Ordinanza n. 3968/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento della Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Decreto Dirigenziale n. G15773 del 24/11/2025, proposta n. 44541 del 24/11/2025, ad oggetto “Società SE.IN S.R.L. e società G.N. ECOLOGY S.R.L. - Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in Comune di Morolo (FR), autorizzato in A.I.A. alla SE.IN S.R.L. con Decreto Commissariale n. 11 del 04/04/2008 e s.m.i., volturata alla società GN ECOLOGY S.R.L con Determinazione dirigenziale regionale n. G02026 del 16/02/2023. Provvedimento di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e chiusura installazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett c) e lett) del D. Lgs. n. 152/2006”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e chiusura di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Morolo
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Lazio con cui è stata revocata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un impianto sito nel Comune di Morolo ed è stata disposta la chiusura dell'installazione ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettere c) e l), del d.lgs. n. 152/2006. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una questione di competenza territoriale interna: benché il provvedimento sia stato adottato dalla Regione Lazio, gli effetti diretti risultano limitati all'ambito territoriale della provincia e del Comune in cui è localizzato l'impianto, rientrante nella circoscrizione della Sezione staccata di Latina. La questione riguarda quindi l'applicazione del criterio dell'efficacia spaziale del provvedimento, previsto dall'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., rispetto al criterio ordinario della sede dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro la revoca dell'AIA e la chiusura dell'impianto. Ha ritenuto necessario trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR Lazio affinché assuma la decisione sulla competenza della Sezione staccata di Latina. Il giudice ha affermato che il criterio della sede dell'amministrazione cede a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione territoriale del tribunale periferico. Ha inoltre interpretato l'art. 47, comma 2, c.p.a. nel senso che il divieto di sollevare per la prima volta la questione di competenza interna opera in appello, ma non impedisce al giudice di primo grado della sede centrale di rilevare d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 73 c.p.a. L'ordinanza ha natura interlocutoria e non definisce la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
«il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede»
Il criterio dell'efficacia spaziale integra e, quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di un tribunale periferico, prevale sul criterio ordinario della sede dell'amministrazione.
art. 47, comma 2, c.p.a.
La disposizione impedisce di proporre per la prima volta in appello l'eccezione relativa alla competenza interna, o di rilevarla d'ufficio per la prima volta in appello, ma non esclude il rilievo d'ufficio della questione da parte del giudice di primo grado della sede centrale.
art. 73 c.p.a.
Il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la questione di competenza interna, previa comunicazione alle parti per consentire il contraddittorio.
art. 24 Cost.
Il principio di prossimità della tutela giurisdizionale è richiamato quale fondamento della ratio del criterio dell'efficacia.
art. 125 Cost.
Il decentramento della giurisdizione amministrativa è richiamato quale ulteriore fondamento del criterio dell'efficacia territoriale.
art. 29-decies, comma 9, lettere c) e l), d.lgs. n. 152/2006
È la base normativa indicata nel provvedimento regionale per la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la chiusura dell'installazione; l'ordinanza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nella competenza territoriale dei TAR, il criterio ordinario della sede dell'amministrazione è complementare a quello dell'efficacia spaziale: quando gli effetti diretti del provvedimento sono esclusivamente limitati alla circoscrizione di una Sezione staccata, la competenza è radicata presso il tribunale periferico, in applicazione del principio di prossimità.
- Il giudice di primo grado della sede centrale può rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e previo avviso alle parti, una questione di competenza territoriale interna a favore della Sezione staccata, anche se la questione non è stata previamente sollevata dalle parti.
- L'art. 47, comma 2, c.p.a. vieta il rilievo per la prima volta in appello della questione di competenza interna, ma non impedisce che tale questione sia rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado della sede centrale.
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