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Sentenza

Sentenza n. 1540/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Crotone di revoca del porto d’armi per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del porto d’armi, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Secondo il ricorrente, l’urgenza poteva giustificare l’omissione della partecipazione procedimentale per il divieto di detenzione, ma non per la revoca della licenza, e l’amministrazione avrebbe dovuto eventualmente adottare un ritiro cautelare delle armi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità, contestando che il giudizio di inaffidabilità fosse fondato su frequentazioni genericamente indicate e sul rapporto della figlia convivente con un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione abusiva di arma con matricola abrasa. L’amministrazione ha prodotto una relazione informativa dei Carabinieri indicante analiticamente sette episodi di frequentazione, avvenuti negli anni 2022 e 2023, con soggetti controindicati, nonché la documentazione relativa all’assistenza prestata dalla figlia al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, poiché i provvedimenti in materia di armi sono caratterizzati da esigenze peculiari di tempestività e di tutela immediata dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso concreto il decreto impugnato esplicitava l’urgenza, collegandola alla necessità preventiva di evitare possibili abusi delle armi alla luce degli elementi sintomatici emersi. Quanto al merito della revoca, il Collegio ha richiamato il carattere ampiamente discrezionale del giudizio di affidabilità dell’autorità di pubblica sicurezza: il diniego o la revoca possono fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti, purché idonei a far dubitare dell’uso corretto delle armi. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. La genericità delle frequentazioni è stata esclusa perché la relazione informativa indicava sette episodi specifici riferiti agli anni 2022 e 2023. Il giudizio di inaffidabilità è stato inoltre ritenuto corroborato dalla convivenza della figlia con il ricorrente e dal rapporto affettivo e assistenziale della stessa con un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione abusiva di arma con matricola abrasa. Tali elementi, valutati nel complessivo contesto relazionale, sono stati giudicati sufficienti a sorreggere una valutazione sintetica ma coerente, logica e congruamente motivata del rischio di abuso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre spese e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità, ravvisabili nei provvedimenti in materia di armi con funzione preventiva e di immediata tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 11 TULPS

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    L’autorità può revocare l’autorizzazione quando emergano successivamente circostanze indicative della perdita delle condizioni di affidabilità richieste o comunque idonee a giustificarne il diniego.

  • art. 39 TULPS

    Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi nei confronti di persone ritenute capaci di abusarne.

  • art. 43, comma 2, TULPS

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, fondato anche su elementi indiziari e su situazioni non penalmente rilevanti.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato dal ricorrente a sostegno delle garanzie partecipative, non è stato ritenuto ostativo all’omissione della comunicazione di avvio in presenza delle specifiche esigenze di celerità proprie dei provvedimenti in materia di armi.

Massime di principio

  • La detenzione e il porto di armi costituiscono una deroga al generale principio di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; il rilascio e il mantenimento della relativa autorizzazione richiedono quindi una verifica particolarmente rigorosa dell’affidabilità del soggetto e dell’assenza di elementi, anche meramente indiziari, idonei a far dubitare del corretto uso delle armi.
  • Il diniego o la revoca di un’autorizzazione di polizia in materia di armi possono fondarsi non solo su fatti penalmente rilevanti, ma anche su vicende e situazioni di fatto prive di autonoma rilevanza penale, quando siano concretamente indicative di una non completa affidabilità o di un possibile rischio di abuso.
  • Il giudizio prognostico sull’affidabilità del titolare di un porto d’armi costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Nei procedimenti diretti all’adozione di misure inibitorie o revocatorie in materia di armi, l’obbligo di comunicazione di avvio può essere omesso quando l’amministrazione motivi l’esistenza di esigenze di tempestività direttamente collegate alla funzione preventiva e alla tutela immediata dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • La motivazione di un provvedimento di revoca del porto d’armi non deve essere particolarmente analitica, purché renda intellegibile il percorso logico seguito dall’amministrazione e consenta di verificare che la decisione non sia arbitraria o irrazionale; l’indicazione dettagliata degli episodi rilevanti può risultare dalla documentazione istruttoria richiamata o acquisita nel procedimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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