Sentenza n. 208/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’amministrazione all’accredito di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, per due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sentenza aveva quindi condannato il Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, nonché la mancata spontanea esecuzione del giudicato. Ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. In presenza dell’incontestata inerzia ministeriale, il giudice ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo di € 1.000,00. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, ove necessario, reperire lo stanziamento, compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa e adottare tutte le iniziative necessarie, non potendo costituire causa legittima di impedimento né l’esaurimento dei fondi di bilancio né la mancanza di disponibilità di cassa. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente la penalità di mora anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma prevede, oltre al limite della manifesta iniquità, l’ulteriore limite autonomo delle “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, nonché la natura complessa e seriale del procedimento necessario per l’attivazione della Carta elettronica, hanno giustificato il rigetto dell’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 339,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il titolo contiene un obbligo di attivazione della Carta elettronica e di accredito di una somma.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, può fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutate in concreto, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità dell’adempimento e specifiche difficoltà finanziarie pubbliche.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere agli strumenti di esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 479 c.p.c.
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
La notificazione all’amministrazione della copia attestata conforme della sentenza presso il domicilio digitale è idonea a porre in esecuzione il titolo, senza necessità della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Certificazione del passaggio in giudicato.
Il certificato rilasciato dall’ufficio giudiziario competente costituisce prova del passaggio in giudicato della sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del valore annuo di € 500,00.
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web coinvolge il Ministero e le società SO.GE.I. e CONSAP, contribuendo alla complessità procedimentale dell’adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga all’amministrazione un obbligo puntuale di conformazione e di pagamento o accredito di somme.
- Una volta accertati la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ordine giudiziale di esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, attribuendogli anche il compito di reperire o allocare le risorse di bilancio e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione e il commissario ad acta devono adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando sussistano concrete ragioni ostative, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l’entità del debito pubblico e la particolare complessità o serialità del procedimento esecutivo.
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