Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/95

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma e rinnova le misure antidumping sui raccordi per tubi in ferro o acciaio originari della Cina, ritenendo che il dumping sia proseguito nel periodo di riesame e che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un serio rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione ha applicato la metodologia speciale dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale sulla base dei costi di un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia. Il dazio definitivo è fissato al 58,6 % per tutte le società cinesi e viene esteso anche a talune importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine in funzione anti-elusiva.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese, con estensione a talune importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio, escluso l’acciaio inossidabile, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per saldatura testa a testa o altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e ai relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Il dazio riguarda i prodotti originari della RPC e, per effetto di estensione anti-elusione, anche le stesse merci spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, con esclusione espressa di specifici produttori taiwanesi indicati nell’articolo 2. Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/95: dazio antidumping definitivo sugli accessori per tubi in ferro o acciaio originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e mantiene in vita le misure antidumping già esistenti sugli accessori per tubi di ferro o di acciaio. La Commissione ritiene che, in assenza di misure, il dumping e il pregiudizio per l’industria dell’Unione si reitererebbero. La disciplina si inserisce nel quadro delle misure di difesa commerciale dell’Unione e fa espresso uso, in mancanza di collaborazione cinese, delle regole sui dati disponibili e sulla costruzione del valore normale in presenza di distorsioni significative.

Procedura e contesto delle misure preesistenti

Le misure antidumping iniziali erano state istituite dal regolamento (CE) n. 584/96 e poi estese alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine dai regolamenti (CE) n. 964/2003, n. 2052/2004, n. 2053/2004 e n. 655/2006. Le misure in vigore erano state poi rinnovate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1934. Nel presente riesame la Commissione ha ricevuto una domanda presentata il 25 giugno 2020 dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry, per conto di produttori che rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione. L’avvio del riesame è avvenuto il 27 ottobre 2020, dopo verifica dell’esistenza di elementi di prova sufficienti.

Parti interessate, campionamento e istruttoria

La Commissione ha invitato a partecipare tutte le parti interessate, inclusi produttori dell’Unione, produttori cinesi, importatori, utilizzatori e autorità cinesi. Per i produttori dell’Unione è stato selezionato un campione di tre imprese, rappresentativo del 56 % della produzione stimata dell’Unione e del 49 % delle vendite totali stimate sul mercato dell’Unione; non sono state sollevate obiezioni. Per i produttori cinesi si era manifestato inizialmente un solo esportatore, che però ha poi ritirato la collaborazione, rendendo necessario il ricorso ai dati disponibili ex articolo 18. Gli importatori indipendenti che si sono manifestati erano due, insufficienti a giustificare un campionamento. A causa della pandemia di COVID-19, la Commissione non ha potuto svolgere visite di verifica in loco e ha effettuato controlli incrociati a distanza.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni accessori per tubi, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, in ferro o acciaio non inossidabile, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o altre applicazioni, classificati ai codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato e venduto nella RPC, quello importato nella Unione e quello prodotto dall’industria dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi usi, e quindi sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Persistenza del dumping e costruzione del valore normale

Poiché i produttori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per valutare la persistenza del dumping. Ha ritenuto non opportuno basarsi sui prezzi e sui costi interni cinesi, in quanto l’economia cinese e in particolare il settore siderurgico presentano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Il valore normale è stato quindi costruito sulla base di costi esenti da distorsioni, scegliendo come paese rappresentativo la Thailandia. La scelta è stata motivata dal livello di sviluppo economico comparabile, dalla produzione del prodotto oggetto del riesame e dalla disponibilità di dati pubblici pertinenti. Russia e Turchia sono state escluse, rispettivamente, per un divieto di esportazione di tubi madre e per l’assenza di produttori effettivi del prodotto. Per il calcolo sono stati usati prezzi e dati thailandesi per tubi madre, energia elettrica, gas naturale, olio combustibile, acqua e lavoro, oltre a spese generali di produzione basate sui dati dell’industria dell’Unione e a SGAV e profitti desunti da tre società thailandesi.

