Direttiva 2006/22
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) - Dichiarazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva fissa standard minimi comuni per garantire un’applicazione efficace e uniforme della disciplina sociale nel trasporto su strada. Impone agli Stati membri sistemi di controllo regolari, obiettivi quantitativi progressivi, cooperazione tra autorità, scambio di informazioni e classificazione delle imprese a rischio elevato. Prevede inoltre misure di formazione, orientamenti sulle migliori prassi, aggiornamento degli allegati e una serie di obblighi di recepimento entro il 1° aprile 2007.
Stabilisce norme minime per i controlli e l’applicazione uniforme delle regole sociali nel trasporto su strada relative ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85, con abrogazione della direttiva 88/599/CEE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità di controllo, alle imprese di trasporto, ai conducenti e ai lavoratori mobili che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. Copre i controlli su strada e nei locali delle imprese, nonché lo scambio di informazioni, la cooperazione tra autorità, la classificazione del rischio e la formazione. Rilevanti anche i controlli sui veicoli di paesi terzi per la parte informativa prevista dall’articolo 14. Esclusioni specifiche non sono formulate, ma la direttiva opera nel perimetro dei regolamenti sociali sul trasporto su strada e dell’organizzazione del lavoro dei conducenti.
Direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti sociali nel trasporto su strada
La direttiva istituisce un quadro minimo comune per controllare in modo uniforme e più efficace il rispetto delle regole sociali nel trasporto su strada. Essa nasce dall’esigenza di rafforzare controlli, cooperazione amministrativa e sanzioni, anche alla luce dell’introduzione progressiva del tachigrafo digitale e dell’obiettivo di prevenire infrazioni che incidono sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di lavoro.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva mira a garantire un’applicazione adeguata e armonizzata dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85, mediante norme minime comuni per i controlli. I considerando sottolineano che le misure devono:
- aumentare la sicurezza dei trasporti stradali;
- migliorare l’armonizzazione delle condizioni di lavoro;
- promuovere la parità concorrenziale;
- ridurre e prevenire le infrazioni;
- favorire una più efficace attività ispettiva, anche tramite coordinamento e formazione.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda tutti i controlli sull’applicazione dei regolamenti sociali nel trasporto su strada, sia:
- su strada;
- nei locali delle imprese.
Sono coinvolti i lavoratori mobili, i conducenti, le imprese di trasporto e i veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. La direttiva disciplina inoltre lo scambio di informazioni tra autorità, i controlli concertati, la classificazione del rischio e la formazione degli addetti. L’articolo 14 richiama anche i controlli informativi sui veicoli di paesi terzi in attesa di accordi equivalenti.
Sistemi di controllo nazionali e obiettivi quantitativi
L’articolo 2 impone agli Stati membri di istituire sistemi di controllo adeguati e regolari e di applicare nel proprio territorio una strategia nazionale coerente. Gli Stati possono designare un organismo di coordinamento per le attività connesse agli articoli 4 e 6, informandone Commissione e altri Stati membri.
La direttiva introduce obiettivi minimi progressivi di controllo dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti:
- dall’1 maggio 2006: almeno 1%;
- dal 1° gennaio 2008: almeno 2%;
- dal 1° gennaio 2010: almeno 3%.
Dal 1° gennaio 2012 la Commissione può elevare la soglia al 4% se, sulla base delle statistiche raccolte, oltre il 90% dei veicoli controllati risulta dotato di tachigrafo digitale; nel valutare tale aumento tiene conto anche dell’efficacia delle misure di controllo esistenti e della disponibilità dei dati digitali nei locali delle imprese.
La distribuzione dei controlli deve rispettare quote minime tra strada e imprese:
- inizialmente almeno 15% su strada e 30% nei locali delle imprese;
- dal 1° gennaio 2008 almeno 30% su strada e 50% nei locali delle imprese.
Entro il 1° maggio 2007, se non già avvenuto, gli Stati membri devono attribuire alle autorità di controllo tutte le competenze giuridiche necessarie per eseguire correttamente i compiti ispettivi.
Controlli su strada
L’articolo 4 richiede controlli effettuati in luoghi e orari diversi, su una rete stradale sufficientemente ampia, per evitare l’elusione dei posti di controllo. Gli Stati devono predisporre posti di blocco su strade esistenti o progettate, o presso aree di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade, e organizzare i controlli con rotazione casuale e adeguato equilibrio geografico.
I controlli su strada devono essere non discriminatori. È espressamente vietato discriminare in base a:
- paese di immatricolazione del veicolo;
- paese di residenza del conducente;
- paese di stabilimento dell’impresa;
- origine e destinazione del viaggio;
- tipo di tachigrafo, analogico o digitale.
I funzionari devono disporre di un elenco dei principali punti da verificare e della strumentazione standard prevista dall’allegato II. Se un controllo su un veicolo immatricolato in un altro Stato membro lascia presumere infrazioni non verificabili per mancanza di dati, le autorità competenti devono prestarsi reciproca assistenza.
Controlli concertati e controlli nei locali delle imprese
L’articolo 5 impone agli Stati membri di organizzare almeno sei volte l’anno controlli concertati, svolti simultaneamente da due o più Stati membri ciascuno sul proprio territorio.
L’articolo 6 disciplina i controlli nei locali delle imprese, che devono essere organizzati tenendo conto dell’esperienza acquisita sulle diverse categorie di trasporto e sui diversi tipi di impresa, e svolti anche in presenza di gravi infrazioni riscontrate su strada. Tali controlli comprendono i punti indicati nelle parti A e B dell’allegato I.
Le autorità devono altresì considerare le informazioni fornite dagli organismi di collegamento di altri Stati membri. I controlli effettuati all’interno dell’amministrazione, sulla base dei documenti o dati trasmessi dalle imprese su richiesta, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali aziendali.
Collegamento intracomunitario, statistiche e scambio di informazioni
Ogni Stato membro deve designare un organismo di collegamento intracomunitario ai sensi dell’articolo 7, con funzioni di:
- coordinamento con gli organismi omologhi degli altri Stati membri per i controlli concertati;
- trasmissione delle statistiche biennali alla Commissione;
- punto di riferimento principale per le autorità competenti di altri Stati membri nei casi di scambio informativo e assistenza.
Gli Stati membri notificano tale designazione alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri.
L’articolo 8 prevede che le informazioni comunicate bilateralmente siano scambiate tra gli organismi notificati:
- almeno una volta ogni sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva;
- su richiesta specifica per singoli casi.
Gli Stati membri devono cercare di istituire sistemi elettronici di scambio; la Commissione definisce una metodologia comune per uno scambio efficace di informazioni.
L’articolo 3 richiede inoltre statistiche dettagliate sui controlli, suddivise per:
- controlli su strada: tipo di strada, paese di immatricolazione del veicolo, tipo di tachigrafo;
- controlli nei locali delle imprese: tipo di attività di trasporto, dimensioni del parco veicoli, tipo di tachigrafo.
Le statistiche sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione. Le autorità conservano i dati dell’anno precedente; le imprese conservano per un anno i verbali, i protocolli dei risultati e gli altri dati pertinenti relativi ai controlli.
Sistema di classificazione del rischio e imprese ad alto rischio
L’articolo 9 introduce un sistema nazionale di classificazione del rischio per le imprese di trasporto, basato sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni commesse ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. La Commissione deve sostenere il dialogo tra gli Stati membri per favorire la coerenza tra i vari sistemi nazionali.
Le imprese con rischio elevato devono essere sottoposte a controlli più rigorosi e frequenti. L’allegato III contiene un elenco iniziale non esaustivo delle infrazioni e la Commissione può adattarlo per definire orientamenti comuni e categorie di gravità. La categoria più grave è quella che comprende le violazioni tali da comportare un elevato rischio di morte o di lesioni gravi.
Contenuto dei controlli: allegato I
L’allegato I specifica i punti da verificare.
Nei controlli su strada occorre controllare in particolare:
- periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni e riposi giornalieri e settimanali;
- fogli di registrazione dei giorni precedenti, carta del conducente, memoria del tachigrafo o tabulati;
- eventuali superamenti della velocità autorizzata, definiti come periodi superiori a un minuto oltre 90 km/h per i veicoli N3 o 105 km/h per i veicoli M3;
- velocità istantanee degli ultimi 24 ore, se necessario;
- corretto funzionamento del tachigrafo e assenza di manipolazioni, oppure, se del caso, presenza dei documenti previsti dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
Nei locali delle imprese, oltre ai punti sopra indicati, vanno verificati:
- periodi di riposo settimanale e periodi di guida tra tali riposi;
- osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
- fogli di registrazione, dati e tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente.
Se viene accertata un’infrazione lungo la catena di trasporto, gli Stati membri possono verificare la corresponsabilità di altri soggetti che vi abbiano contribuito, come caricatori, commissionari o subappaltatori, incluso il controllo della conformità contrattuale dei servizi di trasporto.
Strumentazione standard per le unità di controllo
L’allegato II impone alle unità di controllo la disponibilità di:
- apparecchiature per scaricare i dati dall’unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggerli, analizzarli e/o inviarli a una banca dati centrale;
- apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo.
Infrazioni e orientamenti sulle sanzioni
L’allegato III contiene un elenco iniziale non esaustivo di infrazioni, tra cui:
- superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane;
- inosservanza del periodo minimo di riposo giornaliero o settimanale;
- inosservanza dei periodi minimi di interruzione;
- mancata installazione di un tachigrafo conforme al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Nelle dichiarazioni allegate, la Commissione indica come infrazioni gravi quelle che comportano:
- superamento del 20% o più dei tempi limite di guida;
- riduzione del 20% o più dei tempi minimi di riposo;
- riduzione del 33% o più dei periodi minimi di interruzione;
- installazione di un tachigrafo non conforme ai requisiti del regolamento (CEE) n. 3821/85.
Entro il 1° maggio 2009 la Commissione deve presentare una relazione sulle sanzioni previste dagli Stati membri per le infrazioni gravi.
Formazione, migliori prassi e modulo per assenze del conducente
L’articolo 11 impone alla Commissione di definire orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli, da pubblicare in una relazione biennale. Gli Stati membri devono organizzare programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi almeno una volta l’anno e promuovere scambi di personale almeno una volta l’anno tra gli organismi di collegamento intracomunitari.
La Commissione deve inoltre elaborare un modulo elettronico e stampabile da utilizzare in caso di assenza per malattia o ferie annuali del conducente, oppure in caso di guida di un altro veicolo escluso dal regolamento (CEE) n. 3820/85, nel periodo richiamato dall’articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
Gli Stati membri devono garantire una formazione adeguata agli agenti responsabili dei controlli.
Procedura di comitato, atti di esecuzione e aggiornamento degli allegati
L’articolo 12 affida l’assistenza alla Commissione al comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85. Nei casi di rinvio alla procedura, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 6.
L’articolo 13 consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione per:
- promuovere un’impostazione comune dell’applicazione della direttiva;
- favorire coerenza e interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85;
- agevolare il dialogo tra settore dei trasporti e autorità di controllo.
L’articolo 15 prevede che gli allegati possano essere aggiornati per adeguarli all’evoluzione delle migliori prassi.
Negoziati con paesi terzi e allineamento dell’AETR
L’articolo 14 dispone che la Comunità avvii negoziati con i paesi terzi interessati per una normativa equivalente non appena la direttiva entra in vigore. In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione informazioni sui controlli dei veicoli di paesi terzi.
Nelle dichiarazioni finali, la Commissione e gli Stati membri si impegnano a far sì che entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni dell’AETR siano allineate a quelle della direttiva; in caso contrario, la Commissione proporrà misure adeguate.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 1° aprile 2007. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione e una tabella di corrispondenza. Le norme interne devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla scelta degli Stati membri.
L’articolo 17 abroga la direttiva 88/599/CEE e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla nuova direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva fissa norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. Dai considerando emerge l’obiettivo di rafforzare controlli e sanzioni, garantire un’interpretazione armonizzata della normativa sociale nel trasporto su strada, ridurre e prevenire le infrazioni, migliorare la sicurezza stradale e contribuire all’armonizzazione delle condizioni di lavoro e alla concorrenza leale.
Sistemi di controllo nazionali e soglie minime
L’articolo 2 impone agli Stati membri di istituire controlli adeguati e regolari sia su strada sia nei locali delle imprese, riguardanti una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, conducenti, imprese e veicoli interessati. È richiesta una strategia nazionale coerente e, facoltativamente, un organismo di coordinamento da notificare alla Commissione e agli altri Stati membri. Entro il 1° maggio 2007, se non già avvenuto, devono essere attribuite alle autorità di controllo le necessarie competenze giuridiche. La percentuale minima di giorni di lavoro effettivo controllati è pari all’1% dal 1° maggio 2006, sale almeno al 2% dal 1° gennaio 2008 e almeno al 3% dal 1° gennaio 2010; dal 1° gennaio 2012 la Commissione può elevare la soglia al 4% se oltre il 90% dei veicoli controllati risulta dotato di tachigrafo digitale. Sono inoltre fissate quote minime tra controlli su strada e nei locali delle imprese: almeno 15% e 30% inizialmente, poi almeno 30% e 50% dal 1° gennaio 2008.
