Sentenza n. 6696/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 20 gennaio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. L’Amministrazione non ha concluso il procedimento né ha emesso un provvedimento espresso, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. È stata dedotta la violazione dell’obbligo di provvedere per decorso dei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, non risultando neppure formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine senza una pronuncia dell’Amministrazione. Nel caso concreto, il Ministero è rimasto inerte oltre il termine generale di trenta giorni e oltre i termini speciali previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento, per un massimo complessivo di quattro mesi ove siano richieste integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, contribuisce a integrare il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’autorità competente di concludere il procedimento entro i termini stabiliti e consente, in caso di inerzia, l’accertamento del silenzio inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia decorso il termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente ineseguito il procedimento di riconoscimento: decorso il termine per provvedere, l’inerzia integra silenzio inadempimento.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dalla giurisprudenza pertinente dell’Unione europea e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
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