Margine di dumping e conclusione sul periodo di riesame

Il confronto tra il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione franco fabbrica ha portato a un margine di dumping del 100,3 %. La Commissione ha quindi concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalle statistiche Comext/Eurostat sulle importazioni, con gli adeguamenti necessari per riportarlo a livello franco fabbrica.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha evidenziato che la RPC dispone di una notevole capacità produttiva inutilizzata: la capacità inutilizzata nel 2019 era stimata in circa 197 000 tonnellate, pari a circa sei volte le vendite dell’industria dell’Unione e a quattro volte il consumo dell’UE. Il mercato dell’Unione è considerato attrattivo per gli esportatori cinesi, anche alla luce della loro presenza storica e dei precedenti tentativi di elusione tramite Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine. La Commissione ha osservato inoltre che altri grandi mercati, tra cui Argentina, Giappone, Messico, Turchia e Stati Uniti, hanno già adottato misure antidumping contro importazioni analoghe dalla RPC. Ne deriva la conclusione che, qualora le misure cessassero, grandi volumi di merci oggetto di dumping entrerebbero probabilmente nel mercato dell’Unione.

Danno all’industria dell’Unione e nesso causale

L’industria dell’Unione era composta da 18 produttori. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto del 7 %, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 65 % al 62 %. La produzione, le vendite, l’occupazione e la produttività hanno mostrato solo un recupero limitato, mentre la redditività è rimasta negativa per tutto il periodo, passando da -22 % nel 2017 a -12 % nel PIR. Anche il flusso di cassa e il rendimento del capitale investito sono risultati negativi. La Commissione ha riconosciuto che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, ma ha escluso che tale pregiudizio fosse causato dalle importazioni cinesi nel periodo di riesame, dato che i prezzi cinesi, tenuto conto dei dazi antidumping vigenti, risultavano superiori del 28 % ai prezzi dell’industria dell’Unione.

Rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, la Commissione ha valutato se l’abrogazione delle misure avrebbe comportato la reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Considerando la capacità inutilizzata in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la probabilità di forti pressioni sui prezzi in assenza di misure, la Commissione ha ritenuto che l’abrogazione avrebbe con ogni probabilità determinato un ritorno di importazioni di dumping a prezzi pregiudizievoli, con ulteriore peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

L’analisi ex articolo 21 del regolamento di base non ha evidenziato motivi contrari al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione resta fragile, pur con alcuni elementi positivi come l’export e la produttività; un ulteriore deterioramento potrebbe comportare ridimensionamenti o chiusure di siti produttivi. Gli importatori intervenuti hanno sostenuto la proroga delle misure e nessun utilizzatore si è manifestato. La Commissione conclude quindi che il mantenimento del dazio è conforme all’interesse dell’Unione.

Dispositivo finale e decorrenza

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo del 58,6 % per tutte le società cinesi. L’articolo 2 estende il dazio alle importazioni spedite da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, con l’unica esclusione espressa di tre produttori di Taiwan. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ferro o di acciaio, esclusi accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm, classificati nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 e nei relativi codici TARIC elencati. L’aliquota è fissata al 58,6 % per tutte le società originarie della Repubblica popolare cinese.

Estensione delle misure per elusione

Il dazio definitivo è esteso alle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dalla dichiarazione di origine, in applicazione della logica anti-elusiva richiamata nel regolamento. Per Taiwan, l’estensione non si applica ad alcune società espressamente escluse: Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

Base giuridica e riesame in previsione della scadenza

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore. La Commissione conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Determinazione del dumping e uso dei dati disponibili

Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato pienamente, la Commissione ha basato le conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Il margine di dumping accertato è pari al 100,3 % in rapporto al prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

La Commissione ha ritenuto inopportuno usare prezzi e costi interni cinesi a causa di distorsioni significative nell’economia e nel settore siderurgico della RPC. Il valore normale è quindi stato costruito sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando la Thailandia quale paese rappresentativo appropriato.

Valutazione del rischio di persistenza e del pregiudizio

La Commissione ha rilevato la presenza di significative capacità inutilizzate in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e la permanenza di importazioni cinesi a prezzi di dumping durante il periodo di riesame. Ha inoltre concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che, se le misure fossero lasciate scadere, il pregiudizio potrebbe reiterarsi.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’interesse dell’Unione e ha concluso che non esistono fondati motivi per ritenere contrario all’interesse generale il mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione è risultata fragile, mentre importatori e utilizzatori non hanno fornito elementi contrari; i due importatori intervenuti si sono anzi espressi a favore del mantenimento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingunione doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.