Direttiva 2006/26
Direttiva 2006/26/CE della Commissione, del 2 marzo 2006 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica, per adeguarle al progresso tecnico, quattro direttive storiche sui trattori agricoli o forestali a ruote. Gli interventi riguardano soprattutto limiti di peso, prova del rumore, requisiti dei dispositivi luminosi, vetratura e sicurezza dei collegamenti meccanici. La direttiva stabilisce anche un regime transitorio che coordina l’applicazione dei nuovi requisiti con l’omologazione e l’immissione sul mercato dei veicoli, e impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 dicembre 2006.
Adeguamento tecnico delle direttive UE su trattori agricoli o forestali a ruote in materia di peso, rumorosità, illuminazione, vetratura e collegamenti meccanici.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli o forestali a ruote disciplinati dalle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE, nell’ambito dell’omologazione CE e nazionale e della successiva immissione sul mercato/entrata in servizio. Riguarda in particolare i requisiti tecnici relativi a peso massimo ammissibile, livello sonoro all’orecchio del conducente, dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, vetratura e collegamenti meccanici. Contiene disposizioni transitorie per veicoli conformi o non conformi ai requisiti modificati, con effetti dal 1° gennaio 2007, 1° luglio 2007 e 1° luglio 2009.
Direttiva 2006/26/CE della Commissione: adeguamento tecnico delle direttive sui trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva interviene come atto di modifica tecnica di precedenti direttive sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di trattori agricoli o forestali a ruote. Il suo obiettivo è aggiornare alcuni standard alla luce del progresso tecnologico e dell’allineamento a norme internazionali, con particolare attenzione a sicurezza, omologazione e requisiti costruttivi.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la direttiva 2003/37/CE come base del sistema di omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche. I considerando spiegano che:
- i limiti di peso della direttiva 74/151/CEE devono essere adattati ai trattori moderni, più produttivi e sicuri;
- i requisiti sul rumore della direttiva 77/311/CEE vanno armonizzati con standard internazionali, in particolare il codice 5 OCSE e la norma ISO 5131:1996;
- i requisiti dei dispositivi di illuminazione e segnalazione della direttiva 78/933/CEE devono essere aggiornati per esigenze di semplicità del disegno e qualità dell’illuminazione;
- i requisiti della direttiva 89/173/CEE su vetratura e collegamenti meccanici devono essere adeguati ai più recenti sviluppi tecnologici e alla sicurezza degli operatori.
Ambito delle modifiche
La direttiva non istituisce un regime nuovo autonomo, ma modifica quattro direttive esistenti:
- direttiva 74/151/CEE;
- direttiva 77/311/CEE;
- direttiva 78/933/CEE;
- direttiva 89/173/CEE.
Le modifiche incidono sui trattori agricoli o forestali a ruote e, per riflesso, sui procedimenti di omologazione CE e nazionale, nonché su immatricolazione, vendita ed entrata in servizio dei veicoli.
Limiti di peso massimo ammissibile
L’allegato I sostituisce il punto 1.2 dell’allegato della direttiva 74/151/CEE. La disciplina aggiornata prevede limiti di peso massimo ammissibile a pieno carico e per asse in funzione della categoria del veicolo:
- per le categorie T1, T2 e T4.1: 18 t per veicoli a 2 assi e 24 t per veicoli a 3 assi;
- per la categoria T3: 0,6 t;
- per la categoria T4.3: 10 t.
Per T1, T2 e T4.1 sono indicati anche i limiti per asse:
- asse sterzante: 11,5 t;
- asse non sterzante: 10 t.
La nota in tabella precisa che per le categorie T3 e T4.3 non è necessario fissare un limite per asse, poiché tali veicoli presentano già, per definizione, limiti al peso massimo ammissibile carico e/o scarico.
Rumorosità all’orecchio del conducente
L’allegato II modifica la direttiva 77/311/CEE sostituendo in più punti la velocità di prova da 7,25 km/h a 7,5 km/h:
- nell’allegato I, punti 3.2.2 e 3.3.1;
- nell’allegato II, punto 3.2.3.
Si tratta di un allineamento tecnico ai riferimenti internazionali richiamati nei considerando.
Illuminazione e segnalazione luminosa
L’allegato III interviene sull’allegato I della direttiva 78/933/CEE. Le principali modifiche sono:
- gli indicatori di direzione supplementari sono dichiarati facoltativi;
- il punto 4.5.4.2 viene riscritto, fissando altezze minime dal suolo di 500 mm per gli indicatori di direzione della categoria 5 e di 400 mm per quelli delle categorie 1 e 2;
- resta un’altezza massima generale di 1 900 mm, ma se la struttura del trattore non consente di rispettarla, sono ammessi valori maggiori fino a 2 300 mm per specifiche categorie e schemi, fino a 2 100 mm per altre combinazioni e fino a 4 000 mm per gli indicatori facoltativi;
- in vari punti (4.7.4.2, 4.10.4.2, 4.14.5.2.2) il valore 2 100 mm è sostituito da 2 300 mm;
- il punto 4.15.7 è sostituito con la formula secondo cui il dispositivo può essere "raggruppato".
La finalità dichiarata nei considerando è adattare i requisiti alle attuali esigenze di semplicità costruttiva e qualità dell’illuminazione.
Vetratura, superfici calde e collegamenti meccanici
L’allegato IV apporta modifiche ampie alla direttiva 89/173/CEE.
