Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2006/24

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE

Normativa europea32006L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza a livello UE gli obblighi di conservazione di specifiche categorie di dati di traffico e ubicazione relativi alle comunicazioni elettroniche, al fine di renderli disponibili per l’indagine e il perseguimento di reati gravi. Introduce un quadro comune su categorie di dati, periodo minimo e massimo di conservazione, sicurezza, accesso da parte delle autorità competenti e controlli, lasciando agli Stati membri margini significativi su accesso, procedure e scelta dei mezzi di attuazione. Modifica inoltre la direttiva 2002/58/CE, escludendo dall’ambito del suo articolo 15 i dati la cui conservazione è espressamente prevista dalla nuova disciplina.

Conservazione obbligatoria di determinati dati di traffico e ubicazione generati nell’ambito dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, con modifica della direttiva 2002/58/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione, limitatamente ai dati generati o trattati nell’ambito della fornitura dei servizi. Riguarda i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione e i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato, sia persone fisiche sia giuridiche; non si applica al contenuto delle comunicazioni elettroniche, comprese le informazioni consultate tramite la rete. Restano fuori dall’ambito della direttiva i dati non specificamente elencati all’articolo 5, nonché la conservazione per finalità diverse da quelle contemplate, che continua a essere disciplinata dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE. È prevista, inoltre, una facoltà per gli Stati membri di differire fino al 15 marzo 2009 l’applicazione alla conservazione dei dati relativi ad accesso Internet, telefonia via Internet e posta elettronica su Internet.

Conservazione dei dati di comunicazione elettronica per finalità investigative

La direttiva 2006/24/CE nasce dall’esigenza di armonizzare, nel mercato interno, gli obblighi di conservazione di taluni dati di traffico e ubicazione generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e dalle reti pubbliche di comunicazione. Il contesto normativo è quello della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2002/58/CE, ma la nuova disciplina introduce una deroga specifica alla regola generale di cancellazione o anonimizzazione dei dati non più necessari, al fine di assicurare la disponibilità delle informazioni per la prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi.

Finalità e ratio dell’intervento

La direttiva mira a superare le divergenze tra legislazioni nazionali in materia di data retention, considerate ostacolo al mercato interno e alla cooperazione investigativa. Il legislatore dell’Unione richiama espressamente la necessità di rispettare l’articolo 8 CEDU e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sottolineando che la conservazione dei dati deve essere proporzionata e limitata ai soli dati necessari, senza estendersi al contenuto delle comunicazioni.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che operano nell’ambito della giurisdizione dello Stato membro. L’ambito oggettivo comprende i dati relativi al traffico, i dati relativi all’ubicazione e i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente registrato, sia persone fisiche sia giuridiche. Restano esclusi il contenuto delle comunicazioni e le informazioni consultate tramite la rete.

L’articolo 2 definisce in modo puntuale le nozioni rilevanti, tra cui:

  • dati;
  • utente;
  • servizio telefonico;
  • identificativo dell’utente;
  • etichetta di ubicazione (Cell ID);
  • tentativo di chiamata non riuscito.

Obbligo di conservazione e categorie di dati

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure per garantire che i dati elencati all’articolo 5, se generati o trattati nel quadro dei servizi interessati, siano conservati conformemente alla direttiva. La conservazione riguarda anche, in presenza dei presupposti tecnici indicati, i dati relativi ai tentativi di chiamata non riusciti; non è invece imposta la conservazione delle chiamate non collegate.

L’articolo 5 elenca tassativamente le categorie di dati da conservare, distinguendo tra telefonia fissa/mobile, accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet. In particolare, vengono in rilievo:

  • identificazione della fonte e della destinazione della comunicazione;
  • data, ora e durata;
  • tipo di comunicazione;
  • identificativi tecnici delle apparecchiature e degli utenti (numero chiamante, IP, IMSI, IMEI, identificativi utente);
  • dati di ubicazione delle apparecchiature mobili (Cell ID).

È espressamente vietata la conservazione del contenuto della comunicazione.

Accesso ai dati, sicurezza e controllo

L’articolo 4 stabilisce che i dati conservati possono essere trasmessi solo alle autorità nazionali competenti e solo in casi specifici, secondo la normativa nazionale. Le procedure di accesso e le condizioni da rispettare sono rimesse agli Stati membri, ma devono restare conformi ai principi di necessità e proporzionalità e al quadro UE e CEDU.

