Ordinanza n. 1610/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 198 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 198 del 2025
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 198 del 2025 nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito. Il ricorso è stato notificato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, anziché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, competente al patrocinio del Ministero davanti al TAR adito. Poiché il Ministero non si è costituito, il Collegio ha rilevato la nullità della notificazione e la necessità della sua rinnovazione.
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., richiamato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Ha assegnato il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore, per notificare nuovamente l'atto introduttivo, e il termine di 5 giorni per depositare la ricevuta comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 44, comma 4 c.p.a.
obbligo per il giudice di disporre la rinnovazione delle notifiche nulle in caso di mancata comparizione della parte intimata, fatti salvi i casi di inesistenza delle medesime
In caso di notificazione nulla e mancata costituzione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione, salvo che la notificazione sia inesistente.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La pronuncia è richiamata quale precedente in seguito al quale l'art. 44, comma 4, c.p.a. prevede in via generale l'obbligo di rinnovazione delle notificazioni nulle nei confronti della parte non comparsa.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo è notificato a un indirizzo PEC riconducibile a un'Avvocatura dello Stato territorialmente diversa da quella competente a patrocinare l'amministrazione davanti al giudice adito, la notificazione è nulla e non inesistente, se comunque l'atto è stato indirizzato a una struttura dell'Avvocatura dello Stato.
- Se la parte intimata non si costituisce e la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., salvo il caso di inesistenza della notificazione.
- La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato; la parte deve inoltre depositare entro il termine stabilito la ricevuta attestante il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario.
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