Sentenza del 22/02/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Legittimità del servizio di riscossione da parte di soggetto autorizzato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, a seguito della deliberazione consiliare comunale con cui il servizio di accertamento e riscossione della TARSU è stato affidato a un agente autorizzato, tutti gli accertamenti eseguiti da tale soggetto durante il periodo di vigenza del contratto devono ritenersi validi. La contestazione, pertanto, non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la legittimità degli accertamenti TARSU effettuati da un agente della riscossione autorizzato dal Comune mediante deliberazione consiliare. In particolare, si metteva in dubbio la validità degli atti compiuti dal soggetto incaricato nel periodo di efficacia del contratto di affidamento.
Norme richiamate
Art. 3, comma 25-bis, Legge n. 248/2005
La disposizione è richiamata quale fondamento della legittimazione e della continuità dell'attività svolta dal soggetto autorizzato alla riscossione. Gli atti compiuti durante il periodo di affidamento conservano validità se l'incarico è stato conferito secondo le modalità previste.
Massime di principio
- Gli atti di accertamento e riscossione tributaria locale emessi da un soggetto formalmente incaricato dall'ente competente sono, in linea generale, validi durante il periodo di efficacia dell'affidamento.
- La validità degli accertamenti dipende dall'esistenza di un atto di affidamento legittimo, dall'effettiva autorizzazione del soggetto e dal fatto che l'attività sia stata svolta entro la durata del contratto.
- La mera contestazione della qualifica del soggetto incaricato non è sufficiente a invalidare gli atti se l'affidamento comunale e l'abilitazione alla riscossione risultano regolari.
- Eventuali vizi relativi alla delibera, al contratto, all'autorizzazione o alla notifica devono essere specificamente dimostrati dal contribuente che intende contestare l'accertamento.
- Il principio è coerente con Cassazione, sentenza n. 5972/2015, secondo cui gli atti compiuti dal soggetto incaricato nel periodo di validità dell'affidamento non sono privi di efficacia per il solo fatto che l'attività sia stata svolta da un agente diverso dall'ente comunale.
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