Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/28

Direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/28/CE modifica due direttive quadro dell'omologazione veicoli per adeguarle al progresso tecnico in materia di radar a corto raggio. L'intervento principale consiste nella semplificazione degli adempimenti documentali relativi ai veicoli dotati di radar a 24 GHz e nella soppressione dei riferimenti al radar a 79 GHz nei documenti di omologazione e nel certificato di conformità. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2006 e applicarle dal 1º luglio 2006.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sull'omologazione dei veicoli e sulla compatibilità elettromagnetica per i radar a corto raggio, con semplificazione dei dati da indicare nel certificato di conformità e soppressione di alcuni riferimenti alla banda 79 GHz.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento, e incide sulla disciplina dell'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi della direttiva 70/156/CEE, nonché sulla direttiva specifica 72/245/CEE relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche dei veicoli. Sul piano materiale riguarda i veicoli equipaggiati con apparecchiature radar a corto raggio nella banda 24 GHz; la banda 79 GHz viene richiamata solo nei considerando come contesto tecnico, ma la direttiva elimina gli obblighi informativi ad essa riferiti. Le modifiche operano sui modelli documentali e sui certificati di conformità previsti dagli allegati delle due direttive richiamate.

Adeguamento tecnico dell'omologazione veicoli per i radar a corto raggio

La direttiva 2006/28/CE interviene, per adeguamento al progresso tecnico, sulla disciplina UE dell'omologazione dei veicoli e della compatibilità elettromagnetica. In particolare, semplifica gli obblighi informativi legati ai radar a corto raggio per autoveicoli, tenendo conto del quadro di armonizzazione delle bande 24 GHz e 79 GHz e della disciplina, richiamata nei considerando, sul controllo dei veicoli dotati di apparati a 24 GHz.

Finalità e contesto normativo

L'atto modifica la direttiva 72/245/CEE, inserita nel sistema di omologazione previsto dalla direttiva 70/156/CEE. La Commissione evidenzia che:

  • l'uso della banda 24 GHz è limitato nel tempo e richiede controlli nazionali sul numero di veicoli immatricolati con tale apparecchiatura;
  • le modalità di raccolta dei dati possono essere semplificate;
  • non è più necessario richiedere dati sul 79 GHz ai fini del controllo, poiché tale banda non interferisce con altre applicazioni e il suo uso non è limitato;
  • la direttiva non incide sulla validità dell'omologazione dei veicoli non dotati di radar a corto raggio nella banda 24 GHz.

Modifiche alla direttiva 72/245/CEE

La direttiva dispone una serie di modifiche puntuali agli allegati della direttiva 72/245/CEE:

  • soppressione dell'allegato I, punto 2.1.14;
  • sostituzione del punto 12.7.1 dell'allegato II A con una formulazione che chiede di indicare se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz, con le opzioni sì/no/facoltativo;
  • soppressione del punto 12.7.2 dell'allegato II A;
  • modifica dell'appendice dell'allegato III A con la medesima nuova formulazione al punto 1.3.1 e soppressione del punto 1.3.2;
  • soppressione, all'allegato III C, delle parole "Timbro dell'amministrazione" e della relativa casella.

La ratio è eliminare elementi documentali ritenuti superflui e concentrare il controllo sulla sola presenza di apparecchiature radar a 24 GHz.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

Poiché le modifiche alla direttiva settoriale si riflettono sul regime generale di omologazione, la direttiva aggiorna anche la direttiva 70/156/CEE:

  • all'allegato I e all'allegato III, parte I, sezione A, il punto 12.7.1 è sostituito con la stessa formulazione relativa ai radar a corto raggio nella banda 24 GHz;
  • il punto 12.7.2 è soppresso in entrambi i casi;
  • all'allegato IX, pagina 2 dei modelli del certificato di conformità (CoC), la voce 50 viene sostituita da una nota che impone al fabbricante, se il veicolo è equipaggiato con radar a 24 GHz secondo la decisione 2005/50/CE, di indicare la dicitura "Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz";
  • sono soppressi i punti 50.1, 50.2 e 50.3.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva è vincolante quanto al risultato da conseguire, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • applicare tali disposizioni dal 1º luglio 2006;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
  • assicurare che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono recepire tempestivamente le modifiche nei rispettivi ordinamenti nazionali e nelle procedure di omologazione e certificazione dei veicoli.

Disposizioni principali

Modifiche alla direttiva 72/245/CEE

Sono soppressi l'allegato I, punto 2.1.14, e il punto 12.7.2 dell'allegato II A e dell'appendice dell'allegato III A; i punti 12.7.1 e 1.3.1 sono riscritti per indicare solo se il veicolo è equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda 24 GHz, con opzione sì/no/facoltativo. All'allegato III C sono eliminate le parole "Timbro dell'amministrazione" e la relativa casella.

Modifiche alla direttiva 70/156/CEE

L'allegato I e l'allegato III, parte I, sezione A, sono adeguati con la stessa nuova formulazione relativa alla presenza di apparecchiature radar a corto raggio nella banda 24 GHz e con la soppressione del punto 12.7.2. Nell'allegato IX, pagina 2 del certificato di conformità, la voce 50 è sostituita con una nota che impone al fabbricante di indicare, se del caso, la dicitura "Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz"; sono soppressi i punti 50.1, 50.2 e 50.3.

Recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie; devono applicarle dal 1º luglio 2006. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolicompatibilità elettromagneticatelecomunicazioni/radiofrequenzesicurezza stradalediritto tecnico-industriale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.