Cassazione Penale, Sentenza n. 5654/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva respinto l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a comparire in appello; il ricorrente contestava che la citazione doveva essere notificata presso la sua abitazione (art. 161, comma 2 c.p.p.) e non al difensore (art. 161, comma 4 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva respinto l'eccezione di nullità della notificazione: la notifica del decreto di fissazione dell'udienza è stata legittimamente eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto la preliminare notifica presso l'abitazione era risultata infruttuosa per la temporanea assenza dell'imputato; inoltre la nomina inizialmente viziata del difensore era stata sanata. Essendo il motivo unico manifestamente infondato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato contestato (omesso versamento IVA). È la fattispecie sostanziale per la quale l'imputato era stato già condannato in primo grado.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione presso il difensore quando la notifica al domicilio dell'imputato non è possibile; applicata correttamente dalla Corte territoriale in presenza di temporanea assenza dell'imputato.
art. 161, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la regola generale della notificazione presso il domicilio dell'imputato; il ricorrente invocava questa disposizione ma la Corte ha ritenuto che le condizioni per l'applicazione del comma 4 fossero sussistenti.
art. 157, cod. proc. pen.
Disciplina modalità di notificazione della prima notifica e dell'irreperibilità; la sentenza richiama il principio che la verifica dell'irreperibilità è dovuta nelle prime notificazioni, ma nel caso in esame non si trattava della prima notifica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di 3.000 euro.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 58120/2017 (giurisprudenza)
Principio richiamato secondo cui la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore legittima la notificazione al difensore senza necessità di ulteriori indagini sull'irreperibilità, soprattutto quando non è la prima notifica.
Massime di principio
- Se la prima notifica di un atto non è in gioco, la temporanea assenza dell'imputato al domicilio al momento dell'accesso può legittimare la notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; non è sempre richiesta una ulteriore prova di irreperibilità.
- Una nomina del difensore viziata può essere successivamente sanata (ad es. con effettiva rappresentanza in udienza), e tale sanatoria può neutralizzare contestazioni sulla correttezza delle notificazioni eseguite al difensore.
- Le eccezioni processuali di nullità della notificazione, se sollevate isolatamente e manifestamente infondate, possono determinare l'inammissibilità del ricorso in cassazione; è importante dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla presunta nullità.
- In vicende di notifica tramite raccomandata e giacenza, è utile conservare e documentare l'invio e la ricevuta dell'avviso di giacenza; tuttavia, quando vi è stato un tentativo di notifica al domicilio e l'assenza era temporanea, la procedura alternativa può restare valida.
- Le impugnazioni infondate in cassazione comportano conseguenze economiche: oltre alle spese processuali, è possibile la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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