Direttiva 2006/27
Direttiva 2006/27/CE della Commissione, del 3 marzo 2006 , che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna per il progresso tecnico una serie di direttive "figlie" del sistema di omologazione CE per veicoli a due o tre ruote. Le modifiche riguardano soprattutto requisiti tecnici e marcature di componenti e sistemi, oltre a chiarimenti su veicoli carrozzati/non carrozzati e sugli ancoraggi delle cinture di sicurezza. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di non ostacolare, da una certa data, la commercializzazione e l’omologazione dei veicoli conformi alle nuove prescrizioni e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2006.
Direttiva di adeguamento tecnico che modifica, ai fini dell’omologazione CE dei veicoli a due o tre ruote, le direttive su frenatura, iscrizioni regolamentari, prestazioni del motore/velocità massima e taluni elementi o caratteristiche costruttive.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore a due o tre ruote soggetti alla procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2002/24/CE, nonché ai relativi costruttori, autorità di omologazione e servizi tecnici. Incide sulle direttive 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE, aggiornandone gli allegati tecnici; riguarda in particolare frenatura, marcature/iscrizioni regolamentari, velocità massima per costruzione, sporgenze esterne, convertitori catalitici, silenziatori, ancoraggi cinture di sicurezza e dispositivi di sbrinamento/disappannamento. È direttiva di armonizzazione tecnica applicabile anche ai fini SEE, senza fissare una disciplina generale diversa per settori estranei.
Direttiva 2006/27/CE della Commissione: adeguamento tecnico della normativa UE sui veicoli a due o tre ruote
La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote disciplinato dalla direttiva 2002/24/CE. I considerando chiariscono che l’obiettivo è mantenere l’equivalenza con il regolamento n. 78 CEE/ONU, semplificare alcune prescrizioni e precisare l’applicazione di specifiche regole tecniche su sicurezza e componenti.
Finalità e contesto normativo
La direttiva modifica diverse direttive settoriali già integrate nel procedimento di omologazione CE: 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE e 97/24/CE. Le modifiche non istituiscono una disciplina autonoma generale, ma aggiornano allegati e requisiti tecnici per adeguarli al progresso tecnico e garantire coerenza del sistema di omologazione.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i veicoli a motore a due o tre ruote soggetti a omologazione CE, nonché gli adempimenti dei costruttori, delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici. Le modifiche toccano frenatura, iscrizioni regolamentari, prestazioni e velocità massima, sporgenze esterne, convertitori catalitici, silenziatori, ancoraggi delle cinture di sicurezza e dispositivi di sbrinamento/disappannamento del parabrezza.
Modifiche alla disciplina sulla frenatura
L’allegato della direttiva 93/14/CEE viene aggiornato con un divieto espresso: le guarnizioni di freni non possono contenere amianto. Vengono inoltre riformulate le norme di prova sull’efficienza di frenatura, precisando che l’efficienza può essere valutata sulla base della distanza di frenatura e/o della decelerazione media di regime. La direttiva dettaglia anche le definizioni tecniche di distanza di frenatura, velocità iniziale, decelerazione media di regime e i requisiti di precisione degli strumenti di misura.
Iscrizioni regolamentari e velocità massima
Per la direttiva 93/34/CEE si semplificano le regole sulle iscrizioni regolamentari dei veicoli, chiarendo la struttura della seconda parte del codice identificativo del veicolo. Per la direttiva 95/1/CE si modifica la disciplina sulla velocità massima: il valore deve essere espresso in km/h come media aritmetica di due prove consecutive, purché i risultati differiscano di non oltre il 3%; l’arrotondamento avviene al numero intero più vicino, con arrotondamento per eccesso in caso di metà esatta.
Per i veicoli la cui velocità massima non è limitata dalla definizione di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2002/24/CE, non è richiesta una prova di omologazione specifica e si accetta la velocità dichiarata dal fabbricante nella scheda informativa.
Sporgenze esterne e distinzione tra veicoli carrozzati e non carrozzati
La direttiva 97/24/CE viene modificata per chiarire le prescrizioni sulle sporgenze esterne applicabili ai veicoli a due ruote e, in modo più articolato, ai veicoli a tre ruote, quadricicli leggeri e quadricicli. Vengono introdotte definizioni di veicolo carrozzato e non carrozzato, basate sulla presenza di almeno quattro elementi tra parabrezza, pianale, tetto e pareti o porte laterali e posteriori.
È attribuito all’autorità di omologazione o al servizio tecnico un margine di discrezionalità: previo confronto con il fabbricante, possono applicare le prescrizioni dell’allegato più idoneo al veicolo o a una sua parte, in base alla condizione più sfavorevole.
Marcatura di convertitori catalitici e silenziatori
La direttiva rafforza e uniforma gli obblighi di marcatura per convertitori catalitici e silenziatori. Per i convertitori catalitici originali e di ricambio d’origine, nonché per i silenziatori d’origine, devono figurare almeno:
- il marchio "e" seguito dal codice del paese che ha rilasciato l’omologazione;
- il nome o marchio registrato del fabbricante del veicolo;
- il marchio e il numero di identificazione del pezzo.
Le indicazioni devono essere leggibili, indelebili e visibili nella posizione prevista sul veicolo. Sono inoltre aggiornate le corrispondenti voci informative negli allegati tecnici.
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
Il capitolo 11 della direttiva 97/24/CE viene riscritto e dedicato agli ancoraggi delle cinture di sicurezza e alle cinture di sicurezza per ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli. Vengono introdotte o precisate le definizioni di sedile e sedile concavo; un sedile concavo è quello in cui il passeggero siede a cavalcioni.
Gli ancoraggi devono essere installati per tutti i sedili di ciclomotori a tre ruote, tricicli, quadricicli leggeri e quadricicli. Sono richiesti ancoraggi adatti a cinture a tre punti per i sedili che presentano schienale o equivalente e una certa configurazione strutturale posteriore; negli altri casi sono ammessi ancoraggi per cinture addominali. Per i ciclomotori a tre ruote o i quadricicli con massa a vuoto inferiore a 250 kg gli ancoraggi non sono obbligatori.
Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza
Nel capitolo 12 si introduce una definizione specifica di veicolo carrozzato. La regola generale impone a tutti i veicoli un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza, capace di rimuovere brina, ghiaccio e appannamento della superficie interna.
Sono previste esclusioni: il dispositivo non è richiesto per i ciclomotori a tre ruote carrozzati con motore non superiore a 4 kW, né per i veicoli con parabrezza installato in modo tale che non vi siano strutture di sostegno o pannelli fissati al parabrezza sporgenti posteriormente per più di 100 mm. Il dispositivo è invece richiesto per i veicoli con tetto permanente, staccabile o retraibile.
Termine di recepimento e applicazione nel tempo
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2006 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Quanto agli effetti sul mercato, dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né vietare registrazione, vendita o entrata in servizio dei veicoli conformi alle direttive modificate; dal 1° luglio 2007 devono invece rifiutare l’omologazione CE ai nuovi tipi non conformi.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di scelta quanto alla forma e ai mezzi di attuazione, fermo restando l’obbligo di conseguire il risultato imposto dalla direttiva.
Disposizioni principali
Aggiornamento tecnico delle direttive settoriali
L’articolo 1 modifica l’allegato della direttiva 93/14/CEE; l’articolo 2 modifica l’allegato della direttiva 93/34/CEE; l’articolo 3 modifica l’allegato I della direttiva 95/1/CE; l’articolo 4 modifica numerosi allegati della direttiva 97/24/CE. La finalità dichiarata nei considerando è l’adeguamento al progresso tecnico, anche per mantenere l’equivalenza con il regolamento n. 78 CEE/ONU e semplificare alcune prescrizioni.
