Direttiva 2006/30
Direttiva 2006/30/CE della Commissione, del 13 marzo 2006 , che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui del gruppo benomil per cereali, prodotti di origine animale e diversi prodotti vegetali, sulla base del riesame dei dati tossicologici e dell’esposizione dei consumatori. Modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, includendo anche l’okra (gombo) tra gli ortaggi disciplinati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 14 settembre 2006 e applicarle dal 15 settembre 2006.
Modifica dei limiti massimi di residui del gruppo benomil negli alimenti di origine vegetale e animale, e inserimento dell’okra (gombo) tra i prodotti disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, come disciplinati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Interessa quindi gli alimenti immessi sul mercato nell’Unione europea per i quali si fissano o si aggiornano i LMR del gruppo benomil (benomil, carbendazim e tiofanato-metile, espressi come carbendazim o nelle forme indicate).
Direttiva 2006/30/CE della Commissione: limiti massimi di residui del gruppo benomil
La direttiva interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) del gruppo benomil nei cereali, nei prodotti di origine animale e in numerosi prodotti di origine vegetale. Il riesame si fonda sulla valutazione dell’esposizione dei consumatori a breve e a lungo termine, svolta secondo le prassi comunitarie e gli orientamenti OMS, con l’obiettivo di evitare esposizioni tossicologicamente inaccettabili.
Finalità e base tecnica della revisione
La Commissione rileva che i LMR devono essere periodicamente riesaminati alla luce dei nuovi dati disponibili. Quando gli usi autorizzati di prodotti fitosanitari non determinano residui rilevabili, oppure mancano usi autorizzati o dati sufficienti, i LMR possono essere fissati al limite inferiore di determinazione analitica. Nel caso di specie, la valutazione scientifica dell’esposizione acuta e cronica ha condotto alla definizione di nuovi valori compatibili con la tutela dei consumatori.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda tre gruppi di prodotti disciplinati da altrettante direttive settoriali:
- cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
L’intervento si concentra sui residui di benomil, carbendazim e tiofanato-metile, considerati secondo le modalità di espressione indicate negli allegati modificati. Viene inoltre inserita l’okra (gombo) nell’elenco degli ortaggi contemplati dalla direttiva 90/642/CEE.
Modifiche alla direttiva 86/362/CEE: cereali
L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è sostituito per le voci relative al gruppo benomil. I limiti vengono ridefiniti per:
- benomil e carbendazim, espressi come carbendazim;
- tiofanato-metile.
Per i cereali sono indicati valori specifici per orzo, avena, segale, triticale, frumento e altri cereali. In più punti il valore è fissato a 0,01 mg/kg, con la precisazione che tale dato corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica.
Modifiche alla direttiva 86/363/CEE: prodotti di origine animale
L’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è modificato per i residui di carbendazim e tiofanato-metile, espressi come carbendazim. I prodotti interessati sono:
- carni, incluso il grasso, preparazioni di carni, frattaglie e grassi animali;
- latte e prodotti lattiero-caseari;
- uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d’uovo.
Per tutte queste categorie è fissato il valore di 0,05 mg/kg, anch’esso qualificato come limite inferiore di determinazione analitica.
Modifiche alla direttiva 90/642/CEE: prodotti vegetali e inserimento dell’okra
L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è sostituito per il gruppo benomil. La colonna dei residui distingue tra:
- somma di benomil e carbendazim, espressa come carbendazim;
- tiofanato-metile.
I nuovi LMR coprono un ampio elenco di prodotti vegetali, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Tra le novità esplicite vi è l’inserimento dell’okra (gombo) nella categoria degli ortaggi a frutto, sottocategoria delle solanacee.
Per vari prodotti sono previsti valori specifici, mentre in altri casi si applica il limite inferiore di determinazione analitica indicato con l’asterisco. La direttiva elenca in modo dettagliato le principali categorie: agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, frutta varia, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, ortaggi a stelo, funghi, legumi da granella secchi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 14 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicarle dal 15 settembre 2006;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tabella di concordanza;
- trasmettere anche i provvedimenti nazionali essenziali nella materia disciplinata dalla direttiva.
La direttiva prevede inoltre che, negli atti nazionali di recepimento, venga fatto riferimento alla direttiva stessa oppure che tale riferimento sia inserito all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali è richiesto un recepimento interno entro il termine indicato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei LMR del gruppo benomil
La direttiva rivede i limiti massimi di residui per benomil, carbendazim e tiofanato-metile alla luce dei nuovi dati scientifici, delle valutazioni dell’esposizione cronica e acuta dei consumatori e degli orientamenti OMS. I nuovi valori sono fissati negli allegati modificati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; in vari casi il limite coincide con il limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica della direttiva 90/642/CEE: inserimento dell’okra (gombo)
Nell’allegato I della direttiva 90/642/CEE, nella categoria degli ortaggi freschi/non cotti/congelati o secchi, sottocategoria "ortaggi a frutto, solanacee", è aggiunta la voce "Okra (gombo)" tra "Melanzane" e "Altre".
Modifica della direttiva 86/362/CEE: cereali
L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è sostituito per quanto riguarda le righe relative a benomil/carbendazim e tiofanato-metile. Sono fissati limiti differenziati per orzo, avena, segale, triticale, frumento e altri cereali, con valori specifici e con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica per alcune voci.
Modifica della direttiva 86/363/CEE: prodotti di origine animale
L’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è modificato per i residui di carbendazim e tiofanato-metile espressi come carbendazim. Per carni e derivati, latte e latticini, uova e prodotti ovoprodotti è previsto il valore di 0,05 mg/kg, indicato come limite inferiore di determinazione analitica.
Modifica della direttiva 90/642/CEE: prodotti vegetali
L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è sostituito per il gruppo benomil. Sono ridefiniti i limiti per frutta fresca/secca/congelata, ortaggi, legumi freschi e secchi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, distinguendo tra somma di benomil e carbendazim espressa come carbendazim e tiofanato-metile.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 14 settembre 2006 le disposizioni necessarie di recepimento e applicarle dal 15 settembre 2006. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di concordanza, oltre ai provvedimenti nazionali essenziali nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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