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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/96

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione del 25 gennaio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento elimina un segmento dell’obbligo di comunicazione previsto per i costruttori di veicoli pesanti nuovi nell’ambito del monitoraggio delle emissioni di CO2. In particolare, sopprime la lettera b) dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, sulla base della valutazione che i dati del primo periodo di comunicazione avevano già prodotto risultati stabili. La modifica ha carattere tecnico e mira a semplificare il flusso informativo senza alterare l’impianto complessivo del sistema di raccolta dati.

Modifica puntuale del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, con soppressione di un obbligo di comunicazione dei dati da parte dei costruttori di veicoli pesanti nuovi.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di veicoli pesanti nuovi rientranti nel sistema di monitoraggio e comunicazione dei dati previsto dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859. L’intervento riguarda specificamente la raccolta e trasmissione dei file CSV (.vsum) contenenti i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui al regolamento (UE) 2017/2400. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica un obbligo già esistente a livello UE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri e rilevanza SEE.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 in materia di raccolta dati sui veicoli pesanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/96 della Commissione interviene sul sistema di monitoraggio dei dati relativo ai veicoli pesanti nuovi, previsto dall’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242. La modifica è circoscritta e di natura tecnica: alla luce dell’esperienza maturata nel primo periodo di comunicazione, la Commissione ritiene non più necessario uno specifico obbligo di trasmissione dati per i costruttori.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’ambito della disciplina UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi. In particolare, richiama il regolamento (UE) 2019/1242, che fissa i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, che stabilisce le regole per la raccolta di taluni dati ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 di tale regolamento. Viene altresì richiamato il regolamento (UE) 2017/2400, che disciplina lo strumento di simulazione e la determinazione delle emissioni e dei consumi dei veicoli pesanti.

Ambito della modifica

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 imponeva ai costruttori, per taluni veicoli pesanti nuovi, di monitorare e comunicare un file CSV (.vsum) recante i risultati aggregati per profilo di emissione e condizione di carico simulati, prodotti dal c.d. file 'sum exec' dello strumento di simulazione in versione GUI. Tale obbligo era stato articolato temporalmente in funzione della data di simulazione dei veicoli.

Ragioni della soppressione

La Commissione afferma che la valutazione dei dati relativi al primo periodo di comunicazione, concluso il 30 settembre 2020, ha confermato che l’analisi basata sul primo gruppo di file ricevuti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 produce risultati stabili. Di conseguenza, non è più necessario mantenere la comunicazione dei dati prevista dalla lettera b), che viene pertanto soppressa.

Effetti giuridici della modifica

L’unico dispositivo sostanziale del regolamento modifica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, eliminandone la lettera b). Non vengono introdotti nuovi obblighi, sanzioni o procedure ulteriori; l’effetto principale è la riduzione del perimetro degli adempimenti informativi a carico dei costruttori interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Soppressione di un obbligo di comunicazione

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, è soppressa la lettera b). Viene quindi eliminato l’obbligo per i costruttori di comunicare i dati di cui a tale disposizione, relativo ai file CSV (.vsum) con i risultati aggregati generati dallo strumento di simulazione nella versione GUI ('sum exec').

Ragioni della modifica

La Commissione rileva che, per il primo periodo di comunicazione terminato il 30 settembre 2020, l’analisi dei file 'sum exec' ricevuti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 ha dato risultati stabili. Per questo motivo non è più necessario mantenere l’obbligo di cui alla lettera b).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiemissioni di co2omologazione/tecnica dei veicoliraccolta dati

Testo integrale

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