Cassazione Penale, Sentenza n. 20161/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di una carta di identità di provenienza furtiva. Il ricorso, proposto dal difensore d'ufficio Avv. Mattia L. Piantanida, deduceva: (i) errata valutazione delle prove e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla configurabilità del reato ex art. 648 c.p., con riferimento alla possibile assorbimento della fattispecie nel reato separatamente giudicato ex art. 497‑bis, comma 2, c.p.; (ii) omissione di pronuncia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo procedurale: il ricorso era stato proposto dal difensore d'ufficio in assenza dell'imputato senza il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia d'appello, come prescritto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali dedotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; indica la modalità di svolgimento del giudizio adottata
art. 648, comma 4, cod. pen.
Richiama l'attenuante speciale riconosciuta in favore dell'imputato nella fase di merito per il reato di ricettazione
art. 497‑bis, comma 2, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di assorbimento della fattispecie di ricettazione; la Corte non si è espressa nel merito a causa dell'inammissibilità
art. 62‑bis, cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, ma la questione non è stata valutata nel merito
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
"mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza"
Norma procedurale imperativa che richiede, per l'imputato assente, un mandato specifico al difensore rilasciato dopo la sentenza; la sua mancata produzione rende l'impugnazione inammissibile anche in Cassazione
art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Atto normativo che ha introdotto l'art. 581, comma 1‑quater, rendendo applicabile la nuova prescrizione anche al giudizio di cassazione
art. 613, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato, richiesta soprattutto quando il difensore agisce d'ufficio per assicurare la conoscenza degli atti
Massime di principio
- Se l'imputato è assente, un difensore (anche d'ufficio) deve ricevere un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la sua assenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione.
- Il difensore che propone impugnazioni per conto di un imputato assente dovrebbe acquisire anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato per adempiere agli obblighi di comunicazione processuale.
- I vizi procedurali formali (mancanza di mandato, difetto di poteri) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione prima ancora che le questioni di merito (valutazione delle prove, riconoscimento di attenuanti) vengano esaminate.
- Quando si impugna una sentenza di condanna è opportuno predisporre e documentare preventivamente tutti i poteri e le comunicazioni formali del difensore, soprattutto nei casi di imputato assente o difensore d'ufficio, per evitare decadenze procedurali.
- Le questioni relative a sovrapposizioni fra reati (es. assorbimento di una fattispecie in un'altra) devono essere trattate con cura, ma possono rimanere prive di esame se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →