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Sentenza

Sentenza n. 1548/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore sulla base di due precedenti per guida in stato di ebbrezza e di frequentazioni con persone con precedenti penali o di polizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego questorile. Ha dedotto, anzitutto, che il TAR avesse valorizzato un procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non considerato dalla Questura nel provvedimento impugnato; ha inoltre lamentato il difetto di motivazione della sentenza. Nel merito, ha sostenuto la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, assumendo che i due episodi di guida in stato di ebbrezza, risalenti nel tempo e, quanto all’episodio più recente, caratterizzati da particolare tenuità, non fossero sufficienti a mettere in dubbio la buona condotta e l’affidabilità nell’uso delle armi. Ha dedotto altresì che l’idoneità psico-fisica alla detenzione di armi era stata accertata dalla Commissione medica provinciale e che il precedente divieto prefettizio di detenzione di armi era stato revocato. Ha censurato la motivazione del diniego come apparente e non fondata su un’indagine concreta e attuale sulla personalità e sul rischio di abuso del titolo. Ha contestato la genericità delle indicazioni relative alle frequentazioni con soggetti controindicati, nonché il deposito tardivo e il contenuto della nota questorile prodotta nel giudizio di primo grado. Ha riproposto la censura di violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato le osservazioni procedimentali, e ha formulato una richiesta istruttoria sui soggetti e sulle circostanze dei controlli.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha accolto soltanto la censura relativa alla valorizzazione, da parte del TAR, del procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando che tale elemento non era stato posto a fondamento del provvedimento questorile. La motivazione dell’atto amministrativo costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione e non può essere integrata con una motivazione postuma né sostituita dal giudice mediante rationes estranee all’impianto motivazionale dell’atto, anche perché ciò comporterebbe violazione della separazione dei poteri e vizio di ultrapetizione. Tuttavia, tale rilievo non ha determinato l’accoglimento dell’appello, poiché il provvedimento era autonomamente giustificato dai due precedenti per guida in stato di ebbrezza. Ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, al di fuori delle ipotesi tipizzate di diniego, l’Amministrazione dispone di un ampio margine di apprezzamento nel valutare la buona condotta e l’affidamento del richiedente nel non abusare delle armi. La valutazione ha natura cautelare e prognostica: non richiede la prova di un precedente abuso, di una condanna penale o di una situazione di pericolosità sociale, essendo sufficiente un quadro idoneo a far dubitare dell’affidabilità del soggetto. Nel caso concreto, i due episodi di guida in stato di ebbrezza, e in particolare quello del 2019, che aveva comportato il ritiro della patente ed era avvenuto in orario notturno, sono stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio prognostico negativo sulla capacità di osservare le regole di prudenza. L’accertata idoneità psico-fisica non esclude tale valutazione, poiché riguarda un piano distinto: l’idoneità sanitaria attiene all’assenza di dipendenza o abuso di alcool e di altre patologie, mentre il diniego si fonda sulla condotta e sull’affidabilità nell’uso delle armi. Le censure sulle frequentazioni con soggetti controindicati sono state assorbite, essendo i precedenti per guida in stato di ebbrezza autonomamente sufficienti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    buona condotta; affidamento di non abusare delle armi

    Le disposizioni attribuiscono all’Amministrazione un ampio potere valutativo: anche al di fuori delle ipotesi tipizzate di diniego, la licenza può essere negata quando la condotta del richiedente non consenta un giudizio positivo sulla sua affidabilità e sull’assenza di rischio di abuso delle armi.

  • art. 1, n. 5, d.m. 28 aprile 1998

    assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali; non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool; abuso di alcool e/o di psicofarmaci

    La disposizione disciplina i requisiti di idoneità psico-fisica per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi. Il relativo accertamento è distinto dalla valutazione amministrativa della buona condotta e dell’affidabilità nell’uso delle armi.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    Il giudice non può sostituire la motivazione dell’amministrazione né fondare il rigetto su ragioni estranee a quelle espresse nell’atto impugnato, in ossequio al principio di separazione dei poteri.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La relativa censura, concernente la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, è stata riproposta dall’appellante ma non esaminata autonomamente, in quanto il diniego è stato ritenuto comunque legittimo sulla base dei precedenti per guida in stato di ebbrezza.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi può essere fondato, anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla legge, su una valutazione prognostica dell’affidabilità del richiedente e dell’assenza di rischio di abuso delle armi; tale valutazione ha natura cautelare e non richiede la prova di un abuso già avvenuto, di una condanna penale o di una pericolosità sociale.
  • La reiterazione di episodi di guida in stato di ebbrezza può costituire, anche se gli episodi risalgono nel tempo, elemento autonomamente sufficiente a fondare un giudizio negativo di affidabilità ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, soprattutto quando l’episodio più recente presenti ulteriori elementi aggravanti, come il ritiro della patente o la commissione in orario notturno.
  • L’idoneità psico-fisica accertata dalla competente commissione medica non coincide con la valutazione amministrativa della buona condotta e dell’affidabilità nell’uso delle armi: il superamento dell’accertamento sanitario non impedisce il diniego fondato su condotte concretamente indicative di una insufficiente affidabilità.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce il contenuto insostituibile della decisione e non può essere integrata postumamente dall’amministrazione nel corso del giudizio né sostituita dal giudice mediante l’introduzione di ragioni non contenute nell’atto impugnato; tuttavia, l’illegittima valorizzazione di una ragione estranea non comporta l’annullamento quando le ragioni originariamente espresse siano autonomamente sufficienti a sostenere il provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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