Regolamento (UE) 2022/94
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione del 24 gennaio 2022 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione europea decide di non rinnovare l’approvazione della sostanza attiva fosmet, sulla base della procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dalle criticità emerse nella valutazione del rischio, incluse preoccupazioni per operatori, lavoratori, residenti, consumatori e diversi organismi non bersaglio. Il regolamento sopprime pertanto il fosmet dall’elenco delle sostanze attive approvate e fissa termini entro i quali gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza e, se del caso, far scadere l’eventuale periodo di tolleranza.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva fosmet e conseguente modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva fosmet, impiegata nei prodotti fitosanitari, e incide su tutti gli Stati membri dell’UE in quanto disciplina il rinnovo dell’approvazione a livello unionale e le misure transitorie nazionali conseguenti. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario, i titolari di autorizzazioni di prodotti contenenti fosmet e le autorità nazionali competenti alla revoca delle autorizzazioni e alla gestione di eventuali periodi di tolleranza. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione del fosmet
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina unionale delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, preso atto dell’esito della procedura di rinnovo e delle conclusioni scientifiche dell’EFSA, decide di non rinnovare l’approvazione del fosmet, con conseguente rimozione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.
Contesto procedurale e motivi della decisione
Il fosmet era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata tempestivamente secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il fascicolo supplementare era stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore. Tuttavia, nella valutazione del rischio l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha individuato criticità rilevanti: rischio inaccettabile per operatori, lavoratori, astanti e residenti anche con misure di mitigazione, rischio elevato acuto e cronico per i consumatori e rischio elevato per organismi acquatici, uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio, comprese le api. L’Autorità ha inoltre rilevato l’impossibilità di completare pienamente la valutazione del rischio per i consumatori e della neurotossicità dello sviluppo per mancanza di studi adeguati.
Esito della valutazione e base giuridica
Nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione conclude che i motivi di preoccupazione non possono essere dissipati. Di conseguenza, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario non è stato accertato il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La mancata proroga è quindi adottata in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Conseguenze normative: modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
La decisione di non rinnovo comporta l’aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate. In particolare, viene soppressa la riga 153 dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando il fosmet dall’elenco delle sostanze autorizzate a livello unionale.
Misure transitorie per gli Stati membri
Per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali, il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosmet entro il 1º maggio 2022. Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve comunque terminare entro il 1º novembre 2022.
Entrata in vigore e ulteriori precisazioni
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche se la decisione è stata adottata prima della scadenza prorogata dell’approvazione originaria, fissata al 31 luglio 2022 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745. Il testo chiarisce inoltre che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del fosmet ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva fosmet non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato mediante soppressione della riga 153 relativa al fosmet.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosmet entro il 1º maggio 2022.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve scadere entro il 1º novembre 2022 e non può quindi eccedere tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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