Regolamento (UE) 2022/97
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/97 della Commissione del 25 gennaio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Alla luce di nuovi focolai in Bulgaria, Germania e Slovacchia, la Commissione ricalibra le zone I, II e III per riflettere il diverso livello di rischio e prevenire ulteriori diffusioni. L'allegato I è integralmente sostituito e contiene l'elenco dettagliato delle aree riclassificate nei diversi Stati membri.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente e in tutti i suoi elementi negli Stati membri dell'Unione, con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Incide sugli Stati membri e sulle aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. Le modifiche riguardano in particolare Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e Romania, con ridefinizione o riclassificazione di numerose aree in funzione dell'evoluzione epidemiologica. Non introduce esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già implicite nella delimitazione delle zone e nelle parti dell'allegato che distinguono le aree non incluse in altre categorie.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene in un quadro di sanità animale ad alta sensibilità, aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione. La Commissione richiama espressamente il carattere grave della malattia per i suini detenuti e selvatici e per la circolazione di animali, prodotti e esportazioni.
Contesto e criteri di aggiornamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aveva già istituito misure speciali di controllo per gli Stati membri interessati, suddividendo le aree in zone soggette a restrizioni I, II e III. I considerando precisano che ogni modifica delle zone deve basarsi su:
- la situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- la situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- il livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione;
- gli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
- le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
- le giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Il testo rileva inoltre che, dalla precedente modifica del 17 gennaio 2022, si sono verificati nuovi focolai in Bulgaria, Germania e Slovacchia, imponendo un riesame urgente della mappatura delle zone.
Aggiornamenti dovuti ai nuovi focolai
La Commissione descrive tre situazioni principali che giustificano la riclassificazione:
- in Bulgaria, un focolaio in suini detenuti nella regione di Blagoevgrad, in un'area già in zona II, ha determinato l'esigenza di elevarla a zona III e di ridefinire le delimitazioni della zona II;
- in Germania, vari focolai in suini selvatici nel Land Sassonia, in aree già in zona I, hanno comportato la riclassificazione di tali aree in zona II e la ridefinizione delle delimitazioni della zona I;
- in Slovacchia, un focolaio in suini detenuti nel distretto di Prešovský, in un'area già in zona II, ha comportato la riclassificazione a zona III e l'aggiornamento della zona II.
Il considerando finale evidenzia che, per effetto di questi eventi e della situazione generale nell'Unione, le misure di gestione del rischio sono state riesaminate e aggiornate, con delimitazione di nuove zone di dimensioni adeguate in Bulgaria, Germania e Slovacchia.
Effetti normativi: sostituzione dell'allegato I
L'articolo 1 è la disposizione operativa centrale: sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento di modifica. Di conseguenza, non si tratta di un intervento puntuale ma di una riformulazione completa della cartografia delle aree a rischio.
L'allegato è articolato in tre parti principali:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Le aree sono elencate in modo estremamente dettagliato per Stato membro, regione, distretto, comune o porzione di territorio. Tra gli Stati membri interessati figurano, tra gli altri, Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania. Per l'Italia, la parte III comprende tutto il territorio della Sardegna.
Impostazione delle restrizioni territoriali
Il regolamento non disciplina obblighi aziendali generali, ma incide sulla localizzazione geografica delle aree in cui si applicano le misure speciali previste dal regolamento (UE) 2021/605. Per gli operatori della filiera suinicola e per i professionisti che assistono aziende agricole, macelli, trasportatori ed esportatori, il punto essenziale è che la qualificazione territoriale delle aree determina il regime applicabile ai movimenti di suini, ai prodotti derivati e alle attività connesse.
La logica del testo è quella del contenimento del rischio: aree interessate da nuovi focolai vengono innalzate di categoria, mentre le delimitazioni vengono aggiornate per tener conto anche delle aree circostanti e dell'andamento della malattia. Il regolamento richiama espressamente l'esigenza di prevenzione della diffusione transfrontaliera e di protezione delle movimentazioni nel mercato interno e verso paesi terzi.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione motiva questa scelta con l'urgenza della situazione epidemiologica, indicando la necessità di rendere operative le modifiche senza ritardo.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per i professionisti, il regolamento è rilevante soprattutto perché:
- modifica il perimetro geografico delle restrizioni applicabili alla peste suina africana;
- può incidere sulla circolazione di animali e prodotti suinicoli;
- richiede un costante aggiornamento delle verifiche territoriali su aziende, stabilimenti, comprensori e percorsi logistici;
- impone di controllare l'esatta collocazione delle attività nelle zone I, II o III, in quanto la classificazione varia anche all'interno della stessa regione o provincia.
In sintesi, il regolamento è un atto tecnico e immediatamente applicabile, volto a riallineare la regionalizzazione sanitaria alla situazione epidemiologica più recente, con effetti diretti sulla gestione dei rischi e sulla compliance degli operatori del settore suinicolo.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell'allegato I
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sia sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. Ne deriva l'aggiornamento complessivo delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Riclassificazione delle zone in base alla situazione epidemiologica
I considerando spiegano che la ridefinizione delle zone tiene conto dei nuovi focolai e dell'aumento del livello di rischio. In particolare, aree della Bulgaria e della Slovacchia già classificate come zona II vengono riclassificate in zona III, mentre aree della Germania già in zona I vengono riclassificate in zona II; inoltre sono ridefinite le delimitazioni di varie zone per riflettere l'evoluzione epidemiologica.
Nuove delimitazioni territoriali
L'allegato sostituito contiene l'elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni per Stato membro e per categoria. Per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania sono indicati distretti, comuni, frazioni, province o unità equivalenti da assoggettare alle restrizioni I, II o III.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione sottolinea l'urgenza di rendere efficaci le modifiche il prima possibile per contenere la diffusione della peste suina africana.
Base giuridica e conformità al parere del comitato
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3, e le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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