Per la sicurezza dei dati, l’articolo 7 impone ai fornitori standard minimi di protezione: qualità dei dati, misure tecniche e organizzative contro perdita, alterazione, distruzione, accessi e divulgazioni non autorizzati, accesso limitato a persone autorizzate e distruzione dei dati alla fine del periodo di conservazione, salvo quelli consultati e conservati. L’articolo 9 prevede un controllo da parte di una o più autorità pubbliche indipendenti, eventualmente coincidenti con le autorità di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

Durata della conservazione e possibile proroga eccezionale

L’articolo 6 fissa una finestra temporale obbligatoria compresa tra sei mesi e due anni dalla data della comunicazione. Ciò lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel determinare il periodo concreto, purché non inferiore al minimo e non superiore al massimo.

In via eccezionale, l’articolo 12 consente a uno Stato membro che affronti circostanze particolari di prorogare, per un periodo limitato, il periodo massimo di conservazione. La misura deve essere notificata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e motivata; la Commissione decide entro sei mesi. In assenza di decisione, la misura si considera approvata.

Responsabilità, ricorsi e sanzioni

L’articolo 13 impone l’attuazione piena delle disposizioni nazionali in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni previste dal capo III della direttiva 95/46/CE. Inoltre, l’accesso o trasferimento intenzionale non autorizzato di dati conservati deve essere punito con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, anche di natura amministrativa o penale.

Obblighi di reporting e valutazione

L’articolo 10 impone agli Stati membri l’invio annuale alla Commissione di statistiche prive di dati personali, relative ai casi in cui le informazioni sono state trasmesse alle autorità competenti, al tempo intercorso tra conservazione e richiesta e ai casi di mancato soddisfacimento delle richieste.

L’articolo 14 prevede che la Commissione presenti entro il 15 settembre 2010 una valutazione dell’applicazione della direttiva e del suo impatto su operatori economici e consumatori, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle statistiche ricevute. La valutazione deve essere resa pubblica e può condurre a modifiche, soprattutto riguardo alle categorie di dati e ai periodi di conservazione.

Recepimento, entrata in vigore e facoltà di rinvio settoriale

Il termine di recepimento è fissato al 15 settembre 2007. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

L’articolo 15, paragrafo 3, riconosce agli Stati membri la facoltà di differire fino al 15 marzo 2009 l’applicazione della direttiva ai dati relativi ad accesso Internet, telefonia via Internet e posta elettronica su Internet. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica della direttiva 2002/58/CE

La direttiva modifica espressamente la direttiva 2002/58/CE, inserendo all’articolo 15 un paragrafo 1 bis che esclude dall’ambito della deroga generale i dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla nuova disciplina. In tal modo, la conservazione obbligatoria introdotta dalla direttiva 2006/24/CE si colloca come regime speciale rispetto alla disciplina generale della riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Disposizioni principali

Obiettivo di armonizzazione e finalità

All’articolo 1 la direttiva impone agli Stati membri di armonizzare gli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e delle reti pubbliche di comunicazione in materia di conservazione di determinati dati generati o trattati nel servizio, per garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, definiti da ciascuno Stato membro nel proprio diritto nazionale.

Ambito materiale e definizioni

L’articolo 1, paragrafo 2, limita l’applicazione ai dati di traffico, ai dati di ubicazione e ai dati connessi necessari per identificare abbonato o utente registrato, escludendo il contenuto delle comunicazioni. L’articolo 2 rinvia alle definizioni delle direttive 95/46/CE, 2002/21/CE e 2002/58/CE e chiarisce nozioni come "dati", "utente", "servizio telefonico", "identificativo dell’utente", "etichetta di ubicazione" e "tentativo di chiamata non riuscito".

Obbligo di conservazione e tentativi di chiamata non riusciti

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare misure per garantire che i dati di cui all’articolo 5, se generati o trattati nel quadro dei servizi interessati e nell’ambito della loro giurisdizione, siano conservati secondo la direttiva. Il paragrafo 2 include anche i dati relativi ai tentativi di chiamata non riusciti, ma solo quando tali dati siano generati, trattati e immagazzinati o trasmessi nel processo di fornitura del servizio; non è invece richiesta la conservazione delle chiamate non collegate.

Accesso ai dati da parte delle autorità competenti

L’articolo 4 impone di garantire che i dati conservati siano trasmessi solo alle autorità nazionali competenti, in casi specifici e conformemente alla normativa nazionale. Le procedure e le condizioni di accesso sono rimesse alla legislazione nazionale, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e delle norme UE e CEDU, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Categorie di dati da conservare

L’articolo 5 elenca in modo tassativo le categorie di dati da conservare, tra cui: identificazione della fonte e della destinazione della comunicazione; data, ora e durata; tipo di comunicazione; apparecchiature di comunicazione e identificativi tecnici (tra cui numeri telefonici, IMSI, IMEI, IP, identificativi utente); ubicazione delle apparecchiature mobili (Cell ID). L’articolo 5, paragrafo 2, vieta espressamente la conservazione del contenuto della comunicazione.

Periodo di conservazione

L’articolo 6 stabilisce che i dati di cui all’articolo 5 devono essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni dalla data della comunicazione, lasciando agli Stati membri la scelta del termine concreto entro questo intervallo.

Protezione, sicurezza e distruzione dei dati

L’articolo 7 prescrive principi minimi di sicurezza: stessa qualità e protezione dei dati in rete; misure tecniche e organizzative contro distruzione, alterazione, perdita, accesso o divulgazione non autorizzati; accesso riservato a persone autorizzate; distruzione dei dati alla fine del periodo di conservazione, salvo quelli consultati e conservati.

Conservazione e disponibilità immediata

L’articolo 8 richiede che i dati siano conservati in modo da poter essere trasmessi immediatamente alle autorità competenti su richiesta, insieme a ogni informazione necessaria collegata ai dati stessi.

Controllo indipendente

L’articolo 9 impone agli Stati membri di designare una o più autorità pubbliche responsabili del controllo dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza dei dati conservati; tali autorità possono coincidere con quelle di cui all’articolo 28 della direttiva 95/46/CE e devono operare in totale indipendenza.

Statistiche annuali alla Commissione

L’articolo 10 prevede l’invio annuale alla Commissione di statistiche, prive di dati personali, sui casi di trasmissione alle autorità competenti, sul tempo trascorso tra conservazione e richiesta e sui casi in cui la richiesta non sia stata soddisfatta.

Modifica della direttiva 2002/58/CE

L’articolo 11 inserisce nell’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE un paragrafo 1 bis, disponendo che la deroga del paragrafo 1 non si applica ai dati la cui conservazione è specificamente prevista dalla direttiva 2006/24/CE per le finalità dell’articolo 1, paragrafo 1.

Proroga eccezionale del periodo massimo di conservazione

L’articolo 12 consente, in circostanze particolari, una proroga limitata del periodo massimo di conservazione da parte dello Stato membro interessato, con notifica immediata alla Commissione e agli altri Stati membri e con motivazione. La Commissione decide entro sei mesi approvando o respingendo la misura; in mancanza di decisione, la misura si intende approvata.

Ricorsi, responsabilità e sanzioni

L’articolo 13 richiede l’applicazione piena delle norme nazionali di attuazione del capo III della direttiva 95/46/CE in materia di ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni. Inoltre, ogni accesso o trasferimento intenzionale non autorizzato di dati conservati deve essere sanzionato con misure efficaci, proporzionate e dissuasive, anche amministrative o penali.

Valutazione della Commissione

L’articolo 14 impone alla Commissione, entro il 15 settembre 2010, una valutazione sull’applicazione della direttiva e sul suo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle statistiche dell’articolo 10, per verificare la necessità di modifiche, in particolare sulle categorie di dati e sui periodi di conservazione.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 15 fissa il termine di recepimento al 15 settembre 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle disposizioni nazionali principali. È inoltre prevista la facoltà, fino al 15 marzo 2009, di differire l’applicazione alla conservazione dei dati relativi ad accesso Internet, telefonia via Internet e posta elettronica su Internet, con notifica a Consiglio e Commissione e pubblicazione in GUUE.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei daticomunicazioni elettronichesicurezza pubblicaprocedura penalemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.