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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20161/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di una carta di identità di provenienza furtiva. Il ricorso, proposto dal difensore d'ufficio Avv. Mattia L. Piantanida, deduceva: (i) errata valutazione delle prove e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla configurabilità del reato ex art. 648 c.p., con riferimento alla possibile assorbimento della fattispecie nel reato separatamente giudicato ex art. 497‑bis, comma 2, c.p.; (ii) omissione di pronuncia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), nonostante lo stato di incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo procedurale: il ricorso era stato proposto dal difensore d'ufficio in assenza dell'imputato senza il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia d'appello, come prescritto dall'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali dedotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; indica la modalità di svolgimento del giudizio adottata

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    Richiama l'attenuante speciale riconosciuta in favore dell'imputato nella fase di merito per il reato di ricettazione

  • art. 497‑bis, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di assorbimento della fattispecie di ricettazione; la Corte non si è espressa nel merito a causa dell'inammissibilità

  • art. 62‑bis, cod. pen.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento, ma la questione non è stata valutata nel merito

  • art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.

    "mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza"

    Norma procedurale imperativa che richiede, per l'imputato assente, un mandato specifico al difensore rilasciato dopo la sentenza; la sua mancata produzione rende l'impugnazione inammissibile anche in Cassazione

  • art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Atto normativo che ha introdotto l'art. 581, comma 1‑quater, rendendo applicabile la nuova prescrizione anche al giudizio di cassazione

  • art. 613, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputato, richiesta soprattutto quando il difensore agisce d'ufficio per assicurare la conoscenza degli atti

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente, un difensore (anche d'ufficio) deve ricevere un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la sua assenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione in Cassazione.
  • Il difensore che propone impugnazioni per conto di un imputato assente dovrebbe acquisire anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato per adempiere agli obblighi di comunicazione processuale.
  • I vizi procedurali formali (mancanza di mandato, difetto di poteri) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione prima ancora che le questioni di merito (valutazione delle prove, riconoscimento di attenuanti) vengano esaminate.
  • Quando si impugna una sentenza di condanna è opportuno predisporre e documentare preventivamente tutti i poteri e le comunicazioni formali del difensore, soprattutto nei casi di imputato assente o difensore d'ufficio, per evitare decadenze procedurali.
  • Le questioni relative a sovrapposizioni fra reati (es. assorbimento di una fattispecie in un'altra) devono essere trattate con cura, ma possono rimanere prive di esame se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi formali.

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