di debito o rinuncia alla prescrizione è questione di interpretazione dell'atto e di accertamento di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici realmente applicabili.
  • I criteri di interpretazione dei contratti si applicano, in quanto compatibili, anche ai negozi unilaterali; tuttavia l'interpretazione deve essere condotta sul testo complessivo dell'atto e sul suo contenuto oggettivo, senza isolare singole espressioni.
  • Le contestazioni relative agli effetti interruttivi della prescrizione richiedono una specifica allegazione e una critica puntuale dell'accertamento di merito; se tale accertamento non è adeguatamente censurato, resta fermo il giudizio sulla prescrizione e le ulteriori doglianze risultano assorbite o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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