In primo luogo, vengono introdotte due definizioni:
- "funzionamento normale": uso del trattore per gli scopi voluti dal produttore da parte di un operatore che conosce caratteristiche, istruzioni per l’uso, manutenzione e pratiche sicure;
- "contatto involontario": contatto non programmato tra una persona e una posizione a rischio durante il funzionamento normale e la manutenzione.
In secondo luogo, sono inserite prescrizioni di sicurezza:
- le superfici calde raggiungibili dall’operatore durante il funzionamento normale devono essere coperte o isolate, con particolare attenzione a superfici vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti usate come appigli;
- i morsetti della batteria non collegati a terra devono essere protetti da cortocircuiti involontari.
Sul piano della vetratura, è consentito l’uso di plastica rigida per i vetri diversi dal parabrezza, purché approvati secondo la direttiva 92/22/CEE o il regolamento UNECE n. 43, allegato 14. La modifica recepisce l’esigenza di migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di corpi estranei nella cabina.
Quanto ai collegamenti meccanici, il riferimento è all’ISO 6489-1:2001 per il gancio a uncino. Inoltre, viene introdotto un requisito antiscoglimento involontario:
- la distanza tra la punta del gancio a uncino e il giunto di chiusura non deve superare 10 mm al carico massimo di progetto.
È soppressa anche la figura 3 e il relativo testo nell’appendice 1 dell’allegato IV.
Disposizioni transitorie e coordinamento con l’omologazione
L’articolo 5 contiene un regime transitorio articolato in tre date chiave.
Dal 1° gennaio 2007, per i veicoli conformi ai requisiti modificati:
- gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o nazionale;
- non possono vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.
Dal 1° luglio 2007, per i veicoli non conformi:
- gli Stati membri non possono più rilasciare l’omologazione CE;
- possono negare l’omologazione nazionale.
Dal 1° luglio 2009, sempre per i veicoli non conformi:
- gli Stati membri cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli;
- possono negare immatricolazione, vendita o entrata in servizio di tali veicoli nuovi.
Le disposizioni mostrano chiaramente l’effetto tipico della direttiva: vincolo di risultato, con progressiva cessazione della circolazione dei veicoli non conformi e riconoscimento dei veicoli conformi.
Recepimento, pubblicazione e destinatari
L’articolo 6 impone agli Stati membri di mettere in vigore le misure necessarie entro il 31 dicembre 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
È inoltre previsto che gli Stati membri:
- comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- trasmettano una tavola di concordanza;
- comunichino il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche tecniche alle direttive 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE
Gli articoli 1-4 dispongono che le quattro direttive siano modificate conformemente agli allegati I-IV della direttiva. Le modifiche aggiornano i requisiti tecnici dei trattori agricoli o forestali a ruote in funzione del progresso tecnologico e dell’allineamento a norme internazionali.
Limiti di peso massimo ammissibile
L’allegato I sostituisce il punto 1.2 della direttiva 74/151/CEE e aggiorna i limiti di peso massimo ammissibile a pieno carico e per asse. Per le categorie T1, T2 e T4.1 sono previsti 18 t per veicoli a 2 assi e 24 t per veicoli a 3 assi, con limite per asse di 11,5 t per l’asse sterzante e 10 t per l’asse non sterzante. Per la categoria T3 è previsto 0,6 t; per la categoria T4.3 10 t, con nota che non è necessario fissare un limite per asse per T3 e T4.3.
Adeguamento della prova di rumorosità
L’allegato II modifica la direttiva 77/311/CEE sostituendo in più punti la velocità di prova da 7,25 km/h a 7,5 km/h, sia nell’allegato I sia nell’allegato II, per armonizzare i requisiti con i riferimenti internazionali richiamati nei considerando.
Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
L’allegato III modifica la direttiva 78/933/CEE: rende facoltativi gli indicatori di direzione supplementari; aggiorna le altezze minime e massime dal suolo per gli indicatori di direzione; consente, in taluni casi, un’altezza massima della superficie illuminante fino a 2 300 mm o 2 100 mm secondo lo schema e fino a 4 000 mm per gli indicatori facoltativi; sostituisce infine la formulazione del punto 4.15.7, prevedendo che il dispositivo può essere "raggruppato".
Vetratura, superfici calde, morsetti della batteria e collegamenti meccanici
L’allegato IV modifica la direttiva 89/173/CEE introducendo definizioni di "funzionamento normale" e "contatto involontario"; imponendo la copertura o l’isolamento delle superfici calde raggiungibili dall’operatore e la protezione dei morsetti della batteria non collegati a terra contro cortocircuiti involontari; consentendo l’uso di plastica rigida per i vetri diversi dal parabrezza approvati secondo la direttiva 92/22/CEE o il regolamento UNECE n. 43; aggiornando i collegamenti meccanici con rinvio al gancio a uncino secondo ISO 6489-1:2001; imponendo che la distanza tra punta del gancio e dispositivo di bloccaggio non superi 10 mm al carico massimo di progetto per evitare sganciamenti involontari.
Disposizioni transitorie per omologazione, immatricolazione e commercializzazione
L’articolo 5 stabilisce che dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o nazionale né vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio dei veicoli conformi ai requisiti modificati. Dal 1° luglio 2007, per i veicoli non conformi, non possono più rilasciare l’omologazione CE e possono negare l’omologazione nazionale. Dal 1° luglio 2009 cessano inoltre di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE, i certificati di idoneità per i nuovi veicoli non conformi e possono negare immatricolazione, vendita o entrata in servizio.
Recepimento e obblighi di comunicazione
L’articolo 6 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
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