Frenatura: divieto di amianto e affinamento delle prove
Nell’allegato della direttiva 93/14/CEE si introduce il divieto che le guarnizioni di freni contengano amianto. Vengono anche ridefinite le modalità di prova dell’efficienza di frenatura, la nozione di distanza di frenatura e di decelerazione media di regime, i criteri di precisione degli strumenti e la definizione di freno "freddo" (temperatura inferiore a 100 °C sul disco o all’esterno del tamburo).
Iscrizioni regolamentari e velocità massima
Nell’allegato della direttiva 93/34/CEE si semplifica la struttura delle iscrizioni regolamentari dei veicoli, definendo con maggiore precisione la seconda parte del codice identificativo del veicolo. Nell’allegato I della direttiva 95/1/CE si modifica la regola sulla misurazione della velocità massima, che va espressa come media aritmetica di due prove consecutive con scarto massimo del 3%, con arrotondamento al numero intero più vicino; per i veicoli non soggetti a limitazione di velocità ai sensi della direttiva 2002/24/CE, la velocità accettata è quella dichiarata dal fabbricante nella scheda informativa.
Sporgenze esterne, veicoli carrozzati e non carrozzati
La direttiva 97/24/CE viene modificata per chiarire l’applicazione delle prescrizioni sulle sporgenze esterne ai veicoli a due ruote e ai veicoli a tre ruote/quadricicli. Si introducono definizioni di "veicolo carrozzato" e "veicolo non carrozzato" e si attribuisce all’autorità di omologazione o al servizio tecnico la discrezionalità di applicare, previo confronto con il costruttore, le prescrizioni dell’allegato più pertinente al veicolo o a una sua parte, secondo la condizione più sfavorevole.
Marcatura di convertitori catalitici e silenziatori
Per convertitori catalitici originali e di ricambio d’origine, e per i silenziatori d’origine, si impone l’indicazione almeno del marchio "e" con il codice del paese che ha rilasciato l’omologazione, del nome o marchio registrato del fabbricante e del marchio/numero d’identificazione del pezzo. Le indicazioni devono essere leggibili, indelebili e visibili nella posizione prevista sul veicolo. Sono anche aggiornate le corrispondenti schede e voci informative degli allegati tecnici.
Ancoraggi cinture di sicurezza per tricicli e quadricicli
Il capitolo 11 della direttiva 97/24/CE viene riscritto e intitolato agli ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza di ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli. Si definiscono "sedile" e "sedile concavo" e si stabilisce che gli ancoraggi delle cinture devono essere installati per tutti i sedili di ciclomotori a tre ruote, tricicli, quadricicli leggeri e quadricicli. Sono richiesti ancoraggi per cinture a tre punti in presenza di schienale e di determinate condizioni strutturali; per gli altri sedili sono ammissibili ancoraggi per cinture addominali. L’obbligo non si applica ai ciclomotori a tre ruote o ai quadricicli con massa a vuoto inferiore a 250 kg.
Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza
Nel capitolo 12 si introduce una definizione di "veicolo carrozzato" e si stabilisce che tutti i veicoli devono avere un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza. La prescrizione non è richiesta per i ciclomotori a tre ruote carrozzati con motore non superiore a 4 kW, né per i veicoli con parabrezza installato senza strutture o pannelli sporgenti posteriormente per oltre 100 mm; è invece richiesta per i veicoli con tetto permanente, staccabile o retraibile.
Obblighi degli Stati membri e date di applicazione
L’articolo 5 prevede che, dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri non possano rifiutare l’omologazione CE né vietare registrazione, vendita o entrata in servizio dei veicoli conformi alle direttive modificate. Dal 1° luglio 2007 devono rifiutare l’omologazione CE dei nuovi tipi non conformi. L’articolo 6 impone il recepimento entro il 31 dicembre 2006, con comunicazione alla Commissione del testo nazionale e della tavola di concordanza; le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 8 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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