Regolamento (UE) 2022/111
Regolamento (UE) 2022/111 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell’Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore del regolamento (UE) 2019/216, che aveva incluso nella suddivisione post-recesso del Regno Unito anche un contingente tariffario che non doveva essere ripartito. In particolare, ripristina il volume originario del contingente autonomo per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay. La modifica opera sopprimendo la riga corrispondente nell’allegato del regolamento del 2019 ed entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2019/216 per escludere dalla suddivisione post-Brexit il contingente tariffario UE per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay, ripristinandone il volume originario.
Ambito di applicazione
Si applica al contingente tariffario autonomo dell’Unione per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, provenienti dal Paraguay, istituito dal regolamento (CE) n. 1149/2002. Riguarda gli operatori dell’importazione di tali prodotti nell’Unione europea e incide sul regime dei contingenti tariffari dell’UE modificato dal regolamento (UE) 2019/216. Non disciplina altri contingenti che rientrano nell’elenco delle concessioni e degli impegni dell’Unione OMC; il contingente in questione era stato erroneamente suddiviso con il Regno Unito e viene ora sottratto a tale ripartizione.
Modifica del contingente tariffario UE per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) 2019/216, adottato per suddividere tra Unione europea e Regno Unito i contingenti tariffari inclusi nell’elenco OMC dell’Unione dopo il recesso del Regno Unito. Il legislatore europeo chiarisce che i contingenti tariffari che non fanno parte di tale elenco non devono essere suddivisi e rileva che il contingente autonomo per carni bovine di alta qualità del Paraguay era stato erroneamente ricompreso nella ripartizione.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, la metodologia di suddivisione dei contingenti tariffari post-Brexit e i volumi risultanti per l’Unione a 27 sono fissati dal regolamento (UE) 2019/216. Tuttavia, il contingente istituito dal regolamento (CE) n. 1149/2002 per 1 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate non era parte dell’elenco OMC riferito all’Unione. La sua suddivisione ha comportato una riduzione del volume a decorrere dal 1o gennaio 2021; il nuovo regolamento corregge tale effetto e ripristina il volume originario.
Ambito normativo della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216. Viene soppressa la riga relativa alle carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, identificata dal codice t PAR 094455. In termini sostanziali, ciò significa che il contingente autonomo per il Paraguay non è più trattato come contingente da ripartire tra Unione e Regno Unito.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli importatori di carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay, la modifica ha l’effetto di riportare il contingente al volume originario previsto dal regolamento (CE) n. 1149/2002, ossia 1 000 tonnellate in peso del prodotto. Il regolamento non introduce nuovi requisiti procedurali, né disciplina autorizzazioni o controlli ulteriori; si limita a correggere la base normativa del contingente tariffario.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esclusione del contingente per carni bovine di alta qualità dalla suddivisione UE-Regno Unito
L’articolo 1 sopprime dall’allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216 la riga relativa alle "Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate" identificata dal codice t PAR 094455, con aliquota indicata al 71,1 % e volume 711. La soppressione elimina la precedente ripartizione del contingente e consente di ripristinare il volume originario di 1 000 tonnellate previsto dal regolamento (CE) n. 1149/2002.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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