Direttiva 2006/29
Direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’elenco degli enti espressamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio. Le modifiche riguardano tre Stati membri: Danimarca, Grecia e Finlandia, con l’inserimento o la sostituzione di specifici enti nazionali nell’elenco delle esclusioni. La direttiva fissa il termine di recepimento al 30 giugno 2006 e prevede l’entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica il perimetro di esclusione della direttiva 2000/12/CE sugli enti creditizi, aggiornando l’elenco di alcuni enti nazionali esclusi dal suo campo di applicazione in Danimarca, Grecia e Finlandia.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento. Incide, in via indiretta, sul regime degli enti creditizi disciplinato dalla direttiva 2000/12/CE, limitatamente all’elenco degli enti espressamente esclusi dal suo campo di applicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3. Le modifiche riguardano specificamente enti stabiliti in Danimarca, Grecia e Finlandia; non introduce una disciplina generale per nuovi operatori, ma aggiorna esclusioni puntuali.
Direttiva 2006/29/CE: modifica dell’elenco degli enti esclusi dalla direttiva 2000/12/CE
La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, aggiornando l’elenco degli enti espressamente esclusi dal suo campo di applicazione. La modifica è motivata da richieste provenienti dalle autorità nazionali di Danimarca, Finlandia e Grecia, e tiene conto delle evoluzioni giuridiche e organizzative degli enti interessati.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo non è introdurre una nuova disciplina prudenziale, ma adeguare l’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE. In particolare, la Commissione rileva che:
- per la Danimarca, l’inclusione della KommuneKredit nell’elenco delle esclusioni è giustificata in ragione del suo status giuridico e della sua struttura particolare;
- per la Finlandia, Finnvera Plc/Finnvera Oyj sostituisce Kera OY/Kera Ab nell’elenco, poiché è il risultato della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese e svolge le stesse attività del predecessore;
- per la Grecia, taluni enti vengono rimossi o sostituiti in ragione della cessazione dell’attività o della futura autorizzazione come ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE.
Modifiche puntuali all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE
La direttiva sostituisce specifici trattini dell’elenco delle esclusioni nazionali:
- Danimarca: il quarto trattino è sostituito e l’elenco include il “Dansk Eksportfinansieringsfond”, il “Danmarks Skibskreditfond”, il “Dansk Landbrugs Realkreditfond” e la “KommuneKredit”.
- Grecia: il sesto trattino è sostituito e resta escluso il “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion).
- Finlandia: il quattordicesimo trattino è sostituito e l’elenco include la “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e la “Finnvera Oyj/Finnvera Abp”.
Effetti giuridici pratici
L’effetto della direttiva è delimitare con precisione l’ambito soggettivo della direttiva 2000/12/CE, confermando che gli enti elencati restano fuori dal regime generale di accesso ed esercizio dell’attività di ente creditizio previsto da tale atto. Per gli operatori e i consulenti che lavorano con soggetti pubblici o para-pubblici nei Paesi interessati, la verifica dell’inclusione o esclusione dall’elenco è determinante ai fini dell’applicazione delle regole prudenziali bancarie europee.
Recepimento, pubblicità e decorrenza
La direttiva impone agli Stati membri di adottare, entro il 30 giugno 2006, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue previsioni. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri come destinatari.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli enti esclusi in Danimarca
L’articolo 1 sostituisce il quarto trattino dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, prevedendo che in Danimarca siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva il “Dansk Eksportfinansieringsfond”, il “Danmarks Skibskreditfond”, il “Dansk Landbrugs Realkreditfond” e la “KommuneKredit”.
Aggiornamento dell’esclusione per la Grecia
L’articolo 2 sostituisce il sesto trattino dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, prevedendo che in Grecia sia escluso il “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion).
Aggiornamento dell’esclusione per la Finlandia
L’articolo 3 sostituisce il quattordicesimo trattino dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, prevedendo che in Finlandia siano esclusi la “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e la “Finnvera Oyj/Finnvera Abp”.
Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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