Statistiche, conservazione dati e relazione biennale
L’articolo 3 impone statistiche suddivise per tipologia di controllo su strada e nei locali delle imprese, includendo, tra l’altro, tipo di strada, paese di immatricolazione, tipo di tachigrafo, tipo di attività, dimensioni del parco veicoli. Le statistiche sono trasmesse alla Commissione ogni due anni e pubblicate in una relazione. Le autorità competenti conservano i dati dell’anno precedente; le imprese conservano per un anno i verbali, i protocolli dei risultati e gli altri dati pertinenti relativi ai controlli.
Controlli su strada
L’articolo 4 stabilisce che i controlli su strada devono essere effettuati in luoghi e orari diversi su una rete sufficientemente ampia, con posti di blocco adeguati e rotazione casuale. I controlli devono essere non discriminatori in base a immatricolazione del veicolo, residenza del conducente, stabilimento dell’impresa, origine/destinazione del viaggio o tipo di tachigrafo. I funzionari devono disporre di un elenco dei punti da verificare e della strumentazione standard. Se un controllo su un veicolo immatricolato in un altro Stato membro fa emergere indizi di infrazioni non verificabili per mancanza di dati, le autorità competenti devono assistersi reciprocamente.
Controlli concertati e controlli nei locali delle imprese
L’articolo 5 prevede almeno sei controlli concertati l’anno, svolti contemporaneamente da due o più Stati membri ciascuno sul proprio territorio. L’articolo 6 disciplina i controlli nei locali delle imprese, da organizzare tenendo conto dell’esperienza acquisita e da effettuare anche in caso di gravi infrazioni rilevate su strada. Tali controlli comprendono i punti indicati nell’allegato I e richiedono strumentazione standard. Le autorità devono tenere conto delle informazioni fornite dagli organismi di collegamento di altri Stati membri; i controlli interni effettuati su documenti o dati richiesti alle imprese hanno lo stesso valore dei controlli nei locali.
Collegamento intracomunitario e scambio di informazioni
L’articolo 7 obbliga ciascuno Stato membro a designare un organismo incaricato del coordinamento con gli organismi omologhi per i controlli concertati, della trasmissione delle statistiche biennali e del ruolo di riferimento per i rapporti con altre autorità competenti. L’organismo è rappresentato nel comitato previsto dall’articolo 12. L’articolo 8 dispone che le informazioni scambiate bilateralmente siano trasmesse tra gli organismi notificati almeno ogni sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva e anche su richiesta per singoli casi; gli Stati membri devono cercare di istituire sistemi di scambio elettronico e la Commissione definisce una metodologia comune.
Classificazione del rischio e controlli rafforzati
L’articolo 9 impone agli Stati membri di introdurre un sistema di classificazione del rischio per le imprese di trasporto, basato sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85. Le imprese ad alto rischio devono essere sottoposte a controlli più rigorosi e frequenti. Un elenco iniziale non esaustivo delle infrazioni è contenuto nell’allegato III; la Commissione può adattarlo per definire linee guida comuni e categorie di gravità, con la categoria più grave riservata alle violazioni che comportano elevato rischio di morte o lesioni gravi.
Relazione sulle sanzioni e migliori prassi
L’articolo 10 prevede che entro il 1° maggio 2009 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle sanzioni previste dagli Stati membri per le infrazioni gravi. L’articolo 11 impone alla Commissione di definire orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli, pubblicati in una relazione biennale. Gli Stati membri devono organizzare programmi congiunti di formazione almeno una volta l’anno, promuovere scambi di personale almeno una volta l’anno e assicurare che gli agenti addetti ai controlli ricevano una formazione adeguata. È inoltre previsto un modulo elettronico e stampabile per le assenze per malattia o ferie annuali del conducente o per la guida di un altro veicolo escluso dal regolamento (CEE) n. 3820/85.
Procedura di comitato, atti di esecuzione e allegati
L’articolo 12 rinvia alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per la procedura prevista all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione. L’articolo 13 consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione per promuovere un’impostazione comune, favorire coerenza e interpretazione armonizzata, e agevolare il dialogo tra settore dei trasporti e autorità di controllo. L’articolo 15 consente l’aggiornamento degli allegati secondo la procedura del comitato.
Rapporti con paesi terzi e recepimento
L’articolo 14 prevede l’avvio di negoziati con i paesi terzi per una normativa equivalente e, nel frattempo, l’obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni sui controlli dei veicoli di paesi terzi. L’articolo 16 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 1° aprile 2007, con comunicazione immediata alla Commissione e tabella di corrispondenza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è rivolta agli Stati membri. L’articolo 17 abroga la direttiva 88/599/CEE e fa salvi i riferimenti ad essa, da intendersi come riferiti alla nuova direttiva.
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